Proposta di legge di iniziativa popolare: "Abolizione
del finanziamento pubblico dei patronati sindacali"
I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art.
71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della
legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente
proposta di legge:
RELAZIONE
Onorevoli Parlamentari,
la seguente proposta di legge intende riformare la disciplina
dell'attività di patronato e assistenza sociale, determinandone
in maniera precisa compiti e funzioni, modificandone radicalmente
il sistema di finanziamento e abolendo il monopolio riservato
agli istituti promossi dalle maggiori organizzazioni sindacali.
La legge 30 marzo 2001, n. 152, che ha dettato la "nuova"
regolamentazione della materia, non ha solo confermato ed aggravato
gli elementi più discutibili e regressivi della vecchia
disciplina (il monopolio sindacale o parasindacale e il finanziamento
pubblico degli enti), ma ha accresciuto in maniera abnorme il
mercato "protetto" dei patronati. Infatti, accanto alle
funzioni tradizionali di tutela e assistenza in materia previdenziale
e socio-assistenziale, sono attualmente conferiti agli istituti
di patronato compiti di sostegno, servizio e consulenza tecnica
che ne fanno, potenzialmente, il più importante "centro
di servizi" in materia di prestazioni sociali sia per i soggetti
privati, sia, attraverso il regime di convenzione, per le amministrazioni
e istituzioni pubbliche.
Come è già avvenuto per i CAF, anche i "nuovi"
patronati confermano dunque la tendenza sempre più evidente
alla parastatalizzazione delle organizzazioni sindacali, favorendone
la trasformazione in veri e propri giganti economici. Lo svolgimento
dei servizi di pubblica utilità è divenuto progressivamente
una sorta di appannaggio istituzionale dei sindacati nazionali.
Per correggere le distorsioni dell'attuale disciplina, senza ridurre
la garanzia delle prestazioni sociali, la riforma proposta:
· circoscrive le funzioni dei patronati all'assistenza,
tutela e rappresentanza dei cittadini per il conseguimento di
prestazioni sociali;
· riconosce il diritto a promuovere istituti di patronato
a ogni ente e organizzazione che persegua finalità assistenziali,
e che sia in grado di offrire le adeguate garanzie tecniche, finanziarie
e organizzative, senza vincoli di diffusione territoriale;
· abolisce il finanziamento pubblico degli enti di patronato,
garantendo nel contempo la sostanziale gratuità delle prestazioni,
attraverso la detraibilità fiscale degli oneri sostenuti,
e prevedendo, inoltre, a tutela dei beneficiari, che il costo
massimo delle singole prestazioni sia fissato in base ad un tariffario
nazionale approvato con decreto del Ministro del Lavoro.