Proposta di legge di iniziativa popolare: "Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari"

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:

ARTICOLI

Art. 1
1. Le votazioni per l'elezione del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, dei rappresentanti italiani del Parlamento Europeo, dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e quelle relative ai referendum popolari si svolgono con sistema elettronico, secondo quanto previsto dalla presente legge.
Art. 2
1. Il Governo, con un apposito regolamento da emanare entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione della presente legge, determina il sistema di voto e di scrutinio elettronico per le consultazioni di cui all'articolo 1, in modo:
a) da tutelare la segretezza del voto;
b) da garantire la chiarezza e comprensibilità del sistema di voto, al fine di consentirne l'utilizzo a tutti i cittadini elettori;
c) da assicurare che tutte le operazioni di voto e di scrutinio si svolgano in forma automatizzata, senza alcun ricorso a supporti cartacei, al fine di impedire la contraffazione o l'annullamento delle indicazioni di voto, o di parte della documentazione elettorale;
d) da garantire la possibilità del voto a distanza per gli elettori che, alla data della consultazione, si trovino al di fuori del territorio nazionale o del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o che siano comunque impossibilitati ad esercitare il diritto di voto nelle forme previste dalle norme vigenti.
2. Con lo stesso atto, il Governo determina, per le consultazioni di cui al primo comma, le modifiche del procedimento elettorale, che si rendano eventualmente necessarie in seguito all'introduzione del sistema di voto elettronico.
3. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica, per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni.
Art. 3
1. Entro i termini previsti per ciascuna consultazione, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori nella forma di un documento informatico inviato per via telematica, su richiesta degli interessati a mezzo di telegramma o per via telematica. La richiesta deve essere inoltrata entro il settimo giorno antecedente la data del voto.
Art. 4
1. La sottoscrizione delle liste elettorali e delle candidature per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, dei rappresentanti italiani del Parlamento Europeo, dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, quella dei referendum popolari nonché quella delle proposte di legge d'iniziativa popolare può avvenire, oltre che nelle forme previste dalle leggi vigenti, anche mediante l'apposizione della firma digitale.
2. In applicazione dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, su richiesta dei promotori delle sottoscrizioni, la certificazione elettorale degli atti di cui al precedente comma si svolge, anziché nelle forme previste dalle leggi vigenti, mediante lo scambio per via telematica di documenti informatici fra gli uffici pubblici interessati.
3. La medesima procedura è inoltre attivata, su richiesta dei promotori, anche per la certificazione delle firme apposte su supporto cartaceo.
4. Le spese per le operazioni di cui al secondo e terzo comma sono a carico degli uffici preposti alla certificazione delle sottoscrizioni.
Art. 5
1. I promotori delle liste, delle candidature o dei referendum popolari possono depositare, per via telematica o su supporto informatico, i moduli per la raccolta delle sottoscrizioni al Ministero degli Interni, che ne cura la distribuzione e il recapito agli uffici della pubblica amministrazione competenti per le operazioni di cui al primo comma dell'art. 4.
2. Gli uffici competenti, nei termini previsti dalle leggi vigenti, mettono a disposizioni i moduli ai cittadini elettori, in modo da renderne possibile la sottoscrizione tanto su supporto cartaceo quanto a mezzo di firma digitale.
Art. 6
1. Il Governo, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina, con apposito regolamento, i criteri e le modalità di applicazione di quanto è disposto agli articoli 4 e 5, facendo in modo che, entro gli stessi termini previsti per le sottoscrizioni su supporto cartaceo:
a) gli uffici della pubblica amministrazione, a cui, sulla base delle leggi vigenti, spettano le operazioni di cui al primo comma dell'art. 4, siano tecnicamente attrezzati per consentire la sottoscrizione digitale dei cittadini elettori e per verificarne la validità;
b) gli uffici della pubblica amministrazione a cui, sulla base delle leggi vigenti, spettano le operazioni di cui al secondo comma dell'art. 4, siano tecnicamente attrezzati per consegnare ai richiedenti, o, su loro richiesta, direttamente agli uffici pubblici interessati, le certificazioni elettorali nella forma di documento informatico inviato per via telematica.
2. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica, per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni.
Art. 7
1. In applicazione della presente legge, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.127, si considera apposta in presenza del dipendente addetto, e dunque autenticata, la firma digitale inserita nel documento informatico di cui al secondo comma dell'art. 5.
Art. 8
1. In sede di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla stessa, valutati in 516.457.000 euro.