Proposta di legge di iniziativa popolare :"Responsabilità civile dei magistrati"

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:

ARTICOLI

Art. 1

L'art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988 n. 117 recante "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati" e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro di questi per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. L'azione civile per il risarcimento del danno sono regolati dalle norme ordinarie.

Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della citata legge 13 aprile 1988 n. 117.

L'art. 9, comma 1, della citata legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato e sostituito dal seguente: "Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione che il richiedente il risarcimento deve obbligatoriamente fare, al procuratore generale o al titolare dell'azione disciplinare, contestualmente alla richiesta di risarcimento. Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione."