Proposta di legge di iniziativa
popolare: "Riforma presidenzialista dello Stato e modifica
in senso uninominale e maggioritario delle leggi elettorali della
Camera e del Senato"
I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art.
71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della
legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni la seguente
proposta di legge:
ARTICOLI
Art. 1
L'art. 74 comma secondo della Costituzione della Repubblica Italiana
è abrogato e sostituito dal seguente:
Se le Camere approvano nuovamente la legge, a maggioranza di due
terzi dei componenti di ciascuna di esse, questa deve essere promulgata.
L'art. 83 della Costituzione della Repubblica Italiana è
abrogato e sostituito dal seguente:
Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale
e diretto.
L'elezione del Presidente della Repubblica avviene lo stesso giorno
dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
L'art. 84 comma primo della Costituzione della Repubblica Italiana
è abrogato e sostituito dal seguente:
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino
che abbia compiuto trentacinque anni di età e goda dei
diritti civili e politici.
L'art. 85 della Costituzione della Repubblica Italiana è
abrogato e sostituito dal seguente:
Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni
e può essere rieletto una sola volta.
L'art. 86 comma secondo della Costituzione della Repubblica Italiana
è abrogato e sostituito dal seguente:
In caso di impedimento permanente, accertato dal Senato della
Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti e convalidato
dalla Corte Costituzionale, o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera indice le nuove elezioni
del Presidente della Repubblica, entro sessanta giorni, e delle
Camere che sono sciolte. L'elezioni delle nuove Camere e del Presidente
della Repubblica sono fissate, ai sensi del precedente art.83
comma secondo, nello stesso giorno.
L'art. 88 della Costituzione della Repubblica Italiana è
abrogato.
L'art. 89 della Costituzione della Repubblica Italiana è
abrogato.
L'art. 92 della Costituzione della Repubblica Italiana è
abrogato e sostituito dal seguente:
Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente della
Repubblica e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio
dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina i Ministri e può
revocarne il mandato in qualsiasi momento.
L'art. 93 della Costituzione della Repubblica Italiana è
abrogato e sostituito dal seguente:
I Ministri prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle
mani del Presidente della Repubblica.
L'art. 94 della Costituzione della Repubblica Italiana è
abrogato.
Nell'art. 95 comma primo della Costituzione della Repubblica
Italiana le parole "Il Presidente del Consiglio" sono
sostituite dalla parole: "Il Presidente della Repubblica".
E nel medesimo articolo al comma terzo le parole "del Consiglio"
sono sostituite dalle parole: "della Repubblica".
Nell'art. 96 della Costituzione della Repubblica Italiana sono
abrogate le parole "Il Presidente del Consiglio dei Ministri".
Art. 2
L'art. 56, comma secondo della Costituzione della Repubblica
Italiana è abrogato e sostituito dal seguente:
Il numero dei deputati è quattrocentosettacinque.
L'art. 57, comma secondo della Costituzione della Repubblica
Italiana è abrogato e sostituito dal seguente:
Il numero di senatori elettivi è di duecentotrentotto.
Art. 3
Il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della
Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni
ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare
dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 534, è abrogato limitatamente alle seguenti
parti:
Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione
dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma
degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale
nazionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "settantacinque
per cento del" e comma 4;";
Articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "per
l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché
alle parole ", comma 1" e n. 2): "un voto per la
scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno
e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati
di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo
dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione
con arrotondamento all'unità superiore.";
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste
di candidati" e alle parole: "o le liste medesime nelle
singole circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole:
"le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole:
", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali
sia che si riferiscano a liste,";
Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole:
"e delle liste" e secondo periodo, limitatamente alle
parole: "e delle liste";
Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della
lista dei candidati";
Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali
si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi
aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione
di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta
del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare
il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale
si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti
con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste,
questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali
in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento
con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione
di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano
il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale"; comma
2, limitatamente alle parole: ", nonché la lista o
le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo
77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni
del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una
lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente
articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio
centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni
ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista
avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro
le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la
presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che
decide entro le successive ventiquattro ore";
Articolo 18-bis;
Articolo 19;
Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste
dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le
liste dei candidati o", alle parole: "e della lista
dei candidati", nonché alle parole: "; alle candidature
nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione
di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo
18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione
nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature
nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole:
"di lista", nonché alle parole: "Le stesse
disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali.";
comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista
di candidati né"; comma 7, limitatamente alle parole:
"della lista dei candidati o", nonché alle parole:
"la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di presentazione
della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione
di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare
le designazioni previste dall'articolo 25.";
Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della
lista dei candidati presentata", nonché alle parole:
"e a ciascuna lista";
Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle
liste dei candidati"; n. 1), limitatamente alle parole: "e
le liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e le liste";
n. 3), limitatamente alle parole: "e le liste" e alle
parole: "riduce al limite prescritto le liste contenenti
un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2
dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;"; n. 4): limitatamente
alle parole "e cancella dalle liste i nomi"; n. 5),
limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi";
n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista
già presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente
alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e
delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma
3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o
modificate";
Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";
comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle
parole: "e di lista";
Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e
delle liste"; n. 2) limitatamente alle parole: "e delle
liste", nonché alle parole: "analogamente si
procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste
e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle
parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole:
"e le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "e
delle liste";
Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e all'art.
20", nonché alle parole: "o della lista";
ultimo comma, limitatamente alle parole: "e di lista",
alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole:
"e di lista", nonché alle parole: "e delle
liste";
Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni
lista di candidati";
Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e
tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della
circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e
di lista";
Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo
e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione",
alla parola ", C", alle parole: "e di tutte le
liste", nonché alle parole: "nella circoscrizione";
comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione dei candidati
nei collegi uninominali" e alle parole "Le schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto
ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista,
nell'ambito degli stessi spazi.";
Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle
liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole:
"di liste";
Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista";
comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto
contenente le liste dei candidati nonché";
Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti
sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati
nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale.";
Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle
liste e" e alle parole "o della circoscrizione";
Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista
e";
Articolo 58, comma 1, limitatamente alle parole: "rispettive",
nonché alle parole: "per l'elezione del candidato
nel collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista
ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato
nel collegio uninominale" nonché alle parole: "e,
sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque
apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome
e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista
prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi
terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione
del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la
scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale.";
Articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida
per la scelta della lista rappresenta un voto di lista."
e alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale";
Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e
delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola:
"rispettive";
Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: "per l'elezione
del candidato nel collegio uninominale"; comma 3: "Compiute
le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati
nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni
di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae
successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede
per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna
al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della
lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la
scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario,
prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il
segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore
pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta
o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate.
Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul
retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della
sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione
si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione
del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate
per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale.";
Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei
voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o
per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
Articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente
devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione
del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta
della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle
liste"; comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste
o"
Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle
liste";
Articolo 77, comma 1, limitatamente al numero 2), 3), 4) e 5).
Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle
liste dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole:
"e delle liste dei candidati";
Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 83;
Articolo 84;
Articolo 85;
Articolo 86, comma 4 e comma 5.
Art. 4
Il Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive
modifiche è modificato nel modo seguente:
L'art. 1 comma secondo è abrogato e sostituito dal seguente:
Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi
uninominali pari al numero dei seggi assegnati alla regione.
L'art. 2 è abrogato limitatamente al secondo periodo:
"Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in
circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti
nei collegi uninominali".
L'art. 7 è abrogato.
L'art. 9 comma primo è abrogato limitatamente alle parole:
"che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale".
Gli articoli 17 e 18 sono abrogati.
L'art. 19 comma sesto è abrogato.