Proposta di legge di iniziativa
popolare: "Modifica ed armonizzazione dei requisiti soggettivi
richiesti per l'affidamento e per le adozioni. Possibilità
per le persone singole e le coppie non sposate di ottenere l'affidamento
e l'adozione. abbreviazione delle procedure relative"
I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art.
71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della
legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente
proposta di legge:
ARTICOLI
Art. 1 (Modifiche alla legge n.184 del 1983)
1. All'art.2, comma 1, la parola "famiglia" è
soppressa e sostituita dalle parole "coppia convivente in
modo stabile e continuativo".
2. All'art. 2, comma 4, la parola "famiglia" è
soppressa e sostituita dalle parole "coppia convivente in
modo stabile e continuativo o ad una persona singola".
3. Il testo dell'art. 6 è sostituito dal seguente:
"1. L'adozione è consentita a singoli o coppie conviventi
in modo stabile e continuativo che risultino in grado di assicurare
al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni
affettive di cui egli ha bisogno.
2. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto
anni l'età dell'adottando.
3. Il limite minimo di cui al comma 2 può essere derogato,
qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata
adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per
il minore.
4. Ai medesimi adottanti sono consentite più adozioni anche
con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini
dell'adozione l'avere già adottato un fratello dell'adottando
o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la
disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si
trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate.
5. Nel caso di adozione di minori di età superiore a dodici
anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge
4 maggio 1983, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali
possono intervenire , nell'ambito delle proprie competenze e nei
limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci,
con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche
mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento
sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati".
4. All'art. 9, comma 2, le parole "famiglia affidataria"
sono soppresse e sostituite dalle parole "affidatari come
definiti dall'art. 2, comma 1 della legge n. 184/1983, come modificato
dal comma 1 della presente legge".
5. All'art. 22, comma 1, il termine "coniugi" è
soppresso e sostituito dalla parola "istanti".
6. All'art. 22, comma 5, la parola "coppie" è
soppressa e sostituita da "coloro"; la parola "quella"
è soppressa e sostituita dalle parole "il singolo
o la coppia".
7. All'art. 22, comma 6, prima delle parole "alla coppia"
sono inserite le parole "al singolo o".
8. All'art. 25, comma 1, le parole "sentiti i coniugi adottanti"
sono soppresse e sostituite dalle parole "sentito il singolo
o la coppia adottante"; all'ultimo capoverso, dopo le parole
"nei confronti" si aggiungono le parole "del singolo
o".
9 All'art. 25, comma 2, il termine "coniugi" è
sostituito da "persone".
10. All'art. 25, comma 3, le parole "dei coniugi affidatari"
sono soppresse e sostituite dalle parole "degli affidatari
come definiti dall'art. 2, comma 1 della legge 184/1983, come
modificato dal comma 1 della presente legge".
11. All'art. 25, comma 4, il termine "coniugi" è
soppresso e sostituito dalle parole "componenti della coppia
che ha richiesto l'adozione"; le parole "dell'altro
coniuge" sono soppresse e sostituite dalle parole "del
componente superstite".
12. All'art. 25, comma 5, le parole "interviene separazione
tra i coniugi affidatari" sono soppresse e sostituite dalle
parole "la coppia si separa"; le parole "il coniuge
o i coniugi" sono soppresse e sostituite dalle parole "uno
o entrambi i componenti della coppia che è venuta meno".
13. All'art. 25, comma 6, le parole "ai coniugi adottanti"
sono soppresse e sostituite dalle parole "al singolo o alla
coppia adottante".
14. All'art. 26, comma 3, il termine "sessanta" è
sostituito da "trenta".
15. All'art. 27, le parole "degli adottanti, dei quali"
sono soppresse e sostituite dalle parole "della persona singola
o della coppia che ha ottenuto l'adozione, di cui".
16. All'art. 28, commi 1 e 4, le parole "i genitori adottivi"
sono soppresse e sostituite dalle parole "il singolo o la
coppia adottante".
17. All'art. 28, il testo del comma 5 è soppresso e sostituito
dal seguente: "L'adottato, raggiunta la maggiore età,
può accedere a informazioni che riguardano la sua origine
e l'identità dei propri genitori biologici. L'istanza deve
essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza".
18. All'art. 28, comma 8, le parole "i genitori adottivi"
sono soppresse e sostituite dalle parole "il singolo o la
coppia adottante".
19. All'art. 29 bis, comma 3, la parola "quindici" è
soppressa e sostituita dalla parola "sette".
20. All'art. 29 bis, comma 4, lettera c, le parole "degli
aspiranti genitori adottivi" sono soppresse e sostituite
dalle parole "del singolo o della coppia che hanno richiesto
l'adozione".
21. All'art. 29, comma 5, le parole "quattro mesi" sono
soppresse e sostituite dalle parole "quarantacinque giorni".
22. All'art. 30, comma 1, le parole "due mesi" sono
soppresse e sostituire dalle parole "trenta giorni".
23. L'art. 31, comma 3, è modificato come segue: alla lettera
d, le parole "agli aspiranti genitori adottivi" sono
soppresse e sostituite dalle parole "al singolo o alla coppia
che ha richiesto l'adozione"; alla lettera f, le parole "ai
futuri genitori adottivi" sono soppresse e sostituite dalle
parole "al singolo o alla coppia che ha richiesto l'adozione";
alla lettera h, le parole "i coniugi affidatari o i genitori
adottivi" sono soppresse e sostituite dalle parole "il
singolo o la coppia che ha ottenuto l'affidamento o l'adozione".
24. L'art. 35 è modificato come segue: al comma 4, le parole
"ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto
di famiglia e dei minori" sono soppresse e sostituite dalle
parole "ai criteri stabiliti dalla presente legge";
le parole "nella nuova famiglia" sono soppresse e sostituite
dalle parole "presso la persona singola o la coppia che ha
richiesto l'adozione"; al comma 4, capoverso, le parole "nella
famiglia" sono soppresse e sostituite dalle parole "presso
la persona singola o la coppia"; al comma 6, le parole "nella
famiglia adottiva" sono soppresse e sostituite dalle parole
"presso la coppia o la persona singola che ha ottenuto l'adozione".
25. All'art. 37 comma 1, le parole "ai genitori adottivi"
sono soppresse e sostituite dalle parole "al singolo o alla
coppia adottante".
26. Art. 39, comma 2, le parole "dei coniugi interessati"
sono soppresse e sostituite dalle parole "degli interessati".
27. All'art. 39 bis, comma 2, le parole "le coppie"
sono soppresse e sostituite dalle parole "coloro che".
28. All'art. 39 ter, comma 1, lettera b, il termine "coniugi"
è soppresso e sostituito dalle parole "il singolo
o la coppia adottante".
29. All'art. 44, comma 3, dopo "comma 1" si aggiunge
una virgola e vengono soppresse le parole "l'adozione è
consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato".
30. All'art. 47, comma 2, le parole "uno dei coniugi"
sono soppresse e sostituite dalle parole "un componente della
coppia"; le parole "dell'altro coniuge" sono sostituite
dalle parole "del componente superstite".
31. All'art. 48, comma 1, le parole "due coniugi" sono
soppresse e sostituite dalle parole "una coppia".
32. All'art. 51, comma 1, dopo le parole "del suo coniuge"
e prima delle parole "dei suoi discendenti" si aggiungono
le parole "o del suo convivente".
33. All'art. 52, dopo "il coniuge" si aggiunge "o
il convivente".
34. All'art. 79, comma 1, le parole "i coniugi" sono
sostituite dalle parole "coloro che".
Art. 2 (modifiche al codice civile)
All'articolo 299 del codice civile è aggiunto il seguente
ultimo comma:
"Se gli adottanti sono una coppia non coniugata, l'adottato
acquista e trasmette il cognome di entrambi gli adottanti, salvo
che questi ultimi dispongano che egli acquisti e trasmetta il
cognome di uno solo di essi".