Proposta di legge di iniziativa
popolare: "Istituzioni in rete: delega al governo per la messa
in rete di atti e attività istituzionali. Norme in materia
di trasparenza degli atti comunali e istituzione dell'albo pretorio
telematico"
I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art.
71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge
25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente
proposta di legge:
RELAZIONE
Onorevoli Parlamentari,
Il provvedimento affronta un tema basilare della democrazia: la
trasparenza delle attività della Pubblica Amministrazione
e la possibilità, per ogni cittadino, di accedere ai diversi
momenti della vita delle istituzioni. La pubblicità delle
attività degli organi dello Stato e degli enti pubblici
territoriali è infatti elemento costitutivo della democrazia,
perché solo attraverso la conoscenza dei processi decisionali
i cittadini possono esercitare consapevolmente e concretamente
i poteri politici loro attribuiti dalla Costituzione. Allo stesso
modo la pubblicazione degli atti, delle decisioni e dei provvedimenti
delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche deve consentire
un accesso, almeno teoricamente, illimitato alle informazioni
necessarie per comprendere, valutare e giudicare la condotta di
quanti sono titolari o depositari di un interesse pubblico.
Ma il dettato costituzionale che dispone la pubblicità
dei lavori parlamentari e le leggi che prevedono la pubblicità
delle sedute e degli atti degli organi dello Stato e degli enti
pubblici territoriali, sono nei fatti inattuati o affidati prevalentemente
alla mediazione e, troppo spesso, alle distorsioni dei mezzi di
comunicazione di massa. La pubblicità delle sedute e degli
atti prevista dalla Costituzione e dalle leggi dovrebbe infatti
offrire al cittadino la possibilità di seguire in ogni
momento, senza limitazioni o mediazioni, le riunioni degli organi
elettivi e giurisdizionali nonché di ottenere copia di
qualsiasi atto o documento della Pubblica Amministrazione.
Nella società dell'informazione il dovere di pubblicità
non può essere garantito solo attraverso l'accesso "fisico"
di un numero necessariamente limitato di cittadini nelle sedi
istituzionali, ma deve comportare la trasmissione audiovisiva
delle sedute attraverso i più moderni mezzi di comunicazione
di massa.
Questo diritto di accesso diretto e senza mediazioni alle informazioni
istituzionali è oggi negato ai cittadini, salvo poche eccezioni,
tra cui il servizio più che ventennale assicurato da Radio
Radicale.
Le tecnologie informatiche e telematiche, in particolare i servizi
distribuiti attraverso la rete Internet, consentono oggi di mettere
a disposizione del cittadino un numero potenzialmente infinito
di canali informativi per la trasmissione audiovisiva, diretta
o differita, delle sedute degli organi dello Stato e degli enti
territoriali, oltre che di documenti e immagini.
Queste stesse tecnologie consentono l'archiviazione di una quantità
pressoché illimitata di informazioni audiovisive e testuali
e la possibilità di accedervi direttamente ed in tempo
reale da qualsiasi parte del territorio.
Con le tecnologie telematiche il cittadino utente cessa di essere
un semplice soggetto passivo di informazioni determinate da altri
nella quantità e modalità, ma può interagire
con le istituzioni sia scegliendo le informazioni sia manifestando
direttamente le proprie opinioni.
La proposta di legge prevede, all'articolo 1, che tutte le sedute
pubbliche della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica,
dei consigli regionali, provinciali e comunali (limitatamente
ai comuni con almeno 5.000 abitanti), nonché le riunioni
pubbliche delle rispettive commissioni, siano trasmesse in modalità
audiovisiva attraverso la rete telematica.
L'articolo 2 costituisce un'integrazione delle norme contenute
nella legge 7 agosto 1990, n.241, e prevede la pubblicazione in
rete telematica degli atti delle amministrazioni, che, già
oggi, sono tenuti a soddisfare la condizione di una completa trasparenza
amministrativa.
Si prevede inoltre che le informazioni siano presentate non solo
in forma grafica ma anche in modalità testuale, per consentirne
la fruizione anche da parte delle persone con ridotte capacità
sensoriali.
L'art. 4 prevede l'istituzione, in ogni Comune, dell'albo pretorio
telematico. Attualmente, la pubblicità degli atti comunali
è garantita quasi esclusivamente dalla loro pubblicazione
nell'albo pretorio e cioè in una bacheca accessibile da
ben poche persone.
Non si può non rilevare che in questo modo le decisioni
più importanti di un Comune, e cioè delibere, appalti,
concorsi, gare, bilanci ed altro, sono di fatto sottratte alla
conoscenza da parte della generalità dei cittadini, che
difficilmente hanno modo di recarsi presso gli uffici comunali
per consultare questi documenti e per acquisirne copia.
Di fatto, il principio della pubblicità degli atti e della
trasparenza delle attività comunali è vanificato.
Questa proposta di legge, lungi dal suggerire scenari "futuribili",
si limita a mettere a disposizione della politica e delle amministrazioni
pubbliche, strumenti a cui, nella vita civile ed economica, un
numero sempre maggiore di cittadini dovrà ricorrere per
far fronte ai propri impegni: ne trarrebbero valorizzazione, dunque,
non solo l'uso di media, che, sino a pochissimi anni fa, sembravano
appannaggio di ristrettissime élites "tecnologizzate",
ma la stessa immagine delle istituzioni e delle amministrazioni
pubbliche.
Si può infine osservare che attraverso questa proposta
si vuole anche dare un forte incentivo all'uso della rete e delle
tecnologie telematiche da parte di un numero significativo di
cittadini italiani e da parte degli organi e delle amministrazioni
dello Stato, restringendo così il divario che ci separa
dai paesi più industrializzati. La capacità del
nostro paese di competere sui mercati internazionali dipenderà
in misura via via crescente dalla diffusione e dall'adozione delle
procedure informatiche e telematiche nei processi decisionali,
formativi e produttivi.