Proposta di legge di iniziativa
popolare: "Modifica ed armonizzazione dei requisiti soggettivi
richiesti per l'affidamento e per le adozioni. Possibilità
per le persone singole e le coppie non sposate di ottenere l'affidamento
e l'adozione. abbreviazione delle procedure relative"
I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art.
71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della
legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente
proposta di legge:
RELAZIONE
Onorevoli Parlamentari,
con il presente progetto di legge di iniziativa popolare Radicali
italiani propone di liberalizzare le adozioni, semplificare il
relativo procedimento, e consentire all'adottato di accedere alle
informazioni che riguardano le sue origini una volta compiuti
i diciotto anni.
La proposta mira, innanzitutto, ad uniformare i requisiti richiesti
per l'affidamento e l'adozione. La legge vigente, infatti, prevede
per i c.d. "single" la possibilità di ottenere
l'affidamento di un minore, ma non anche quella di adottarlo,
con conseguenti gravi disagi per entrambi. La riformulazione degli
articoli 2 e 6 della legge 184/1983 che viene proposta in questa
sede fa fronte a questo problema, consentendo anche a singole
persone di ottenere l'adozione del minore.
Per quanto riguarda, in particolare, le adozioni, il nuovo testo
di articolo 6 che viene proposto mira a porre la normativa italiana
tra le più avanzate in materia, avendo come riferimenti
la legislazione danese, olandese e statunitense. L'adozione viene
svincolata dal concetto tradizionale di famiglia quale unione
di due persone di sesso diverso che abbiano contratto matrimonio:
si intende consentire l'adozione, oltre che ai singoli, anche
a coppie di persone non sposate, ritenendo sufficiente nell'interesse
del minore che il singolo o la coppia adottante siano in grado
di assicurare all'adottando il mantenimento, l'educazione, l'istruzione
e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Per quanto concerne
il procedimento, si propone di dimezzare i tempi entro i quali
gli interessati devono ricevere risposta dal tribunale per i minorenni,
laddove i termini a favore delle parti per la presentazione di
istanze restano invariati.
Infine viene consentito all'adottato, previa autorizzazione del
tribunale dei minorenni, l'accesso alle notizie riguardanti le
sue origini e l'identità dei genitori biologici al compimento
del diciottesimo anno di età, laddove il termine attuale
è di venticinque anni.