Proposta di legge di iniziativa popolare :"Responsabilità
civile dei magistrati"
I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art.
71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della
legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente
proposta di legge:
ARTICOLI
Art. 1
L'art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988 n. 117 recante
"Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni
giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati"
e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal
seguente:
1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento,
di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal
magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni
ovvero per diniego di giustizia può agire contro di questi
per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di
quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà
personale. L'azione civile per il risarcimento del danno sono
regolati dalle norme ordinarie.
Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della citata legge
13 aprile 1988 n. 117.
L'art. 9, comma 1, della citata legge 13 aprile 1988, n. 117
è abrogato e sostituito dal seguente: "Il procuratore
generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari
o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono
esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato
per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo
che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione
che il richiedente il risarcimento deve obbligatoriamente fare,
al procuratore generale o al titolare dell'azione disciplinare,
contestualmente alla richiesta di risarcimento. Resta ferma la
facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo
comma dell'articolo 107 della Costituzione."