Proposta di legge di iniziativa popolare: "Istituzione del Registro delle unioni civili di coppie dello stesso sesso o di sesso diverso. Possibilità per le persone dello stesso sesso di accedere all'istituto del matrimonio"

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:

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Art. 1 - Istituzione del Registro delle unioni civili.
È istituito presso ogni Comune un Registro delle unioni civili, nel quale persone dello stesso sesso o di sesso diverso possono liberamente depositare un contratto con cui definiscono profili della loro vita in comune.
Art. 2 - Aspetti successori e previdenziali del rapporto di unione civile.
Per ciò che riguarda le successioni, la previdenza ed ogni altro aspetto del rapporto, le parti possono attribuirsi reciprocamente posizioni equivalenti a quella che la legge riconosce al coniuge.

Art. 3 - Matrimonio delle persone dello stesso sesso.
Le persone dello stesso sesso possono accedere all'istituto del matrimonio con gli stessi diritti e doveri delle persone di sesso diverso.

Art. 4 - Disposizioni applicabili.
Le norme civili, penali, amministrative, processuali e fiscali, ivi compreso l'accesso all'istituto dell'adozione e dell'affidamento, che riguardano il matrimonio, come pure quelle sulla sua celebrazione, scioglimento - in particolare la legge 1/2/1970, n.898, disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio -, nonché i rapporti fra le parti contraenti e le loro vicende, anche in materia di successione, si applicano indistintamente al matrimonio contratto da due persone di sesso uguale o diverso, senza discriminazione, incluse le eventuali future modifiche che dovessero essere apportate a tali disposizioni.

Art 5 - Modifiche al Codice Civile.
Il Codice civile é modificato come segue:

a) all'art 107, 1° paragrafo sono abrogate le parole: "la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e moglie" e sostituite con le parole: "la dichiarazione che esse si vogliono unire in matrimonio".
b) All'art. 108, 1° paragrafo sono abrogate le parole: "La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie" e sostituite dalle parole: "La dichiarazione degli sposi di unirsi in matrimonio".
c) All'articolo 143, 1° paragrafo sono abrogate le parole: "il marito e la moglie" e sono sostituite dalle parole: "i coniugi".

Art 6 - Cognome.
Le parti contraenti mantengono ciascuna il proprio cognome, salvo che, all'atto della celebrazione del matrimonio, stabiliscano che una delle due parti, o entrambe, aggiungano al cognome dell'una quello dell'altra. In tal caso si osservano in quanto applicabili gli artt. 143 bis e 156 bis del Codice civile e l'art. 5 comma 2 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898

Art. 7 - Discriminazioni legate all'orientamento sessuale.
Le discriminazioni legate all'orientamento sessuale sono proibite dall'ordinamento italiano alla stessa stregua di quelle legate al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 8 - Coordinamento tra ordinamento giuridico e presente legge.
Il Governo é delegato ad emanare entro e non oltre 9 mesi dall'approvazione della presente legge uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le norme preesistenti dell'ordinamento giuridico ai principi e alle disposizioni contenute nella presente legge, con particolare riferimento:
a) Alle norme sullo stato civile;
b) Alle norme sul matrimonio tra coniugi di cui uno o entrambi siano di nazionalità non italiana
c) Al riconoscimento degli effetti giuridici di norme di paesi stranieri che hanno legalizzato o regolamentato il matrimonio o le unioni tra persone dello stesso sesso;
d) Alle norme sull'adozione e l'affidamento;
e) Alle norme sulle successioni al fine di garantire i diritti di eventuali figli naturali, legittimi, riconosciuti e adottati in matrimoni precedenti o successivi da ciascuno dei coniugi del matrimonio tra persone dello stesso sesso;
f) Alle norme sulla prevenzione e repressione delle discriminazioni legate al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art 9 - Iniziative internazionali.
Il Governo italiano é delegato ad adottare:
a) tutte le iniziative necessarie presso gli organi dell'Unione europea affinché la normativa comunitaria e la normativa di tutti i paesi dell'Unione prevedano la legalizzazione delle unioni tra persone dello stesso sesso e il riconoscimento dei diritti e dei doveri connessi, ed in particolare il mutuo riconoscimento di tali unioni al fine di garantire l'attuazione piena della libera circolazione delle persone sul territorio dell'Unione;
b) tutte le iniziative necessarie presso le organizzazioni o consessi internazionali, come pure nello svolgimento delle relazioni bilaterali o multilaterali, affinché cessino le eventuali discriminazioni legate all'orientamento sessuale, ivi compreso il non riconoscimento delle unioni delle persone dello stesso sesso.