Proposta di legge di iniziativa popolare: "Modifica ed armonizzazione dei requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento e per le adozioni. Possibilità per le persone singole e le coppie non sposate di ottenere l'affidamento e l'adozione. abbreviazione delle procedure relative"

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

con il presente progetto di legge di iniziativa popolare Radicali italiani propone di liberalizzare le adozioni, semplificare il relativo procedimento, e consentire all'adottato di accedere alle informazioni che riguardano le sue origini una volta compiuti i diciotto anni.
La proposta mira, innanzitutto, ad uniformare i requisiti richiesti per l'affidamento e l'adozione. La legge vigente, infatti, prevede per i c.d. "single" la possibilità di ottenere l'affidamento di un minore, ma non anche quella di adottarlo, con conseguenti gravi disagi per entrambi. La riformulazione degli articoli 2 e 6 della legge 184/1983 che viene proposta in questa sede fa fronte a questo problema, consentendo anche a singole persone di ottenere l'adozione del minore.
Per quanto riguarda, in particolare, le adozioni, il nuovo testo di articolo 6 che viene proposto mira a porre la normativa italiana tra le più avanzate in materia, avendo come riferimenti la legislazione danese, olandese e statunitense. L'adozione viene svincolata dal concetto tradizionale di famiglia quale unione di due persone di sesso diverso che abbiano contratto matrimonio: si intende consentire l'adozione, oltre che ai singoli, anche a coppie di persone non sposate, ritenendo sufficiente nell'interesse del minore che il singolo o la coppia adottante siano in grado di assicurare all'adottando il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Per quanto concerne il procedimento, si propone di dimezzare i tempi entro i quali gli interessati devono ricevere risposta dal tribunale per i minorenni, laddove i termini a favore delle parti per la presentazione di istanze restano invariati.
Infine viene consentito all'adottato, previa autorizzazione del tribunale dei minorenni, l'accesso alle notizie riguardanti le sue origini e l'identità dei genitori biologici al compimento del diciottesimo anno di età, laddove il termine attuale è di venticinque anni.