Proposta di legge di iniziativa popolare:
"Provvedimenti urgenti per il riordino del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, l'innalzamento dell'età minima per la pensione e il miglioramento delle pensioni minime"

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:

ARTICOLI

Art. 1 - Estensione del sistema contributivo

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n.335 è aggiunto il seguente comma 13 bis:
" A valere per i periodi successivi al 31.12.2001, ai lavoratori di cui al precedente comma è applicato il sistema contributivo ai sensi delle vigenti normative. La relativa pensione risulterà determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alla anzianità acquisita anteriormente al 31.12.2001, calcolata con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla disciplina in vigore precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità di servizio calcolate secondo il sistema contributivo."

2. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335 è modificato come segue:
" Con decorrenza 1° gennaio 2002, il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'Istat, relativa all'anno solare immediatamente precedente.
Con uno o più decreti legislativi, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a individuare meccanismi di rivalutazione periodica del montante contributivo ragguagliati alla dinamica delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti.

Art. 2. - Pensionamento di anzianità

1. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti, iscritti all'Ago e alle forme ad essa sostitutive ed esclusive si consegue:
a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva e di una età anagrafica che, sommate insieme, diano la cifra di 95 a decorrere dal 1° gennaio 2002, a 100 con decorrenza 1° luglio 2004. Da questa data sono abolite le disposizioni relative al divieto di cumulo tra pensione e reddito;
b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, a prescindere dall'età anagrafica, nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo parziale secondo le vigenti disposizioni. La pensione maturata è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento del normale orario di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non può comunque superare il 133 per cento della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno;
c) i medesimi requisiti di cui alla precedente lettera b) con conseguente corresponsione della pensione maturata, possono essere fatti valere dal lavoratore al momento della cessazione del diritto alla indennità di mobilità, prevista dalle vigenti disposizioni.


2. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Ago il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di requisiti di età e di anzianità contributiva la cui somma dia luogo alla cifra di 100 dal 1° luglio 2002.

3. A coloro che si trovino in regime di prosecuzione volontaria, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano , se più favorevoli, le normative previgenti.

4. Con uno o più decreti legislativi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese ad individuare, in quanto compatibili con le caratteristiche del lavoro autonomo, le mansioni considerate particolarmente usuranti, i soggetti a cui riconoscere benefici equipollenti a quelli riconosciuti ai lavoratori dipendenti nonché le conseguenti modalità di copertura in armonia con quanto stabilito per i lavoratori dipendenti.

5. Con uno o più decreti legislativi, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme che stabiliscano le modalità e i criteri di un correttivo da applicarsi alle pensioni di anzianità e determinato sulla base di principi attuariali riferiti alla aspettativa di vita al momento della quiescenza. Tali criteri e modalità sono sottoposti a revisione decennale mediante decreto del Ministro del lavoro, di concerto con quelli del Tesoro e della Funzione pubblica.

6. Con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme che stabiliscano le modalità e i criteri della tassazione separata delle prestazioni pensionistiche, applicando aliquote progressive che prevedano una diminuzione del prelievo sulle prestazioni inferiori all'importo pari a tre volte il minimo del Fondo pensione lavoratori dipendenti ed un incremento del prelievo per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo.

Art 3. Pensione di vecchiaia

1. E' abrogato il comma 19 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335, le parole "di cui al comma 19" sono sostituite con le parole "di vecchiaia"; la parola "cinquantasettesimo" è sostituita con la parola "sessantesimo".
La tabella A di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativa ai coefficienti di trasformazione del montante individuale in ragione dell'età anagrafica dell'assicurato al momento del pensionamento, è modificata in rapporto ai nuovi limiti flessibili previsti per il pensionamento di vecchiaia (da 60 a 65 anni).
3. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri è attuata la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione sulla base delle vigenti tabelle di mortalità dell'Istat, a partire al 1° gennaio 2002.

Art 4. Perequazione automatica

1. Il governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti delegati rivolti ad individuare forme e modalità di aggancio dei trattamenti pensionistici alla dinamica delle retribuzioni dei lavoratori attivi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) uniformità della retribuzioni di riferimento; b) modulazione dell'adeguamento in rapporto ai livelli pensionistici al fine di favorire i trattamenti più bassi; c) individuazione della percentuale di rivalutazione in modo di realizzare un aggancio parziale alle dinamiche retributive e modulato all'effettivo importo della pensione. Le relative norme troveranno comunque applicazione graduale a partire dal 1° gennaio 2003.

Art 5. Pensioni integrate al minimo, trattamenti Ivs di importo modesto e pensioni sociali

1. Entro il 31 marzo 2002 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti un programma di elevazione graduale a lire un milione per tredici mensilità del trattamento previsto per i titolari di una pensione integrata al minimo, appartenenti all'assicurazione generale obbligatoria e ai regimi sostitutivi e esclusivi nonché dei trattamenti invalidità, vecchiaia e superstiti comunque inferiori a tale livello. Nel determinare il nuovo importo, l'ente previdenziale include gli eventuali altri trattamenti previdenziali e assistenziali, di natura pubblica e obbligatoria, erogati agli interessati nonché gli apporti della perequazione automatica, facendo comunque salve le prestazioni corrisposte a fronte di un handicap o di una invalidità o malattia professionale. Nel determinare le diverse scadenze i decreti legislativi devono prioritariamente tener conto dei seguenti criteri: età dell'interessato, condizioni reddituali con riferimento al diritto alla maggiorazione sociale, responsabilità familiari. La prima quota dei miglioramenti entra in vigore dal 1° giugno 2002.

2. A far tempo dal 1° gennaio 2002 il trattamento previsto per i titolari di pensione sociale è elevato al lire seicentomila mensili per tredici mensilità. A far tempo dal 1° gennaio 2004, il medesimo trattamento è elevato a lire ottocentomila mensili per tredici mensilità. Per la determinazione del nuovo importo si applica quanto previsto al precedente punto 1.

Art 6. - Aliquote contributive

1. Il contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro, di cui all'articolo 9 bis della legge 1° giugno 1991 n. 166, si applica, al posto della contribuzione ordinaria, anche alle quote di retribuzione riconosciute, in sede di contrattazione aziendale, a titolo di miglioramento della produttività e della efficienza produttiva, erogate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. Le quote di cui al comma precedente, gravate della sola contribuzione di solidarietà di cui all'articolo 9 bis della legge 1° giugno 1991 n. 166, possono essere devolute a un fondo pensione in aggiunta alle quote di finanziamento previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1995 n. 335, con applicazione del trattamento tributario previsto dal successivo comma 3 dello stesso articolo 11 della predetta legge.


3. Nel corso del triennio 2002-2004, il Governo della Repubblica, avvalendosi del Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n.335, tenendo conto dei risparmi realizzati per effetto della misure introdotte dalla presente legge, con dpcm , sentite le parti sociali, provvede a rideterminare, annualmente con decorrenza dal 1°gennaio di ciascun anno, le aliquote contributive in ragione dei minori oneri sostenuti in ciascuna gestione, al netto degli apporti dello Stato.

Art 7.- Riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, anche mediante la fusione di enti, l'incorporazione di funzioni e compiti;
b) il risanamento dei bilanci, anche mediante l'alienazione del patrimonio immobiliare secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.104/1996;
c) provvedimenti correttivi della contribuzione e misure rivolte a realizzare economie di gestione nonché rapporti equilibrati tra contributi e prestazioni;
d) soppressione di enti;
e) eliminazione delle duplicazioni di trattamenti pensionistici, fatti comunque salvi i diritti acquisiti;
f) separazione dei compiti di indirizzo da quelli di gestione e amministrazione e dei relativi organi.

Art 8.- Fondi pensione aperti

1. E' soppresso il comma 2 dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335.

2. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, come integrato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono aggiunte le seguenti parole: "I fondi costituiti ai sensi del presente articolo sono altresì aperti all'adesione dei soggetti destinatari di forme di previdenza complementare che optino di avvalersi della iscrizione a un fondo aperto, ancorché in possesso delle condizioni per aderire a un fondo pensione istituito in sede di contrattazione collettiva."

3. Ai lavoratori che optino per l'adesione a un fondo aperto è riconosciuto il diritto di disporre integralmente delle quote di accantonamento annuali di tfr, maturate successivamente alla iscrizione dei lavoratori predetti a un fondo aperto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124. Le modalità applicative sono disposte, con dpcm, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,