Proposta di legge di iniziativa popolare: "Istituzioni in rete: delega al governo per la messa in rete di atti e attività istituzionali. Norme in materia di trasparenza degli atti comunali e istituzione dell'albo pretorio telematico"

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:

ARTICOLI

CAPO I.

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI TRASMISSIONE AUDIOVISIVA PER VIA TELEMATICA DELLE SEDUTE PARLAMENTARI, DEI CONSIGLI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI E DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

Art. 1.
1. Le sedute pubbliche della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, provinciali e, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, comunali, nonché le riunioni pubbliche delle rispettive commissioni, sono trasmesse in rete telematica, in modalità audiovisiva, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro gli stessi termini, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti pubblicano in rete telematica, in forma integrale, i verbali delle riunioni pubbliche dei relativi consigli non oltre il 3° giorno successivo allo svolgimento delle sedute.
3. Entro il termine di cui al primo comma, sono altresì pubblicati in rete tutti gli atti ed i documenti relativi all'attività degli organi di cui ai commi precedenti.
Art. 2.
1. Fermo restando quanto è previsto all'art. 26, primo comma, della legge della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono pubblicati in rete telematica, nei limiti previsti dalla suddetta legge e secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, le istruzioni, le circolari, i dati di bilancio analitici e sintetici e, in genere, gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici, ed i concessionari di pubblici servizi.
2. I servizi telematici devono essere fruibili anche in forma testuale per le persone con ridotte capacità sensoriali.
Art. 3.
1. Il Governo, con apposito regolamento, da emanare entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione della presente legge, determina i sistemi e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2.
2. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni.

CAPO II.

NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA DEGLI ATTI COMUNALI.
ISTITUZIONE DELL'ALBO PRETORIO TELEMATICO.

Art. 4.
1. E' istituito in ogni Comune l'albo pretorio telematico come mezzo ordinario di pubblicazione degli atti comunali che, in base all'ordinamento vigente, devono essere portati a conoscenza del pubblico.
Art. 5.
1. In osservanza al principio di economicità dell'attività amministrativa, già sancito dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la pubblicazione all'albo pretorio telematico delle gare d'appalto bandite dai Comuni, tiene luogo di pubblicazione nei quotidiani a diffusione nazionale, qualunque sia la ragione giuridica o la fonte normativa che la dispone, sia in materia di lavori pubblici, che di forniture o servizi.
Art. 6.
1. Con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo emana, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, apposito regolamento per disciplinare:

a) i tempi di realizzazione, le modalità operative, gli standard informatici, le metodologie ed i criteri procedimentali che devono essere seguiti in fase di informatizzazione degli uffici comunali preposti alla pubblicazione degli atti;
b) le caratteristiche tecnologiche del sito comunale destinato a ricevere in rete gli atti comunali in forma digitalizzata, gli standard telematici, le metodologie di classificazione e codificazione, affinché il servizio stesso possa offrire al cittadino del comune, la completa facoltà di ricerca telematica nella massima semplicità operativa;
c) l'ubicazione in sede nazionale, e le relative specifiche tecniche e metodologiche, del sito telematico destinato a ricevere in forma digitalizzata gli atti in corso di pubblicazione negli albi pretori dei comuni, al fine di offrire al cittadino l'opportunità di conoscere informazioni trasversali di valenza nazionale;
d) l'individuazione delle materie e degli atti che obbligatoriamente ed automaticamente dovranno essere trasmessi dai vari siti telematici comunali al sito nazionale, di particolare sensibilità sociale ed economica.
Art. 7.
1. I servizi telematici devono essere fruibili anche in forma testuale per le persone con ridotte capacità sensoriali.

Art. 8.
1. In sede di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla stessa, valutati in 516.457.000 euro.