Proposta di legge di iniziativa
popolare: "Riforma in senso uninominale e maggioritario del
sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura.
I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art.
71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della
legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente
proposta di legge:
ARTICOLI
Art. 1
Il comma 14 dell'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 recante
"Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio
superiore della magistratura" (così come modificata
dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dall'art. 2
della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dall'art. 6 della legge
12 aprile 1990, n. 74) è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il voto si esprime: a) per il collegio nazionale presso
la Corte di Cassazione con il voto ad uno solo dei candidati;
b) per i collegi territoriali con il voto ad uno solo dei candidati."
L'art. 27 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195 è abrogato
e sostituito dal seguente:
1. L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi
del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio
delle funzioni di legittimità. I seggi sono attribuiti
ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.
In caso di parità di voti il seggio è assegnato
al candidato che ha la maggiore anzianità di servizio nell'ordine
giudiziario e, in caso di pari anzianità di servizio, al
candidato più anziano di età.
2. L'ufficio elettorale presso ciascun collegio territoriale proclama
eletti i candidati coni il maggior numero di voti validi. In caso
di parità di voti il seggio è assegnato al candidato
che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario.
In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è
assegnato al candidato più anziano per età.
L'art. 39 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195 è abrogato
e sostituito dal seguente:
1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica
per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio è
sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti validi.
2. Qualora la sostituzione non sia possibile a norma del comma
1 si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio
superiore entro trenta giorni dalla cessazione della carica del
componente o dei componenti da sostituire. Le elezioni avvengono
con le modalità di cui agli articoli 25, 26 e 27; nei collegi
territoriali ciascuna lista non può essere composta da
un numero di candidati superiore al numero dei componenti da sostituire.
3. Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio
superiore.