Proposta di legge di iniziativa popolare: "Riforma in senso uninominale e maggioritario del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura.

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:

ARTICOLI

Art. 1

Il comma 14 dell'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" (così come modificata dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dall'art. 6 della legge 12 aprile 1990, n. 74) è abrogato e sostituito dal seguente: "Il voto si esprime: a) per il collegio nazionale presso la Corte di Cassazione con il voto ad uno solo dei candidati; b) per i collegi territoriali con il voto ad uno solo dei candidati."


L'art. 27 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195 è abrogato e sostituito dal seguente:

1. L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità. I seggi sono attribuiti ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha la maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario e, in caso di pari anzianità di servizio, al candidato più anziano di età.
2. L'ufficio elettorale presso ciascun collegio territoriale proclama eletti i candidati coni il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

L'art. 39 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195 è abrogato e sostituito dal seguente:

1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti validi.
2. Qualora la sostituzione non sia possibile a norma del comma 1 si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio superiore entro trenta giorni dalla cessazione della carica del componente o dei componenti da sostituire. Le elezioni avvengono con le modalità di cui agli articoli 25, 26 e 27; nei collegi territoriali ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei componenti da sostituire.
3. Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio superiore.