Proposta di legge di iniziativa popolare: "Delega
al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina
della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali,
delle candidature e dei referendum popolari"
I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art.
71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della
legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente
proposta di legge:
ARTICOLI
Art. 1
1. Le votazioni per l'elezione del Senato della Repubblica, della
Camera dei Deputati, dei rappresentanti italiani del Parlamento
Europeo, dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali
e quelle relative ai referendum popolari si svolgono con sistema
elettronico, secondo quanto previsto dalla presente legge.
Art. 2
1. Il Governo, con un apposito regolamento da emanare entro e
non oltre 180 giorni dall'approvazione della presente legge, determina
il sistema di voto e di scrutinio elettronico per le consultazioni
di cui all'articolo 1, in modo:
a) da tutelare la segretezza del voto;
b) da garantire la chiarezza e comprensibilità del sistema
di voto, al fine di consentirne l'utilizzo a tutti i cittadini
elettori;
c) da assicurare che tutte le operazioni di voto e di scrutinio
si svolgano in forma automatizzata, senza alcun ricorso a supporti
cartacei, al fine di impedire la contraffazione o l'annullamento
delle indicazioni di voto, o di parte della documentazione elettorale;
d) da garantire la possibilità del voto a distanza per
gli elettori che, alla data della consultazione, si trovino al
di fuori del territorio nazionale o del comune nelle cui liste
elettorali sono iscritti o che siano comunque impossibilitati
ad esercitare il diritto di voto nelle forme previste dalle norme
vigenti.
2. Con lo stesso atto, il Governo determina, per le consultazioni
di cui al primo comma, le modifiche del procedimento elettorale,
che si rendano eventualmente necessarie in seguito all'introduzione
del sistema di voto elettronico.
3. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei
Deputati ed al Senato della Repubblica, per l'acquisizione del
parere delle competenti commissioni.
Art. 3
1. Entro i termini previsti per ciascuna consultazione, i certificati
di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori
nella forma di un documento informatico inviato per via telematica,
su richiesta degli interessati a mezzo di telegramma o per via
telematica. La richiesta deve essere inoltrata entro il settimo
giorno antecedente la data del voto.
Art. 4
1. La sottoscrizione delle liste elettorali e delle candidature
per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei
Deputati, dei rappresentanti italiani del Parlamento Europeo,
dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali,
quella dei referendum popolari nonché quella delle proposte
di legge d'iniziativa popolare può avvenire, oltre che
nelle forme previste dalle leggi vigenti, anche mediante l'apposizione
della firma digitale.
2. In applicazione dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59, su richiesta dei promotori delle sottoscrizioni,
la certificazione elettorale degli atti di cui al precedente comma
si svolge, anziché nelle forme previste dalle leggi vigenti,
mediante lo scambio per via telematica di documenti informatici
fra gli uffici pubblici interessati.
3. La medesima procedura è inoltre attivata, su richiesta
dei promotori, anche per la certificazione delle firme apposte
su supporto cartaceo.
4. Le spese per le operazioni di cui al secondo e terzo comma
sono a carico degli uffici preposti alla certificazione delle
sottoscrizioni.
Art. 5
1. I promotori delle liste, delle candidature o dei referendum
popolari possono depositare, per via telematica o su supporto
informatico, i moduli per la raccolta delle sottoscrizioni al
Ministero degli Interni, che ne cura la distribuzione e il recapito
agli uffici della pubblica amministrazione competenti per le operazioni
di cui al primo comma dell'art. 4.
2. Gli uffici competenti, nei termini previsti dalle leggi vigenti,
mettono a disposizioni i moduli ai cittadini elettori, in modo
da renderne possibile la sottoscrizione tanto su supporto cartaceo
quanto a mezzo di firma digitale.
Art. 6
1. Il Governo, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, determina, con apposito regolamento, i criteri
e le modalità di applicazione di quanto è disposto
agli articoli 4 e 5, facendo in modo che, entro gli stessi termini
previsti per le sottoscrizioni su supporto cartaceo:
a) gli uffici della pubblica amministrazione, a cui, sulla base
delle leggi vigenti, spettano le operazioni di cui al primo comma
dell'art. 4, siano tecnicamente attrezzati per consentire la sottoscrizione
digitale dei cittadini elettori e per verificarne la validità;
b) gli uffici della pubblica amministrazione a cui, sulla base
delle leggi vigenti, spettano le operazioni di cui al secondo
comma dell'art. 4, siano tecnicamente attrezzati per consegnare
ai richiedenti, o, su loro richiesta, direttamente agli uffici
pubblici interessati, le certificazioni elettorali nella forma
di documento informatico inviato per via telematica.
2. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei
Deputati ed al Senato della Repubblica, per l'acquisizione del
parere delle competenti commissioni.
Art. 7
1. In applicazione della presente legge, ai fini e per gli effetti
di cui all'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.127,
si considera apposta in presenza del dipendente addetto, e dunque
autenticata, la firma digitale inserita nel documento informatico
di cui al secondo comma dell'art. 5.
Art. 8
1. In sede di approvazione del bilancio di previsione dello Stato
per l'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della
presente legge, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dalla stessa, valutati in 516.457.000 euro.