Proposta di legge d'iniziativa
popolare: "Nuova disciplina dei licenziamenti individuali (abolizione
dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori) e delega al Governo
per l'istituzione del sussidio di disoccupazione e per l'integrazione
dei sistemi di protezione sociale e promozione del lavoro"
I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art.
71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della
legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente
proposta di legge:
RELAZIONE
Onorevoli Parlamentari,
la proposta di legge affronta uno dei nodi più spinosi
del mercato del lavoro: la disciplina dei licenziamenti individuali.
Attualmente in Italia per i lavoratori dipendenti delle aziende
private sono in vigore due differenti discipline, a seconda che
il lavoratore sia assunto in un'azienda con più o meno
di quindici dipendenti. In ogni caso il licenziamento individuale
deve essere motivato da "giusta causa" o "giustificato
motivo". Qualora il magistrato stabilisca che non sussista
nessuna di queste due motivazioni, nel caso di licenziamento operato
in azienda con più di quindici dipendenti, viene decretato
automaticamente il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro,
con condanna del datore di lavoro al pagamento di tutte le retribuzioni
e di tutti i contributi relativi al periodo dal licenziamento
alla sentenza, che spesso giunge dopo numerosi anni. Tale meccanismo
di automaticità del reintegro è riscontrabile solo
in Italia. Il licenziamento senza giusta operato da un datore
di lavoro con meno di quindici dipendenti viene invece sanzionato
dal giudice con la corresponsione al lavoratore licenziato di
un indennizzo monetario, non essendo in questo caso applicabile
l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. L'attuale disciplina,
quindi, crea un'ingiustificabile disparità di trattamento
nell'ambito del lavoro dipendente privato. Ma soprattutto determina
una situazione di estrema rigidità del mercato del lavoro
che è una delle principali cause dell'elevato tasso di
disoccupazione in Italia - in particolare tra i giovani -, di
un ricorso, fin troppo massiccio ormai, ai contratti atipici nonché
dell'elevatissima percentuale di disoccupati di lungo periodo.
Sul fronte delle imprese più grandi, l'art. 18 funziona
come potente deterrente a nuove assunzioni con "normali"
contratti a tempo indeterminato; per le aziende più piccole,
invece, l'art.18 costituisce un disincentivo alla crescita degli
addetti oltre le quindici unità.
La proposta di legge punta all'introduzione di un unico regime
sanzionatorio dei licenziamenti senza giusta causa, con l'introduzione
di un forte indennizzo monetario graduato in base all'età
e alla professionalità del lavoratore. In questo modo si
avvicina la disciplina italiana dei licenziamenti individuali
a quella vigente nel resto d'Europa, offrendo ai lavoratori una
tutela che non finisca per costituire un fattore di scarsa competitività
delle imprese ed un disincentivo alla creazione di nuovi posti
di lavoro. La disposizione del reintegro nel posto di lavoro,
naturalmente, resta immutata per i licenziamenti discriminatori
o per rappresaglia (nel caso, ad esempio, di attività politica
o sindacale).
Infine, la proposta di legge introduce un sistema generalizzato
di sostegno al reddito di tutti i disoccupati secondo i criteri
più avanzati sperimentati nei vari paesi europei. In particolare
si prevede un sussidio di durata limitata (48 mesi) e vincolato
alla ricerca - e all'accettazione - di una nuova occupazione nonché
all'accettazione di percorsi formativi. Si colma così una
grave lacuna nelle politiche sociali italiane: il sostegno al
reddito dei disoccupati - se si escludono strumenti parziali e
discutibilissimi quali la cassa integrazione guadagni - è
stato, fino ad oggi, sostanzialmente nullo.