Proposta di legge di iniziativa popolare: "Riduzione
dei termini di custodia cautelare. Semplificazione delle procedure
in materia di libertà anticipata"
I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art.
71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della
legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente
proposta di legge:
ARTICOLI
Art. 1.
All'art. 303 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
1. nel comma 1, alla lettera a) al n. 1), le parole "tre
mesi" sono sostituite con le parole: "un mese e quindici
giorni"; nel comma 1, alla lettera a) al n. 2), le parole
"sei mesi" sono sostituite con le parole: "tre
mesi"; nel comma 1, alla lettera a) al n. 3), le parole "un
anno" sono sostituite con le parole: "sei mesi";
2. nel comma 1, alla lettera b) al n. 1), le parole "sei
mesi" sono sostituite con le parole: "tre mesi";
nel comma 1, alla lettera b) al n. 2), le parole "un anno"
sono sostituite con le parole: "sei mesi"; nel comma
1, alla lettera b) al n. 3), le parole "un anno e sei mesi"
sono sostituite con le parole: "nove mesi";
3. il numero 3bis del comma 1, lettera b) è sostituito
dal seguente: "3bis) qualora si proceda per i delitti di
cui all'art. 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri
1), 2) e 3) sono aumentati fino a tre mesi";
4. nel comma 1, alla lettera b-bis) al n. 1), le parole "tre
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese e quindici
giorni"; nel comma 1, alla lettera b-bis) al n. 2), le parole
"sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre
mesi"; nel comma 1, alla lettera b-bis) al n. 3), le parole
"nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro
mesi e quindici giorni";
5. nel comma 1, alla lettera c) al n. 1), le parole "nove
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi
e quindici giorni"; nel comma 1, alla lettera c) al n. 2),
le parole "un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"sei mesi"; nel comma 1, alla lettera b) al n. 3), le
parole "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"nove mesi";
6. nel comma 4, alla lettera a), le parole "due anni"
sono sostituite dalle seguenti: "un anno"; . nel comma
4, alla lettera b), le parole "quattro anni" sono sostituite
dalle seguenti: "due anni"; . nel comma 4, alla lettera
c), le parole "sei anni" sono sostituite dalle seguenti
"tre anni".
Art. 2
1. Il comma 1 dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n.354,
e successive modificazioni, contenente norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative
della libertà, è sostituito dal seguente:
<<1. Al condannato a pena detentiva è concessa ai
fini del suo più efficace reinserimento nella società
una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di
pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso
in stato di custodia cautelare e di detenzione domiciliare>>.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
<<2 - bis. La liberazione anticipata può non essere
concessa per il singolo semestre di pena scontata nel caso in
cui risulti, da relazione motivata della direzione del carcere
presso il quale il detenuto è in carico, che il condannato,
durante lo stesso semestre, non abbia dato prova di partecipazione
all'opera di rieducazione. Il tribunale di sorveglianza decide
con udienza camerale con la presenza delle parti>>.