Proposta di legge di iniziativa popolare: "Abolizione
del sostituto d'imposta"
I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art.
71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della
legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente
proposta di legge:
ARTICOLI
Art. 1
1. L'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973 n. 600, recante "Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi" e successive
modificazioni, è abrogato.
2. All'articolo 25 comma 1 sono abrogate le parole "I soggetti
indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti
residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati,
anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni
di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente
ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo
di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta
dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta
deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche
sui compensi percepiti dall'amministratore del condominio. La
stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle
somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme
di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 49 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al 20
per cento per le indennità di cui alle lettere f) e g)
dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata
per le prestazioni effettuale nell'esercizio di imprese".
3. All'articolo 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, recante
"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"
e successive modificazioni, sono abrogate le parole "Le disposizioni
in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, nonché".