Proposta di legge di iniziativa popolare "Nuova
disciplina del referendum abrogativo e della proposta di legge
di iniziativa popolare: abolizione del quorum e del giudizio di
ammissibilità della Corte Costituzionale e obbligo di calendarizzazione
delle proposte di legge di iniziativa popolare"
I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art.
71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della
legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente
proposta di legge:
ARTICOLI
Art. 1
L'art. 75 della Costituzione della Repubblica Italiana è
abrogato e sostituito dal seguente:
E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale
o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge,
quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali.
Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati
ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 2
L'art. 2 della Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 è
abrogato.
L'art. 32 comma secondo della legge 25 maggio 1970, n. 352 è
abrogato limitatamente alle parole: ", esclusa la cognizione
di ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'articolo
75 della Costituzione, la cui decisione è demandata dall'articolo
33 della presente legge alla Corte costituzionale".
L'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352 è abrogato.
L'art. 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352 è abrogato
e sostituito dal seguente:
Ricevuta comunicazione dell'ordinanza definitiva dell'Ufficio
centrale, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 32,
il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio
dei Ministri, indice con decreto il referendum, fissando la data
di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il
15 aprile ed il 15 giugno.
Art. 3
Dopo il secondo comma dell'art. 71 della Costituzione della Repubblica
Italiana è aggiunto il seguente comma:
Il Presidente della Camera a cui viene presentata la proposta
di progetto di legge di iniziativa popolare la pone all'ordine
del giorno per la discussione entro tre mesi dalla verifica della
validità delle firme dei richiedenti.