Proposta di legge di iniziativa popolare: "Riduzione dei termini di custodia cautelare. Semplificazione delle procedure in materia di libertà anticipata"

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:

ARTICOLI

Art. 1.

All'art. 303 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
1. nel comma 1, alla lettera a) al n. 1), le parole "tre mesi" sono sostituite con le parole: "un mese e quindici giorni"; nel comma 1, alla lettera a) al n. 2), le parole "sei mesi" sono sostituite con le parole: "tre mesi"; nel comma 1, alla lettera a) al n. 3), le parole "un anno" sono sostituite con le parole: "sei mesi";
2. nel comma 1, alla lettera b) al n. 1), le parole "sei mesi" sono sostituite con le parole: "tre mesi"; nel comma 1, alla lettera b) al n. 2), le parole "un anno" sono sostituite con le parole: "sei mesi"; nel comma 1, alla lettera b) al n. 3), le parole "un anno e sei mesi" sono sostituite con le parole: "nove mesi";
3. il numero 3bis del comma 1, lettera b) è sostituito dal seguente: "3bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a tre mesi";
4. nel comma 1, alla lettera b-bis) al n. 1), le parole "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese e quindici giorni"; nel comma 1, alla lettera b-bis) al n. 2), le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi"; nel comma 1, alla lettera b-bis) al n. 3), le parole "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi e quindici giorni";
5. nel comma 1, alla lettera c) al n. 1), le parole "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi e quindici giorni"; nel comma 1, alla lettera c) al n. 2), le parole "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"; nel comma 1, alla lettera b) al n. 3), le parole "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi";
6. nel comma 4, alla lettera a), le parole "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno"; . nel comma 4, alla lettera b), le parole "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"; . nel comma 4, alla lettera c), le parole "sei anni" sono sostituite dalle seguenti "tre anni".

Art. 2

1. Il comma 1 dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, contenente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà, è sostituito dal seguente:

<<1. Al condannato a pena detentiva è concessa ai fini del suo più efficace reinserimento nella società una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare e di detenzione domiciliare>>.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

<<2 - bis. La liberazione anticipata può non essere concessa per il singolo semestre di pena scontata nel caso in cui risulti, da relazione motivata della direzione del carcere presso il quale il detenuto è in carico, che il condannato, durante lo stesso semestre, non abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Il tribunale di sorveglianza decide con udienza camerale con la presenza delle parti>>.