Proposta di legge di iniziativa
popolare: "Legalizzazione dell'eutanasia"
I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art.
71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge
25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente
proposta di legge:
ARTICOLI
Art. 1 (Informazione)
1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto
ad essere informato, in modo completo e comprensibile, riguardo
alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è
affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure
diagnostiche e terapeutiche prospettate, nonché alle opportunità
terapeutiche alternative.
2. L'obbligo ad informare non sussiste soltanto nel caso di indicazione
contraria da parte dei soggetti interessati.
Art. 2 (Consenso)
1. Gli individui di cui all'articolo 1 della presente legge hanno
il diritto di prestare o negare il proprio consenso relativamente
a qualsiasi trattamento sanitario sia loro prospettato.
2. La prestazione o la negazione del consenso di cui al comma
1 è sempre vincolante per gli operatori e per le strutture
sanitarie, anche qualora ne derivasse un pericolo per la salute
o per la vita del soggetto interessato.
Art. 3 (Suicidio assistito e eutanasia)
1. Gli individui di cui all'articolo 1 della presente legge, nel
caso di malattia terminale oppure di malattia grave, gravemente
invalidante e irreversibile, hanno il diritto di scegliere le
modalità della propria morte e di chiedere l'assistenza
di un medico per porre termine alla propria esistenza.
Art. 4 (Dichiarazione di volontà)
1. Per dichiarazione di volontà si intende quell'atto formale
di autodeterminazione (c.d. testamento biologico o direttive anticipate),
sottoscritto liberamente e volontariamente, con cui l'individuo,
nella pienezza delle sue facoltà, detta le sue volontà
riguardo ai trattamenti sanitari nonché agli atti di cui
all'articolo 3.
2. La dichiarazione di volontà di cui al comma 1 del presente
articolo è vincolante e rimane valida anche nel caso in
cui il soggetto interessato abbia perso la propria capacità.
3. In caso di ricovero ospedaliero, la dichiarazione di volontà
di cui al presente articolo deve essere allegata alla cartella
clinica.
4. La dichiarazione di volontà di cui al presente articolo
è sempre revocabile dal soggetto interessato.
5. Ogni individuo capace nomina un fiduciario, il quale, nel caso
sopravvenga uno stato di incapacità naturale, garantisca
l'adempimento delle indicazioni contenute nella dichiarazione
di volontà.
6. Qualora un individuo si trovi in stato di incapacità
naturale e sia venuto meno il fiduciario, il Giudice Tutelare
provvede alla nomina di un nuovo fiduciario, su segnalazione di
chiunque sia venuto a conoscenza della situazione.
Art. 5 (Regolamento di attuazione)
Le procedure e le modalità di esercizio dei diritti di
cui all'articolo 3 e all'articolo 4 comma 1 sono stabilite da
un regolamento di attuazione, da emanarsi con decreto del Ministro
della sanità entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 6 (Obiezione di coscienza)
1. Gli operatori sanitari non sono tenuti a partecipare a procedure
e atti finalizzati al trattamento eutanasico e al suicidio assistito
di cui all'articolo 3, qualora sollevino obiezione di coscienza,
previa dichiarazione resa al responsabile della struttura sanitaria.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo può
essere resa o revocata in qualsiasi momento e con effetto immediato.
Art. 7 (Modifiche degli articoli 579 e 580 del codice penale)
1. Non sono punibili per i delitti previsti dagli articoli 579
e 580 del codice penale gli operatori sanitari che compiano gli
atti di cui all'articolo 3 della presente legge.