Proposta di legge di iniziativa
popolare: "Semplificazione delle procedure e riduzione dei
tempi per l'ottenimento del divorzio"
I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art.
71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della
legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni la seguente
proposta di legge
ARTICOLI
Art. 1. La lettera b) del n. 2 dell'art. 3 della legge 1°
dicembre 1970, n. 898,
è sostituita dalla seguente:
"lett. b) sono decorsi sessanta giorni dalla data di comparizione
dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura
di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale."
Art. 2. Il primo capoverso della lettera b) del n. 2 dell'art.
3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificato
dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 è sostituito
dal seguente:
"L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita
dalla parte convenuta".
Art. 3. Dopo l'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898
è inserito il seguente:
"Art. 3bis La domanda congiunta di entrambi i coniugi per
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
può essere proposta anche in assenza di domanda per la
separazione personale."
Art. 4 All'art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così
come risultante nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6
marzo 1987, n. 74 è inserito al primo capoverso il seguente
comma:
"La domanda per far dichiarare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio avanzata da uno dei coniugi
ai sensi dell'art. 3, numero 2, lettera b) in seguito alla richiesta
di separazione personale ovvero la domanda congiunta di entrambi
i coniugi avanzata ai sensi dell'art. 3bis, determina l'estinzione
del giudizio di separazione eventualmente ancora pendente."