Proposta di legge di iniziativa popolare: "Legalizzazione dell'eutanasia"
I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:

ARTICOLI

Art. 1 (Informazione)
1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo completo e comprensibile, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche prospettate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.
2. L'obbligo ad informare non sussiste soltanto nel caso di indicazione contraria da parte dei soggetti interessati.
Art. 2 (Consenso)
1. Gli individui di cui all'articolo 1 della presente legge hanno il diritto di prestare o negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario sia loro prospettato.
2. La prestazione o la negazione del consenso di cui al comma 1 è sempre vincolante per gli operatori e per le strutture sanitarie, anche qualora ne derivasse un pericolo per la salute o per la vita del soggetto interessato.
Art. 3 (Suicidio assistito e eutanasia)
1. Gli individui di cui all'articolo 1 della presente legge, nel caso di malattia terminale oppure di malattia grave, gravemente invalidante e irreversibile, hanno il diritto di scegliere le modalità della propria morte e di chiedere l'assistenza di un medico per porre termine alla propria esistenza.


Art. 4 (Dichiarazione di volontà)
1. Per dichiarazione di volontà si intende quell'atto formale di autodeterminazione (c.d. testamento biologico o direttive anticipate), sottoscritto liberamente e volontariamente, con cui l'individuo, nella pienezza delle sue facoltà, detta le sue volontà riguardo ai trattamenti sanitari nonché agli atti di cui all'articolo 3.
2. La dichiarazione di volontà di cui al comma 1 del presente articolo è vincolante e rimane valida anche nel caso in cui il soggetto interessato abbia perso la propria capacità.
3. In caso di ricovero ospedaliero, la dichiarazione di volontà di cui al presente articolo deve essere allegata alla cartella clinica.
4. La dichiarazione di volontà di cui al presente articolo è sempre revocabile dal soggetto interessato.
5. Ogni individuo capace nomina un fiduciario, il quale, nel caso sopravvenga uno stato di incapacità naturale, garantisca l'adempimento delle indicazioni contenute nella dichiarazione di volontà.
6. Qualora un individuo si trovi in stato di incapacità naturale e sia venuto meno il fiduciario, il Giudice Tutelare provvede alla nomina di un nuovo fiduciario, su segnalazione di chiunque sia venuto a conoscenza della situazione.
Art. 5 (Regolamento di attuazione)
Le procedure e le modalità di esercizio dei diritti di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 comma 1 sono stabilite da un regolamento di attuazione, da emanarsi con decreto del Ministro della sanità entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 6 (Obiezione di coscienza)
1. Gli operatori sanitari non sono tenuti a partecipare a procedure e atti finalizzati al trattamento eutanasico e al suicidio assistito di cui all'articolo 3, qualora sollevino obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al responsabile della struttura sanitaria.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere resa o revocata in qualsiasi momento e con effetto immediato.
Art. 7 (Modifiche degli articoli 579 e 580 del codice penale)
1. Non sono punibili per i delitti previsti dagli articoli 579 e 580 del codice penale gli operatori sanitari che compiano gli atti di cui all'articolo 3 della presente legge.