Proposta di legge di iniziativa popolare: "Legalizzazione della prostituzione"

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:

ARTICOLI

Art.1 - Prestazione di servizi sessuali remunerati

L'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti è disciplinata dalla presente legge, che abroga la legge 20 febbraio 1958, n. 75, gli articoli da 531 a 536 del codice penale.

Art. 2 - Attività di prestazione dei servizi sessuali remunerati

1. La prestazione di servizi sessuali remunerati può essere svolta in forma autonoma, dipendente o associata.

2. I contratti che prevedono la prestazione di servizi sessuali remunerati sono pienamente compatibili con l'articolo 1343 del Codice Civile.

Art. 3 - Competenze dei Comuni

I Comuni predispongono aree attrezzate nelle quali l'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati si svolga in condizioni di sicurezza e riservatezza.

Articolo 4- Reati

1. E' punito con una pena di reclusione tra i 2 e i 10 anni chiunque con violenze, minacce, inganni, o abusando della propria autorità, induca una persona a fornire servizi sessuali remunerati, o impedisca alla stessa di abbandonare tale attività, o si appropri indebitamente in tutto o in parte dei proventi derivanti da tale attività.

2. E' punito con una pena raddoppiata rispetto a quella prevista al comma precedente chiunque coinvolga nell'attività della fornitura di servizi sessuali una persona permanentemente o temporaneamente incapace di intendere e di volere.

3. La prostituzione minorile é punita conformemente all'articolo 600 bis del Codice Penale introdotto dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, sulle norme contro lo sfruttamento dei min