Proposta di legge di iniziativa popolare: "Separazione 
                delle 
                carriere dei magistrati"
              I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 
                71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della 
                legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente 
                proposta di legge:
              RELAZIONE
              Onorevoli Parlamentari,
              con questo disegno di legge di iniziativa popolare si intende 
                eliminare una tra le più importanti anomalie e peculiarità 
                dell'ordinamento giudiziario italiano rispetto a quelli di tutte 
                le altre liberal-democrazie occidentali , e cioè la possibilità 
                per il singolo magistrato di passare dalla funzione giudicante 
                a quella requirente, così come attualmente stabilito dal 
                R.D. 30 gennaio 1941, n.12.
                Tale decreto prevede che i magistrati, a semplice domanda, e previo 
                parere favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura, 
                possono indistintamente passare, nel corso della loro carriera, 
                dall'esercizio di funzioni giudicanti (giudici) all'esercizio 
                di funzioni requirenti (magistrati - non giudici - che svolgono 
                le funzioni di pubblico ministero) e viceversa.
                E', questa attuale, una normativa gravida di conseguenze negative 
                per l'immagine e l'effettiva terzietà del giudice rispetto 
                alle parti processuali, elemento quest'ultimo essenziale per la 
                percezione della legittimità del procedimento giudiziario 
                da parte di chi vi è coinvolto suo malgrado. Essa appare 
                inoltre incoerente con il modello di processo accusatorio previsto 
                dal CPP del 1989, e non appare adeguata ad assicurare la necessaria 
                preparazione specifica per lo svolgimento di funzioni, quelle 
                giudicanti e requirenti, per definizione profondamente diverse, 
                e tali da richiedere una differente "forma mentis": 
                garante, imparziale, terzo tra le parti il giudice; parte stessa 
                del processo penale il pubblico ministero, che rappresenta l'accusa 
                contro la difesa. Da questo punto di vista, è assolutamente 
                impensabile che, da un giorno all'altro, chi ha combattuto il 
                crimine da una parte della barricata si trasformi improvvisamente 
                nel garante imparziale di chi criminale potrebbe non essere, pur 
                essendo indagato o imputato da un ex collega di funzioni.
                Vietare quindi la possibilità di passaggi tra l'una e l'altra 
                funzione è condizione essenziale per riequilibrare i poteri 
                delle parti processuali e serve per restituire indipendenza e 
                forza al giudice.