Proposta di legge d'iniziativa popolare: "Nuova disciplina dei licenziamenti individuali (abolizione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori) e delega al Governo per l'istituzione del sussidio di disoccupazione e per l'integrazione dei sistemi di protezione sociale e promozione del lavoro"

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

la proposta di legge affronta uno dei nodi più spinosi del mercato del lavoro: la disciplina dei licenziamenti individuali. Attualmente in Italia per i lavoratori dipendenti delle aziende private sono in vigore due differenti discipline, a seconda che il lavoratore sia assunto in un'azienda con più o meno di quindici dipendenti. In ogni caso il licenziamento individuale deve essere motivato da "giusta causa" o "giustificato motivo". Qualora il magistrato stabilisca che non sussista nessuna di queste due motivazioni, nel caso di licenziamento operato in azienda con più di quindici dipendenti, viene decretato automaticamente il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro, con condanna del datore di lavoro al pagamento di tutte le retribuzioni e di tutti i contributi relativi al periodo dal licenziamento alla sentenza, che spesso giunge dopo numerosi anni. Tale meccanismo di automaticità del reintegro è riscontrabile solo in Italia. Il licenziamento senza giusta operato da un datore di lavoro con meno di quindici dipendenti viene invece sanzionato dal giudice con la corresponsione al lavoratore licenziato di un indennizzo monetario, non essendo in questo caso applicabile l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. L'attuale disciplina, quindi, crea un'ingiustificabile disparità di trattamento nell'ambito del lavoro dipendente privato. Ma soprattutto determina una situazione di estrema rigidità del mercato del lavoro che è una delle principali cause dell'elevato tasso di disoccupazione in Italia - in particolare tra i giovani -, di un ricorso, fin troppo massiccio ormai, ai contratti atipici nonché dell'elevatissima percentuale di disoccupati di lungo periodo. Sul fronte delle imprese più grandi, l'art. 18 funziona come potente deterrente a nuove assunzioni con "normali" contratti a tempo indeterminato; per le aziende più piccole, invece, l'art.18 costituisce un disincentivo alla crescita degli addetti oltre le quindici unità.
La proposta di legge punta all'introduzione di un unico regime sanzionatorio dei licenziamenti senza giusta causa, con l'introduzione di un forte indennizzo monetario graduato in base all'età e alla professionalità del lavoratore. In questo modo si avvicina la disciplina italiana dei licenziamenti individuali a quella vigente nel resto d'Europa, offrendo ai lavoratori una tutela che non finisca per costituire un fattore di scarsa competitività delle imprese ed un disincentivo alla creazione di nuovi posti di lavoro. La disposizione del reintegro nel posto di lavoro, naturalmente, resta immutata per i licenziamenti discriminatori o per rappresaglia (nel caso, ad esempio, di attività politica o sindacale).
Infine, la proposta di legge introduce un sistema generalizzato di sostegno al reddito di tutti i disoccupati secondo i criteri più avanzati sperimentati nei vari paesi europei. In particolare si prevede un sussidio di durata limitata (48 mesi) e vincolato alla ricerca - e all'accettazione - di una nuova occupazione nonché all'accettazione di percorsi formativi. Si colma così una grave lacuna nelle politiche sociali italiane: il sostegno al reddito dei disoccupati - se si escludono strumenti parziali e discutibilissimi quali la cassa integrazione guadagni - è stato, fino ad oggi, sostanzialmente nullo.