Proposta di legge di iniziativa popolare: "Apertura del Servizio Sanitario Nazionale alla concorrenza tra pubblico e privato nel finanziamento e nella produzione dei servizi ai cittadini"

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:


ARTICOLI


Art. 1.
(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, sulla base dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2.
2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto delle competenze trasferite alle regioni e delle singole iniziative legislative regionali in materia
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché della Conferenza Stato-Regioni
4. L'esercizio della delega di cui alla presente legge non comporta complessivamente oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e delle Regioni

Art. 2.
(Principi e criteri direttivi di delega)

1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) perseguire la piena realizzazione del diritto alla salute secondo l'articolo 32 della Costituzione;
b) completare il processo di federalismo sanitario in base al quale allo Stato compete la funzione di indirizzo strategico, che viene esercitata attraverso l'Agenzia governativa per i Servizi Sanitari Regionali, e alle Regioni la funzione di legislazione, di programmazione, di coordinamento e di controllo;
c) completare il processo di aziendalizzazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
d) garantire ai cittadini la libertà di scelta del medico, dello specialista e della struttura ospedaliera a cui rivolgersi;
e) garantire ai cittadini la libertà di scelta tra l'iscrizione al Servizio sanitario pubblico o, alle medesime condizioni e ai medesimi costi, ad un'assicurazione o mutua privata sulle malattie. Per i cittadini che non si avvalgano di tale facoltà scatta automaticamente l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. I cittadini possono modificare nel tempo la loro scelta;
f) prevedere la potestà delle Regioni di raccogliere i contributi sanitari dei cittadini in proporzione al reddito, finalizzati all'assegnazione di "buoni salute" uguali su tutto il territorio nazionale e sufficienti a coprire il costo dell'assicurazione sociale obbligatoria, spendibile, secondo la scelta del cittadino, presso il Servizio Sanitario Nazionale o una mutua o assicurazione privata abilitata. Sia il servizio sanitario Nazionale che le mutue o assicurazioni private sono abilitate ad acquistare servizi e prestazioni dalle strutture, pubbliche o private, che li forniscono al minor prezzo e nel modo più qualificato, efficace ed efficiente. Le Regioni che non dispongono di una base imponibile sufficiente a soddisfare la domanda sanitaria possono richiedere, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, un'integrazione annuale di fondi allo Stato, che li stanzia in sede di legge finanziaria, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni e previa verifica attraverso l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali delle condizioni di svantaggio. Le Regioni interessate, entro tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, sono tenute alla presentazione al Governo di un dettagliato rapporto sulla modalità di utilizzazione dei fondi perequativi ricevuti;
g) regolamentare le caratteristiche dei contratti sostitutivi dell'assistenza pubblica, al fine di vietare pratiche indebite di "scrematura del rischio" o qualunque altra pratica penalizzante nei confronti degli utenti che optino per il regime privatistico.
h) definire entro un anno i livelli essenziali di assistenza garantiti attraverso l'assicurazione sociale obbligatoria, stipulata con il SSN o con una mutua o assicurazione privata. Tale definizione va aggiornata ogni tre anni. Le Regioni autonomamente determineranno i criteri e le modalità per la copertura sanitaria complementare, prevedendo deduzioni fiscali per le spese sostenute dai cittadini in assicurazioni e mutue, le quali non possono in ogni caso fornire prestazioni già comprese nei livelli essenziali di assistenza.
i) porre a carico del servizio pubblico il costo della copertura delle fasce più deboli della popolazione per livello di reddito e gravità/cronicità delle malattie. Per gli altri cittadini va previsto un sistema di compartecipazione alla spesa per tutte le prestazioni sanitarie, graduato in base al livello del reddito dei singoli;
l) garantire la netta separazione fra soggetti pubblici erogatori dei servizi (Asl, assicurazioni, mutue) e soggetti produttori accreditati (pubblici, privati, non profit). A tal fine dalle Asl vanno scorporate tutte le strutture ospedaliere e configurate giuridicamente come società di capitali;
m) garantire l'effettiva parità di tutti i soggetti produttori dei servizi in concorrenza fra loro sulla base della qualità e dell'efficienza delle prestazioni erogate. I produttori accreditati dovranno essere finanziati esclusivamente tramite i ricavi provenienti dalle prestazioni da essi erogate. Le aziende ospedaliere e i produttori privati vanno remunerati attraverso un sistema tariffario prospettico. Le Regioni e le aziende territoriali esercitano i controlli sull'appropriatezza e sulle caratteristiche qualitative delle prestazioni remunerate a tariffa;
n) prevedere la partecipazione di risorse di fondazioni e di privati al capitale delle strutture pubbliche di produzione;
o) completare il processo di adozione della contabilità economico-industriale delle aziende sanitarie;
p) definire linee guida secondo criteri equi, oggettivi e trasparenti omogenei su tutto il territorio nazionale per l'accreditamento dei soggetti a produrre prestazioni sanitarie per la copertura dei livelli essenziali e dei livelli complementari di assistenza. Tali criteri vanno aggiornati ogni tre anni per l'accreditamento dei soggetti a produrre prestazioni sanitarie per il Ssn; i criteri per l'accreditamento devono essere univoci su tutto il territorio nazionale. Essi possono essere integrati, in senso migliorativo e selettivo, dalle Regioni a seconda delle peculiarità del territorio, delle specializzazioni sanitarie più ricorrenti a livello locale e degli orientamenti espressi dai cittadini. L'accreditamento deve essere realizzato da soggetti terzi e indipendenti, i quali dovranno garantire nel tempo i controlli e le verifiche;
q) adottare un sistema organico di indicatori di attività, di spesa e di risultato al fine di monitorare costantemente e in maniera completa l'andamento della domanda e dell'offerta di salute su tutto il territorio nazionale;
r) potenziare, in collaborazione con le Regioni, la digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, realizzando un network sanitario nazionale e regionale in grado di fornire in tempo reale informazioni utili a operatori e cittadini e per consentire a questi ultimi di esercitare effettivamente e consapevolmente la libertà di scelta;
s) prevedere una completa autonomia da parte delle Regioni sui contratti di lavoro e sui costi dei farmaci, da realizzarsi anche attraverso una contrattazione aggiuntiva rispetto ai prezzi stabiliti a livello nazionale;
t) prevedere la privatizzazione del rapporto di lavoro del personale sanitario al fine di introdurre flessibilità, responsabilizzazione e valorizzazione delle professionalità. Vanno introdotti sistemi di incentivazione per i medici e il management sulla base delle performance raggiunte. Per i direttori generali delle aziende sanitarie che non raggiungono gli obiettivi prefissati in termini di efficienza di gestione e di efficacia del servizio va prevista la risoluzione del rapporto di lavoro;
u) potenziare la funzione di gatekeeper (autorizzazione delle prestazioni di secondo livello) del medico di medicina generale sul territorio, responsabilizzandolo attraverso l'assegnazione di un budget di spesa individuale, controllato a livello regionale. Vanno previsti incentivi e sanzioni economiche sui risultati ottenuti in termini di risparmi di spesa e di qualità dell'assistenza;
v) prevedere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'attivazione di tutti i distretti sul territorio nazionale, al fine di potenziare la rete integrata di servizi territoriali, garantire la continuità assistenziale e ridurre il numero di ospedalizzazioni inappropriate. Va previsto in particolare lo sviluppo dell'assistenza domiciliare anche per la terapia del dolore e le cure palliative e delle strutture residenziali e semiresidenziali per le persone anziane e per gli ammalati che non possono essere gestiti domiciliarmene;
z) prevedere per le aziende sanitarie e ospedaliere la possibilità di ricorrere a strumenti finanziari avanzati (project financing) per sostenere le spese di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento del patrimonio tecnologico;
aa) razionalizzare la spesa farmaceutica introducendo il sistema dei prezzi di riferimento che fissi il massimo rimborso per i prodotti con valore terapeutico equivalente. Il prezzo di riferimento non si applica ai prodotti ospedalieri o a quelli classificati come innovativi per i quali è prevista la totale rimborsabilità. La differenza fra il rimborso e il prezzo di vendita del prodotto è a carico dei cittadini. Le spese per i farmaci sono rimborsate nei limiti del prezzo di riferimento dai fondi malattia e dalle assicurazioni private con varie forme di copertura a seconda del tipo di polizza stipulata. Le regioni possono definire mini-prontuari farmaceutici regionali in aggiunta a quello nazionale, al fine di tener conto delle peculiarità, anche epidemiologiche, del territorio e degli orientamenti espressi dai cittadini;
bb) garantire il collegamento delle strategie sanitarie nazionali con le strategie adottate dall'Unione europea, in particolare dal Programma d'azione pluriennale in materia di sanità pubblica;
cc) potenziare il ruolo di indirizzo, di controllo e di auditing dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali.

Art. 3.
(Testo unico)

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi e degli atti aventi forza di legge concernenti l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e della Conferenza Stato-Regioni.

Art. 4.
(Ridefinizione dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale, università e imprese)

1.Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzare i processi di collaborazione tra università e Servizio sanitario nazionale, e tra questi e il mondo delle imprese industriali, introducendo incentivi alla nascita di centri di eccellenza nelle vicinanze dei grandi insediamenti industriali, aprendo il mondo delle Università al contributo e alla presenza delle imprese, superando gli ostacoli normativi alla mobilità dei ricercatori fra Università, Centri pubblici di ricerca e Aziende e offrendo incentivi allo sfruttamento commerciale dei risultati delle ricerche (spin-off), introducendo incentivi finanziari mirati, nazionali e regionali;
b) promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica assicurando una rigorosa salvaguardia del regime brevettuale e recependo nella legislazione nazionale la direttiva comunitaria sulle biotecnologie;
c) sviluppare una chiara azione di coordinamento della ricerca biomedica secondo un preciso piano strategico, superando una logica divisionale, anche attraverso la costituzione di un'Agenzia nazionale per la ricerca biomedica. Va prevista un'azione di coordinamento con il resto d'Europa, volta a creare un sistema europeo integrato di ricerca biomedica;
d) assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca;
e) assicurare la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della ricerca e della formazione medica. La formazione deve adeguarsi ai rapidi cambiamenti in atto nella domanda di salute e alle concrete necessità operative della pratica terapeutica quotidiana.