Proposta di legge di iniziativa popolare: "Abolizione del finanziamento pubblico dei patronati sindacali"

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:

ARTICOLI

Art.1.
(Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152, recante "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale")
1. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152:
a) all'art. 2, primo comma, le parole "le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori" sono sostituite dalle parole "le associazioni, gli enti e le organizzazioni"; sono abrogati il prima comma, lettere a) e b) e il secondo comma;
b) all'art. 3, comma 2, sono soppresse le parole "in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale";
c) all'art. 3, comma 6, le parole "le confederazioni e le associazioni" sono sostituite dalle parole "le associazioni, gli enti e le organizzazioni";
d) l'art 3, comma 7 è abrogato;
e) l'art. 4, comma 1, lettera g) è abrogato;
f) all'art. 5, le parole "Le confederazioni e le associazioni di lavoratori" sono sostituite dalle parole "Le associazioni, gli enti e le organizzazioni";
g) l'art. 6 è sostituito dal seguente
"Art. 6.
(Operatori)
1. Per lo svolgimento delle proprie attività, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di personale volontario.
2. Per il personale retribuito si applica la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro stabilita dalle leggi e dalle disposizioni contrattuali.";
h) all'art. 8, comma 2 sono soppresse le parole : "e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico di cui all'articolo 13."; al comma 3 le parole "indicate al comma 2" sono sostituite dalle parole "indicate al comma 1";
i) l'art. 9, comma 5 è abrogato;
j) l'art. 10 è abrogato;
k) l'art. 13 è sostituito dal seguente
"Art. 13
(Remunerazione delle prestazioni.)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, un decreto recante la disciplina delle modalità di remunerazione delle singole prestazioni offerte dagli istituti di patronato e di assistenza sociale. A tal fine il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, emana ed aggiorna annualmente con proprio decreto un tariffario nazionale delle suddette prestazioni.

2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il parere favorevole si intende acquisito.

3. Le aziende sanitarie locali che decidono di avvalersi, in regime convenzionale, delle attività di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al fine di fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un equivalente importo, da deliberarsi da parte dei competenti organi.

4. Per il perseguimento delle finalità loro proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresì ricevere:
a) eredità, donazioni, legati e lasciti;
b) erogazioni liberali;
c) sottoscrizioni volontarie;
d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue strutture periferiche.";
l) all'art. 15, comma 2, sono soppresse le parole: "utilizzando le risorse di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 13, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia";
m) l'art. 17, primo comma è abrogato;
n) l'art. 18, primo comma è abrogato;
o) dopo l'art. 18 è aggiunto il seguente
"Art. 18 bis.
(Norma finanziaria e disposizioni fiscali. Modifiche al D.P.R. 23 dicembre 1986, n. 917)
1. All'art. 13 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il seguente comma 1 quinquies: "Dall'imposta lorda si detraggono gli oneri sostenuti per le prestazioni ricevute dagli istituti di patronato e di assistenza sociale, nella misura del 100 % per i redditi imponibili inferiori a euro 12.911,42 e del 75% per i redditi superiori".
2. In sede di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla stessa, valutati in euro 10.000.
p) all'art. 20, al primo comma sono soppresse le parole: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7"; al comma 4 sono soppresse le parole: "per un periodo non superiore a tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge" nonché le parole "Ai consorzi si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato"; il comma 5 è abrogato;
q) all'art. 21, primo comma, dopo le parole "Sono abrogati" sono aggiunte le parole "in particolare"; sono abrogati i commi 2 e 3.