Proposta di legge di iniziativa popolare: "Abolizione del finanziamento pubblico dei patronati sindacali"

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

la seguente proposta di legge intende riformare la disciplina dell'attività di patronato e assistenza sociale, determinandone in maniera precisa compiti e funzioni, modificandone radicalmente il sistema di finanziamento e abolendo il monopolio riservato agli istituti promossi dalle maggiori organizzazioni sindacali.
La legge 30 marzo 2001, n. 152, che ha dettato la "nuova" regolamentazione della materia, non ha solo confermato ed aggravato gli elementi più discutibili e regressivi della vecchia disciplina (il monopolio sindacale o parasindacale e il finanziamento pubblico degli enti), ma ha accresciuto in maniera abnorme il mercato "protetto" dei patronati. Infatti, accanto alle funzioni tradizionali di tutela e assistenza in materia previdenziale e socio-assistenziale, sono attualmente conferiti agli istituti di patronato compiti di sostegno, servizio e consulenza tecnica che ne fanno, potenzialmente, il più importante "centro di servizi" in materia di prestazioni sociali sia per i soggetti privati, sia, attraverso il regime di convenzione, per le amministrazioni e istituzioni pubbliche.
Come è già avvenuto per i CAF, anche i "nuovi" patronati confermano dunque la tendenza sempre più evidente alla parastatalizzazione delle organizzazioni sindacali, favorendone la trasformazione in veri e propri giganti economici. Lo svolgimento dei servizi di pubblica utilità è divenuto progressivamente una sorta di appannaggio istituzionale dei sindacati nazionali.
Per correggere le distorsioni dell'attuale disciplina, senza ridurre la garanzia delle prestazioni sociali, la riforma proposta:
· circoscrive le funzioni dei patronati all'assistenza, tutela e rappresentanza dei cittadini per il conseguimento di prestazioni sociali;
· riconosce il diritto a promuovere istituti di patronato a ogni ente e organizzazione che persegua finalità assistenziali, e che sia in grado di offrire le adeguate garanzie tecniche, finanziarie e organizzative, senza vincoli di diffusione territoriale;
· abolisce il finanziamento pubblico degli enti di patronato, garantendo nel contempo la sostanziale gratuità delle prestazioni, attraverso la detraibilità fiscale degli oneri sostenuti, e prevedendo, inoltre, a tutela dei beneficiari, che il costo massimo delle singole prestazioni sia fissato in base ad un tariffario nazionale approvato con decreto del Ministro del Lavoro.