Proposta di legge di iniziativa popolare "Nuova disciplina del referendum abrogativo e della proposta di legge di iniziativa popolare: abolizione del quorum e del giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale e obbligo di calendarizzazione delle proposte di legge di iniziativa popolare"

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:

ARTICOLI

Art. 1

L'art. 75 della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato e sostituito dal seguente:
E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 2

L'art. 2 della Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 è abrogato.

L'art. 32 comma secondo della legge 25 maggio 1970, n. 352 è abrogato limitatamente alle parole: ", esclusa la cognizione di ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, la cui decisione è demandata dall'articolo 33 della presente legge alla Corte costituzionale".

L'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352 è abrogato.

L'art. 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352 è abrogato e sostituito dal seguente:
Ricevuta comunicazione dell'ordinanza definitiva dell'Ufficio centrale, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 32, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

Art. 3

Dopo il secondo comma dell'art. 71 della Costituzione della Repubblica Italiana è aggiunto il seguente comma:
Il Presidente della Camera a cui viene presentata la proposta di progetto di legge di iniziativa popolare la pone all'ordine del giorno per la discussione entro tre mesi dalla verifica della validità delle firme dei richiedenti.