Proposta di legge di iniziativa popolare: "Semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento del divorzio"

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni la seguente proposta di legge

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Art. 1. La lettera b) del n. 2 dell'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898,
è sostituita dalla seguente:
"lett. b) sono decorsi sessanta giorni dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale."

Art. 2. Il primo capoverso della lettera b) del n. 2 dell'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificato dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 è sostituito dal seguente:
"L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta".

Art. 3. Dopo l'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 è inserito il seguente:
"Art. 3bis La domanda congiunta di entrambi i coniugi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta anche in assenza di domanda per la separazione personale."

Art. 4 All'art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come risultante nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 è inserito al primo capoverso il seguente comma:
"La domanda per far dichiarare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da uno dei coniugi ai sensi dell'art. 3, numero 2, lettera b) in seguito alla richiesta di separazione personale ovvero la domanda congiunta di entrambi i coniugi avanzata ai sensi dell'art. 3bis, determina l'estinzione del giudizio di separazione eventualmente ancora pendente."