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Strik Lievers Lorenzo, Cicciomessere Roberto - 30 aprile 1992
MATERIALI PER IL DIBATTITO SULLO STATUTO DEL PARTITO TRASNAZIONALE
di Lorenzo Strik Lievers e Roberto Cicciomessere

XXXVI· CONGRESSO DEL PARTITO RADICALE

SOMMARIO: Una necessità vitale per il "partito nuovo" transnazionale è quella di giungere a definire regole statutarie e un modello organizzativo adeguati alle finalità, ai compiti e al modo di far politica senza precedenti che esso si prefigge di realizzare. Sono evidenti le difficoltà, sia di ordine teorico che relative alla concreta realtà attuale del partito, che ciò comporta. Del pari è chiaro come l'elaborazione del nuovo statuto debba passare attraverso un dibattito approfondito e complesso, al quale rechino un apporto meditato tutte le così diverse esperienze che oggi già convivono nel partito radicale.

Le note che seguono non hanno alcuna ambizione di organicità o di completezza. Intendono solo rappresentare una prima rassegna di problemi, o meglio forse una sorta di raccolta di materiali, al fine di agevolare l'avvio di un tale dibattito. Sono il risultato dell'integrazione fra due testi, uno di Roberto Cicciomessere e uno di Lorenzo Strik Lievers, delle osservazioni inviate da Gianfranco Dell'Alba e di discussioni cui hanno partecipato Sergio Stanzani e Angiolo Bandinelli. La responsabilità della redazione complessiva è di Lorenzo Strik Lievers.

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I punti di riferimento per impostare il dibattito sulle scelte statutarie del PR paiono essere i seguenti:

- i modelli di organizzazioni internazionali e trasnazionali esistenti;

- i principi ispiratori, fin qui, dello statuto del PR;

- la realtà attuale del PR;

- il tipo di azione politica che per il PR si intende prefigurare, e in funzione della quale va stabilito il tipo di struttura politico-organizzativa da costruire.

I MODELLI POLITICO/ORGANIZZATIVI DELLE "INTERNAZIONALI" E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI NONGOVERNATIVE

Le organizzazioni internazionali nongovernative esistenti si ispirano, secondo le definizioni di Antonio Papisca, a tre modelli politico/organizzativi:

- Confederale

- Federale

- Unitario o trasnazionale

Gli statuti dell'Internazionale socialista e dei "partiti europei esistenti (Partito Popolare Europeo, Federazione dei partiti democratici-cristiani della Comunità (PPE); Federazione dei partiti liberali, democratici e riformatori della Comunità europea (ELDR); Unione dei partiti socialisti della Comunità) vanno da un'applicazione conseguente del modello confederale (i socialisti) a una sua più o meno consistente integrazione con elementi tipici del modello federale (federazione dei partiti liberal-democratici e, ancor più, Partito popolare europeo), ancorché le norme "federali" non abbiano sostanzialmente pratica attuazione.

Infatti:

- In tutti gli statuti dei "partiti europei" l'affiliazione è riservata a partiti politici nazionali (nell'Unione socialista si prevede anche l'adesione di partiti associati, di partiti osservatori, del Gruppo parlamentare socialista del Parlamento europeo, delle "associazioni e organizzazioni socialiste" riconosciute dall'Unione). Nel solo statuto del PPE si fa un vago riferimento ad adesioni a titolo individuale (»il Partito è aperto a chiunque condivida le sue ideologie politiche fondamentali e sottoscriva il suo programma politico ).

- Quanto ai poteri del "partito europeo" nei confronti dei partiti membri, nel caso dell'Unione socialista essi sono limitati al voto di raccomandazioni. Queste, adottate dall'Ufficio politico a maggioranza, non sono vincolanti per i partiti membri. I partiti nazionali devono giustificare l'eventuale inosservanza delle raccomandazioni adottate a maggioranza dal Congresso dell'Unione. In un unico caso si possono adottare "decisioni vincolanti" per i partiti affiliati: quando il Congresso le approva a maggioranza dei 2/3 dei votanti, su proposta unanime dell'Ufficio politico.

Nell'ELDR e nel PPE si hanno invece teoricamente (ripetiamolo, solo sulla carta) poteri effettivi per la struttura europea per quanto riguarda, appunto, l'ambito europeo.

Gli organi statutari di queste organizzazioni sono molto simili e prevedono in linea di massima:

- Assemblea generale degli affiliati (Congresso);

- Ufficio politico;

- Segretariato generale più o meno influente a seconda dell'importanza attribuita al ruolo del Presidente;

I delegati al Congresso e i membri dell'Ufficio politico sono naturalmente nominati dai partiti nazionali sulla base di quote nazionali predeterminate. I finanziamenti provengono in prevalenza dalle quote dei partiti nazionali.

Per trovare statuti che più si avvicinano al modello federale o a quello unitario/trasnazionale, bisogna rivolgersi alle organizzazioni non partitiche come Greenpeace International e Amnesty International.

STICHTING GREENPEACE COUNCIL (associazione di diritto olandese) ha una struttura prevalentemente federale che si basa su organizzazioni nazionali, con organi propri di una fondazione: il Consiglio d'amministrazione (5 membri espressi dalle due aree in cui sono raggruppate le organizzazioni nazionali - America del nord/Pacifico ed Europa - che si riunisce almeno due volte all'anno), il Consiglio (costituito dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali, pagati da queste ultime, che si riunisce una volta l'anno) e il "Managing board", l'organo esecutivo costituito da un direttore, un vicedirettore, un segretario e un tesoriere, assistiti ciascuno da un proprio staff. L'originalità del suo statuto è tutta nelle regole prevalentemente finanziarie su cui si articola il rapporto fra la fondazione e le organizzazioni nazionali. Queste ultime, per poter far parte del Consiglio, devono essere in grado di autofinanziarsi e di finanziare la struttura centrale secondo quote ben definite. Altri vincoli finanziari rig

uardano l'utilizzo dei fondi da parte delle organizzazioni nazionali: al massimo il 76% per cento per le campagne e le strutture nazionali; non meno del 24% per le campagne internazionali e i servizi forniti dalla fondazione.

AMNESTY INTERNATIONAL è una organizzazione di tipo federale e unitario/trasnazionale che si basa su sezioni (composte da almeno 20 membri), gruppi affiliati e membri individuali. La direzione dell'organizzazione è affidata al Consiglio internazionale (che si riunisce ogni due anni ed è composto da rappresentanti delle sezioni secondo un preciso rapporto con il numero di gruppi o membri individuali che rappresentano) mentre l'esecuzione delle decisioni è compito del Comitato esecutivo internazionale. Il Segretariato internazionale, diretto da un segretario generale, si occupa degli affari correnti, sotto la direzione del Comitato esecutivo internazionale. Solo le sezioni che versano la quota di iscrizione annuale hanno diritto di voto nel Consiglio nazionale. Viene esplicitamente affermato che la responsabilità sui giudizi di violazione dei diritti umani appartiene agli organi internazionali e non alle sezioni, gruppi o membri del paese in questione.

Oltre alla natura federale e trasnazionale delle due ultime organizzazioni internazionali considerate, un altro elemento che le caratterizza rispetto alle "internazionali" di partiti è la particolare attenzione che gli statuti rivolgono alle questioni finanziarie. La possibilità di esistenza di questo tipo di strutture che, per ragioni comprensibili, costano enormemente di più rispetto ad organizzazioni nazionali di identiche dimensioni, è strettamente legata non solo alla bontà degli obiettivi ma anche alla capacità di reperire fondi considerevoli. Regole come quelle che condizionano l'esercizio del diritti di rappresentanza alla quantità di fondi raccolti, che apparirebbero inammissibili in organizzazioni nazionali tradizionali, divengono elemento centrale e vitale per strutture trasnazionali non legate direttamente ai centri di potere partitici.

Questa attenzione così qualificata al problema del denaro ha consentito la sopravvivenza politica delle sole organizzazioni internazionali nongovernative che sono riuscite da darsi una solida base finanziaria, basata sia sulla contribuzione diffusa, sia sulle donazioni, ma anche e soprattutto su una attività economica che passa sia attraverso le sponsorizzazioni industriali che attraverso la ricerca di contributi governativi.

I PRINCIPI ISPIRATORI DELLO STATUTO DEL PR.

E' opportuno a questo punto svolgere qualche considerazione circa alcuni dei principi ispiratori dello statuto del PR. Ovviamente è uno statuto per molta parte non utilizzabile per il partito trasnazionale. Era stato pensato, nel 1967, per un partito operante nel quadro nazionale italiano, prevedendo ovviamente le regole per la partecipazione del partito alle elezioni. Soprattutto, però, era stato concepito quasi più che come strumento per regolare la vita del piccolissimo partito che il PR era allora (poco più di duecento iscritti), come una sorta di manifesto politico-teorico: proponeva un modello di organizzazione politica diverso da quello di tutti i partiti esistenti in Italia, e lo proponeva nella prospettiva della creazione di un grande partito in cui tutte le forze progressiste italiane, attraverso un loro profondo rinnovamnto, si unissero per realizzare un'alternativa di governo. Va tenuto presente che, essendo questi i suoi caratteri e la sua natura politica, questo statuto non era interamente

applicabile, nè mai è stato interamente applicato, neppure al PR "italiano", che di volta in volta, e rispettando sempre le garanzie statutarie, ha introdotto norme transitorie o modifiche al testo originale. Certo, ovviamente, non può essere lo statuto del PR trasnazionale. Cionondimeno, i principi che lo ispiravano non possono non costituire un punto di riferimento centrale nel concepire la nuova regola del partito nuovo.

Lo statuto del 1967 prospetta un partito non tanto "democratico" quanto fondato su una regola di libertà, sulla libera assunzione di responsabilità personale, un partito non partitocratico, a carattere federale e federativo, autofinanziato.

IL PARTITO FONDATO SULLA LIBERTA'

E' la parte dello statuto-manifesto del 1967 che ha sempre trovato la più rigorosa e completa attuazione; ed è quella di più forte rottura con i modi prevalenti di intendere la politica. Poiché, per ragioni evidenti, è quella che più di tutte mantiene la sua attualità nel PR trasnazionale, è principalmente su di essa che qui di seguito ci si soffermerà.

Nessuna disciplina di partito

Lo statuto del PR esclude radicalmente il concetto di disciplina di partito; ossia quello che, a ben vedere, rappresenta un principio di militarizzazione del pensiero, che rimane tale anche quando si tratti di una "militarizzazione democratica", decisa a maggioranza. L'iscritto al PR, come tale, cioè quando non abbia incarichi esecutivi, ha solo l'obbligo di accettare lo statuto, di versare la quota e di aderire o costituire associazioni radicali; non è previsto per lui alcun dovere di applicare le decisioni assunte dal partito, neppure con le maggioranze più ampie (obblighi che in varia misura sussistono per gli organi del partito e e per le associazioni che di esso fanno parte). Nel partito radicale ci si associa per perseguire obiettivi politici che liberamente si scelgono; un associarsi finalizzato a esaltare le proprie possibilità di agire, ma tale da non vincolare a sostenere per disciplina posizioni che non si condividano, e che nessuna maggioranza può intimare di far proprie contro coscienza.

Per usare un'espressione di Pannella, in base al suo statuto il PR è un luogo dove ci si associa per governare un obiettivo, governare una scelta e realizzarla, non una sede in cui essere rappresentati, secondo quella che è invece in prevalenza la logica della democrazia continentale, non per nulla proporzionalista. Così, il PR non è mai tutore o garante delle coscienze: ad esso ci si iscrive liberamente, senza che nessuno possa vagliare preventivamente quella che non è una domanda ma una notifica di iscrizione; e nessuno può espellere nessuno dal partito. Questo naturalmente comporta che il partito non garantisce coperture, non si assume responsabilità politiche o morali per i propri membri; i quali sono essi, e solo essi, responsabili dei propri atti e delle posizioni politiche che assumono. Il confronto politico tra loro non è mai sanzionato "giuridicamente" all'interno del partito; rimane, senza residui, solo un confronto politico.

Iscrizione annuale, su pochi obiettivi vincolanti

E' in base a questa logica, non tanto "democratica" quanto volta a garantire libertà, che una decisione diviene vincolante per le associazioni radicali, ossia diviene decisione del partito in senso pieno, solo quando il congresso o il consiglio federale l'adottano con una maggioranza qualificata molto ampia. Non si tratta infatti di stabilire a maggioranza la "posizione ufficiale del partito" cui vincolare per disciplina tutti gli iscritti; occorre invece verificare su quali iniziative e obiettivi si determini un consenso così ampio e generalizzato degli iscritti perché abbia senso che il partito nel suo insieme - strumento di volontà comuni laddove tali siano - li faccia propri, mentre sui temi in cui tale consenso generalizzato non si realizza il partito come tale non interviene. Di qui il principio per cui il congresso annuale stabilisce alcuni, pochi obiettivi, quelli su cui appunto è maturato il generale consenso degli iscritti; e l'iscrizione al partito non ha il carattere dell'adesione, una volta

per tutte, a una organizzazione portatrice in sé di valori o di verità, non è l'ingresso in una setta o in una chiesa, ma è l'iscrizione annuale come impegno sugli obiettivi scelti per l'anno in corso.

Sarebbe interessante un'analisi storica sul modo in cui questi principi sono stati vissuti, lungo gli anni, nel partito. Si arriverebbe probabilmente alla conclusione che per molti degli iscritti e dei dirigenti l'adesione non sia stata e non sia sentita tanto come "annuale", in relazione ai singoli obiettivi dell'anno, quanto come impegno in un'opera politica di lunga durata, importante in sé oltre e più degli specifici obiettivi dell'anno.(Non si dimentichi, peraltro, che se l'interpretazione che sempre si è data del valore dell'iscrizione è quella sopra delineata, l'art.4 dello statuto stabilisce che il congresso del partito ne fissi non solo "gli specifici obiettivi" ma anche, più ampiamente, "gli orientamenti e l'indirizzo politico"; e dal 1980 allo statuto è premesso un "Preambolo" che costituisce una dichiarazione di principi e di intenti di ordine generalissimo). E' indubbio comunque che il carattere di organizzazione fondata sulla tutela e sull' esaltazione della libertà e responsabilità di ciascun

o sia stato sempre mantenuto con rigore nel PR.

Va da sé che questo carattere deve essere semmai ancor meglio sviluppato nel PR nel momento in cui esso diventa trasnazionale e transpartitico; tale cioè che la sua stessa possibilità di esistere pare legata alla sua capacità di porsi come luogo di libera convergenza fra diversi che diversi rimangono.

Per non cadere nella partitocrazia, separazione fra partito e eletti in parlamento.

Secondo lo statuto del 1967, le deliberazioni vincolanti sono tali, come si diceva, solo per le organizzazioni del partito - le associazioni - e naturalmente per coloro che, accettando incarichi esecutivi nel partito, si assumono la responsabilità della loro applicazione.

Se l'assenza di una disciplina di partito per gli iscritti risponde a un modo non ideologico di intendere la politica, che lascia alla coscienza e responsabilità personali quanto ad esse compete, è con un'altra finalità invece che lo statuto esclude tassativamente che i radicali eletti in parlamento o in altre assemblee rappresentative siano vincolati da qualsiasi disciplina.

In questo caso la preoccupazione è quella di salvaguardare la responsabilità diretta e personale dell'eletto rispetto ai suoi elettori. Il partito propone agli elettori i candidati; ma se pretende di subordinare alle proprie direttive gli eletti, che hanno ricevuto essi il mandato degli elettori, si sovverte la regola democratica, al potere degli elettori si sovrappone quello di una minoranza organizzata, in teoria quella degli iscritti al partito, ma più probabilmente in realtà quella dei suoi dirigenti. Sta qui il fondamento primo della usurpazione partitocratica delle istituzioni democratiche.

In coerenza con questi principi statutari, nella prima fase di presenza dei radicali nel parlamento italiano si era sancita l'incompatibilità fra mandato parlamentare e incarichi dirigenti nel partito, giacché questi implicano disciplina rispetto alle delibere congressuali; talché si sosteneva essere il radicale parlamentare un radicale "affievolito" nei suoi poteri di iscritto al partito. In effetti dagli organi del partito i parlamentari erano rigorosamente esclusi. A dare attuazione a questa interpretazione dello statuto si è poi rinunciato in seguito alle difficoltà sorte con la successiva dilatazione della rappresentanza parlamentare, che d'un tratto, nel 1979, ha portato in parlamento pressoché tutto il gruppo dirigente del partito: è evidente quali problemi potesse comportare l'auto-esclusione dalla direzione del partito di gran parte delle sue personalità più autorevoli.

La questione si pone in termini comunque diversi ora che il PR, non presentandosi alle elezioni, non ha più "suoi" eletti. Se rimane una fondamentale rivendicazione democratica che il parlamentare sia chiamato a rispondere all'elettorato e non al partito che lo ha candidato, per quanto riguarda il PR non può più evidentemente sorgere la questione di una disciplina derivante dall'imposizione di un partito che ha in mano la chiave per la rielezione o meno del parlamentare. Per contro, l'adesione di un parlamentare al PR non può avere altro senso che quella dell'assunzione di un libero impegno a condurre alcune battaglie insieme agli altri radicali; a meno di intenderla come un fatto puramente simbolico, segno di una generica simpatia. Chiarita nel senso sopra indicato la posizione nel partito del singolo iscritto, sembra non avere più senso specificare che per il parlamentare sussiste un obbligo di disciplina minore che per ogni altro.

Rimane semmai tutto aperto, in sede teorica, il problema se sia coerente che il parlamentare possa assumere cariche esecutive. Per un verso infatti,escluso evidentemente che, come ogni altro iscritto, il parlamentare sia tenuto a una "disciplina di partito" che lo impegni a seguire automaticamente le direttive di chicchessia, nulla osta a che, nell'ambito della propria autonoma determinazione, egli assuma una carica di partito per dare esecuzione alle deliberazioni che con gli altri ha preso in congresso. Una difficoltà tuttavia sussiste: gli organi esecutivi del partito sono tenuti ad applicare le deliberazioni che il consiglio federale può assumere successivamente al congresso, e in condizioni determinate anche in contrasto con quanto statuito dal congresso. In questo caso il parlamentare investito di cariche di partito potrebbe trovarsi davvero vincolato a decisioni diverse da quelle che sarebbero, autonomamente, le sue. Probabilmente, però, su tutte queste considerazioni è opportuno che continuin

o a prevalere quelle, legate alla concretezza della vita del partito, che a suo tempo avevano consigliato di abbandonare la "separatezza" fra mandato parlamentare e cariche di partito.

IL PARTITO FEDERALE E FEDERATIVO

E' questa la parte dello statuto del 1967 che non ha trovato applicazione se non in misura molto limitata, e che lungo gli anni è stata via via in gran parte eliminata dallo statuto stesso

Non è il caso di ricostruire qui le ragioni, tutte legate alle vicende italiane del PR, per cui si è deciso di abbandonare la figura - fondamentale nel modello statutario originale del 1967 - dei Partiti regionali; esistendo i quali il PR sarebbe stato, teoricamente, una federazione di partiti fortemente autonomi a base territoriale.

Quello di cui occorre essere consapevoli è che non esisterebbe oggi, neppure se lo si volesse, una possibilità concreta di fare del PR trasnazionale una federazione di realtà politiche autonome presenti in numerosi paesi e confluenti intorno agli obiettivi del PR come obiettivi comuni. Impossibile, perché queste realtà politiche non esistono.

Senza entrare qui nella questione, evidentemente cruciale, del posto da dare alla dimensione territoriale nel partito trasnazionale, va invece richiamato un altro elemento del modello statutario originale del PR: la figura dell'associazione radicale, costituita liberamente da un numero minimo di iscritti per perseguire finalità specifiche autonomamente determinate. Lo statuto stabilisce come unico obbligo di ogni iscritto al PR, accanto a quelli del rispetto dello statuto e del pagamento della quota, quello di iscriversi a un'associazione o di concorrere a istituirne una nuova. Si tratta di una norma chiave. Da un lato esalta il principio sopra richiamato, quello secondo cui i rapporti politici nel PR devono essere fondati sulla libertà: gli iscritti non sono automaticamente, burocraticamente assegnati all'una o all'altra struttura del partito per ragioni territoriali, o d'età, di sesso o altro, ma scelgono essi di associarsi secondo le finalità da ciascuno perseguite. E' il principio dell'associazion

e "a tema" come tipica dell'organizzazione radicale. Da un altro lato pone il problema, troppe volte eluso nella storia del PR, della necessità che ciascun iscritto sia spinto e in qualche misura "obbligato" ad assumere un suo posto attivo nella vita del partito (già la scelta dell'una o dell'altra associazione è un atto importante in questo senso) perché il partito stesso riesca ad esprimere tutte le potenzialità che reca in sè.

Va infine ricordato il posto che nello statuto radicale occupa la figura dell'associazione non radicale, i cui membri non sono come tali iscritti al partito, e che si federa al partito, eventualmente anche in funzione di uno solo degli obiettivi che esso persegue. Questo rapporto di federazione comporta la definizione di specifici termini in cui l'organizzazione federata partecipa ai momenti decisionali della vita del partito, nonché degli obblighi finanziari e politici che essa si assume.

IL PARTITO AUTOFINANZIATO

La scelta statutaria di limitare le fonti di finanziamento del partito ai proventi delle quote di iscrizione, ai contributi ulteriori di iscritti e simpatizzanti e a quelli di particolari iniziative proposte dagli organi esecutivi del partito, come la scelta di assicurare la più ampia trasparenza nei bilanci, risponde alla volontà di garantire in ogni senso l'indipendenza politica del partito rispetto ai condizionamenti che derivano necessariamente dai finanziamenti occulti. Analogamente, la affermazione che il partito deve reggersi sull'autofinanziamento e non sul finanziamento pubblico derivante dalla presenza nelle istituzioni mira a difendere il partito dal pericolo di rendere obbligata, non più una scelta libera, quella di avere una rappresentanza parlamentare; dal pericolo cioè della trasformazione del partito e della sua classe dirigente in un'appendice delle istituzioni.

Il fatto che da vari anni a questa parte non sia stato possibile evitare che la vita del PR dipendesse dal finanziamento pubblico ha posto gravi problemi da questo punto di vista; e in altro senso problemi gravissimi, sia in termini di principio che pratici, esso pone oggi che il PR trasnazionale, non avendo concorso alle elezioni italiane, non può più concorrere al relativo finanziamento pubblico.

IL PARTITO RADICALE TRASNAZIONALE OGGI

A partire da questi elementi, è possibile tentare di definire alcune delle caratteristiche peculiari del Partito radicale trasnazionale, di isolare quegli elementi della teoria dell'organizzazione sviluppata nel dibattito radicale che appaiono non convincenti o comunque che non sono stati confortati da risultati soddisfacenti e infine di prospettare alcune ipotesi politico/organizzative su cui sviluppare il dibattito.

Alla luce delle decisioni politiche e statutarie assunte dal Partito radicale nei congressi di Bologna e Budapest e nei Consigli federali si è andato delineando un modello politico e organizzativo con le seguenti tre caratteristiche:

1) Finalità ed obiettivi "trasparenti" (non indifferenti) rispetto a quelli dei partiti nazionali, nel senso che lasciano passare interamente, senza offuscarle, le ragioni storiche e gli interessi politici essenzialmente territoriali ed elettorali di queste organizzazioni; il Pr intende cioè farsi carico in maniera prevalente di interessi specifici di carattere trasnazionale senza "invadere" il terreno e le finalità proprie delle organizzazioni partitiche nazionali (elezioni) o delle "internazionali" (cooperazione fra partiti ideologicamente affini sulla base del comune interesse ad avere maggiore potere nelle istituzioni internazionali intergovernative o parlamentari); la "transpartiticità", intesa non come "trasversalità" per condizionare le scelte di più partiti ma come "complementarietà" del Pr rispetto ai partiti nazionali (nel senso di intervenire solo su quegli argomenti dove risulta più efficace l'azione trasnazionale), è quindi conseguente e funzionale a queste finalità del partito trasnazionale.

2) Identità che si riconosce sia in quelle "urgenze" individuali e sociali per la costruzione di un partito trasnazionale capace di offrire soluzioni convincenti ai grandi problemi epocali nei quali maggiormente si manifesta l'interdipendenza planetaria (diritti umani, ecologia, militarismo, fame nel mondo,...) che in quegli interessi per il rafforzamento e la riforma democratica delle istituzioni sovrannazionali (ONU, Unione Europea...) di cui sono portatori alcuni settori più avvertiti delle classi dirigenti; quindi partito contemporaneamente di mobilitazione politica militante e istituzionale che fonda la sua identità e originalità nel richiamo a due concetti chiave, la nonviolenza politica e l'internazionalizzazione del diritto positivo ("diritto alla vita, vita del diritto");

3) Organizzazione a struttura "unitaria/trasnazionale" che non esclude ipotesi di tipo federale, con adesioni prevalentemente a titolo individuale ed eventuali patti federativi con altre organizzazioni e associazioni. Ma diversamente da tutte le organizzazioni internazionali prima considerate, il Pr ha fin qui escluso un modello organizzativo, seppur federale, basato su sezioni con base territoriale e nazionale.

In una struttura di questo genere gli organi, ovviamente con poteri decisionali e non solo "raccomandatori", devono essere in prevalenza eletti in via diretta dai singoli associati con correzioni di tipo "federale" per quanto riguarda gli eventuali rappresentanti delle associazioni federate e i parlamentari. Si è teorizzato che, con l'uscita del Pr dalle istituzioni nazionali e quindi con il venir meno dei contributi pubblici, il finanziamenti della struttura debba provenire prevalentemente dalle quote e dai contributi degli iscritti (anche se non si sono esclusi in linea di principio donazioni o contributi di associazioni, liste o gruppi parlamentari federati o meno). Di conseguenza la base associativa minima che possa garantire l'autofinanziamento del Pr è stata stimata in 50.000 iscritti, con una certa prevalenza in paesi con moneta forte.

LIMITI DEL MODELLO POLITICO/ORGANIZZATIVO DEL PR

Questo modello politico e organizzativo ha mostrato, nella prima fase di costruzione del partito trasnazionale, elementi di debolezza per quanto riguarda le tre caratteristiche considerate.

1) Finalità ed obiettivi - L'assenza di istituzioni parlamentari sovrannazionali dove possa svolgersi effettivamente il contraddittorio democratico e che siano dotate di reali poteri legislativi rende problematica, per una organizzazione come il Pr che non vuole limitarsi alla agitazione e alla denuncia, la ricerca di sbocchi politici e legislativi alle proprie campagne. L'esperienza della lotta contro lo sterminio per fame nel mondo ha dimostrato certamente l'alto valore e l'utilità delle prese di posizione di istanze internazionali, prive però di poteri, come il Parlamento europeo ma anche l'estrema difficoltà di far scaturire da queste delibere del PE, anche se approvate a larghissima maggioranza, effettivi atti di governo. Da qui la necessità di ripiegare in qualche modo sugli interlocutori nazionali e sulle istituzioni rappresentative che, tuttavia, da una parte, singolarmente, non sono adeguate a dare una soluzione efficace e globale ai grandi temi politici del nostro tempo e dall'altra ripropongono la

necessità di dotarsi di una qualche forma di articolazione nazionale e comunque di influenza nei parlamenti nazionali. Si è tentato di superare questo handicap, a partire dalla concezione transpartitica del Pr, teorizzando la possibilità di fornire a parlamentari di diversi paesi il "servizio" del partito e cioé la possibilità di incardinare, contemporaneamente nei diversi parlamenti, identiche iniziative d'indirizzo e legislative. Legittimamente si è detto che l'iniziativa di singoli parlamentari o addirittura di Parlamenti interi minacciati da forze totalitarie (per esempio in Croazia) sarebbe enormemente potenziata da questo servizio di "mutua assistenza", di coordinamento, di promozione. Un tentativo in questa direzione è rappresentato dalla campagna per l'abolizione della pena di morte nel mondo entro il duemila che, partita come iniziativa specifica verso la Russia, si è trasformata in una proposta politica generalizzata e di più ampio respiro. Ma nonostante l'adesione di centinaia di deputati, non ri

esce ancora a decollare come vera e propria battaglia politica. L'ostacolo maggiore al successo di questa o altra iniziativa è rappresentato dalla resistenza della gran parte dei parlamentari dei paesi occidentali (minore è nei nuovi parlamenti dei paesi usciti dal comunismo) a divenire soggetto attivo ed organizzato di un altro partito, seppur trasnazionale e non concorrente sul piano nazionale. La soluzione più ovvia per tentare di aggirare questa difficoltà sarebbe la creazione di leghe trasnazionali, federate al Pr, che riunissero parlamentari e militanti politici su specifici temi di lotta. Ma a parte la difficoltà di tenere in piedi diverse organizzazioni che dovrebbero avere proprie e distinte strutture organizzative, questo modello teorico sacrifica proprio l'assunto di base del partito trasnazionale che è quello di essere "complementare" rispetto ai partiti nazionali e non ad essi esterno ed estraneo.

2) Identità - La supposta esistenza di una domanda politica di partito trasnazionale con una marcata identità sovrannazionale, europeista, federalista e nonviolenta, non necessariamente legata a specifiche campagne politiche, non ha trovato riscontro nei fatti. E ancora, non è emersa, nella classe dirigente internazionale, una componente sufficientemente motivata rispetto ai problemi del rafforzamento e della democratizzazione delle istituzioni sovrannazionali.

I "sondaggi" effettuati verso campioni significativi come i 40 mila deputati di gran parte dei parlamenti del mondo, destinatari di 5 numeri di un giornale in ben 14 lingue, ha fin qui dato risultati inadeguati, con l'eccezione - molto significativa e importante, peraltro - di diversi dei nuovi parlamenti dei paesi usciti dal comunismo. Occorre un'analisi approfondita delle ragioni di questi diversi esiti.

3) Modello organizzativo - Bisogna innanzitutto rilevare che situazioni contingenti hanno impedito il dibattito su nuovi strumenti statutari. In pratica il Pr ha utilizzato quelle parti del vecchio statuto ancora vigenti pur in presenza, con il congresso di Bologna del gennaio 1988, della inequivoca decisione di divenire soggetto trasnazionale. Con il Congresso di Budapest dell'aprile 1989 nessuna modificazione statutaria è intervenuta, salvo prevedere la possibilità di assunzione dei poteri statutari, collegialmente, da parte del Segretario, Tesoriere, Presidente del CF e Presidente del Pr. Questa situazione ha impedito la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e quindi la possibilità di maturare analisi ed nuove ipotesi. Si può quindi solo osservare che la prospettiva di autofinanziamento basata prevalentemente sulle quote d'iscrizione individuali che dovrebbero provenire almeno da 50 mila iscritti rappresenta una ipotesi che non ha finora trovato riscontro né nelle precedenti esperienze del Pr, né

in quelle delle organizzazioni internazionali nongovernative esistenti.

IPOTESI PER LA DEFINIZIONE DI UN NUOVO MODELLO POLITICO/ORGANIZZATIVO DEL PR

Da queste osservazioni preliminari scaturisce l'esigenza che il modello politico/organizzativo del Pr trasnazionale debba farsi carico di una serie di esigenze.

1) FINALITA' E OBIETTIVI.

Si propongono qui, ai fini della discussione, alcuni possibili filoni di ragionamento, in parte integrantisi e in parte contraddittori fra loro.

a) Accordi con organizzazioni nazionali.

Si può partire dall'assunto che vada interamente confermata, nei termini che si sono fin qui definiti, l'ipotesi del partito "trasparente" rispetto ai partiti nazionali, nonostante le difficoltà che fin qui ha incontrato. In tal caso, si pone la questione se tale ipotesi non debba trovare la sua realizzazione non tanto o solo a partire da iniziative individuali di singoli parlamentari, quanto sulla base di accordi con queste organizzazioni nazionali che riconoscano in qualche modo la "complementarietà" del Pr rispetto ai propri obiettivi. Questa ipotesi dovrebbe trovare una forma di codifica e di regolamentazione nello statuto del Pr con meccanismi un po' più fantasiosi di quelli meramente confederali o federali. E' indubbio infatti che questo rapporto dovrebbe basarsi su effettivi e reciproci interessi. Bisogna quindi valutare se anche lo statuto debba prevedere espressamente automatismi per esempio nel sostegno elettorale di quei deputati o partiti che hanno stabilito un rapporto organico con il Pr. Rester

ebbe comunque l'ostacolo costituito dalla "diffidenza" di singoli parlamentari o partiti di associarsi ad un altro partito, anche se non concorrente sul piano elettorale.

b) Darsi un'organizzazione anche su base nazionale?

Si può, per contro, rimettere in discussione questa nozione di "trasparenza". E' lecito infatti dubitare se una "trasparenza" come quella oggi teorizzata non sia un fattore di difficoltà, una scelta che può essere coerente con la natura di organizzazioni quali Amnesty, ma incongrua rispetto a quella di un partito (parte, contrapposta ad altre parti).

Non è poi così facile, in particolare per un'organizzazione che voglia essere partito politico, marcare con rigida nettezza il confine tra "terreno nazionale" e "terreno trasnazionale" di azione. Il partito trasnazionale non può certo accettare che l'ambito trasnazionale, quello nel quale esso vuole creare battaglia politica, e quindi vittorie e sconfitte, sia inteso come una sorta di risultante negativa, ossia come ciò che è residuo, dunque in qualche modo marginale, poco rilevante, rispetto allo scontro politico nazionale, tanto che su di esso sia facile realizzare convergenze transpartitiche. Nella propria logica, esso vorrà promuovere iniziativa e scontro politico su quelli che, in una prospettiva trasnazionale, valuti essere i nodi centrali, quali che siano i loro nessi con i confronti di politica interna. In molti casi, allora, l'intreccio tra i due ambiti risulterà strettissimo.

Un esempio: l'alternativa partitocrazia-democrazia di diritto. Se il partito trasnazionale vede in essa una questione che travalica i limiti delle singole "politiche interne" per assumere i connotati di una di quelle su cui si giocano anche i grandi indirizzi del mondo, sicuramente gli compete coordinare sul piano trasnazionale le battaglie politiche da condurre sul tema nei diversi ambiti nazionali. Altro che "trasparenza", allora; si tratta di schierarsi, sporcandosi le mani , creandosi su questo amici e nemici nei diversi quadri nazionali. O la battaglia antiproibizionista sulla droga: trasnazionale quant'altre mai, naturalmente. Ma in diverse situazioni (è stato il caso dell'Italia nella scorsa legislatura) può diventare uno dei grandi discrimini proprio della politica interna... Basta rifletterci un momento per farsi venire alla mente esempi su esempi di questioni su cui non può esistere cesura netta tra dimensione nazionale e dimensione trasnazionale della lotta politica. E il senso della esistenza

di un partito trasnazionale è appunto quello di creare la possibilità della lotta politica a dimensione trasnazionale; ciò che le esistenti organizzazioni trasnazionali non fanno.

Si tratta insomma, a questa stregua, di rimeditare il rapporto fra dimensione interna e dimensione trasnazionale dell'azione politica; ciò che può comportare conseguenze circa il rapporto che può o deve intercorrere fra la militanza nei singoli partiti nazionali e quella nel partito trasnazionale. A queste considerazioni non può non connettersi naturalmente una questione cruciale dal punto di vista statutario: se è vero che la lotta politica a dimensione trasnazionale va in pratica condotta essenzialmente nei diversi ambiti istituzionali nazionali, perché lì ancora stanno il potere, la forza, le sedi di decisione, il PR deve o no, ed eventualmente in che forma, organizzare la propria lotta, e dunque organizzarsi, nelle diverse sedi nazionali? Ove si mantenga la scelta di non darsi un'organizzazione anche su base nazionale - al cui interno dare concretezza alla transpartiticità - non si corre il rischio di lasciare il partito privo di strumenti politici efficaci?

Certo, sono evidenti i pericoli cui, mettendosi su questa strada, sarebbe esposto il carattere trasnazionale del partito. In presenza di un'organizzazione anche su base nazionale il rischio è quello che la sigla del partito trasnazionale diventi una semplice copertura di operazioni politiche sostanzialmente solo nazionali. Da questo punto di vista va meditato l'esempio dello statuto di Amnesty, organizzata sì su basi nazionali, ma con il divieto per ciascuna organizzazione nazionale di occuparsi dei problemi del proprio paese. Per ovvie ragioni non avrebbe senso riprodurre questo modello nel PR. Si può però riflettere intorno all'ipotesi di consentire alle eventuali organizzazioni su base nazionale del PR di assumere, come tali, iniziative circa i problemi del proprio paese solo in presenza di un forte consenso su di esse già acquisito nel partito a livello trasnazionale.

E' chiaro, tuttavia, che il vero problema è quello delle dinamiche che un tipo o l'altro di realtà associativa finisce di porre in essere. Si torna così a quello che, forse da sempre, e certo da vari anni a questa parte, rappresenta una delle carenze e delle debolezze maggiori del PR: ossia l'insufficienza qualitativa e quantitativa della sua vita associativa, quale del resto - lo si è ricordato - lo statuto presuppone. Ove si riuscisse a dar vita a un forte tessuto di associazioni non territoriali ma a tema, a carattere trasnazionale o comunque fortemente marcate dalla dimensione trasnazionale, anche il problema di eventuali forme di coordinamento nazionale assumerebbe una diversa valenza.

Su un altro piano, infine, rispetto all'ipotesi a) va tenuto conto del valore insostituibile in questa fase dell'adesione diretta individuale al partito trasnazionale, del fatto cioè che le scelte politiche caratterizzanti del PR siano sentite da ciascun iscritto come proprio affare individuale, senza dover essere mediate da istanze partitiche nazionali.

c) La questione del riconoscimento come partito trasnazionale.

Non c'è dubbio che uno dei problemi più rilevanti che il partito ha di fronte sia quello di trovare un suo ambito istituzionale trasnazionale di azione; una sede, o una pluralità di sedi, in cui agire e in cui, intanto, acquisire "visibilità" politica fuori e al di sopra degli ambiti nazionali. Già si è detto dell'impossibilità attualmente di risolverlo in modo adeguato. Da questo punto di vista, comunque, una ipotesi da approfondire ed esplorare riguarda la possibilità che il Pr ottenga il riconoscimento da parte di istituzioni sovrannazionali di uno status consultivo o di diversa e nuova natura. Già ora nel Preambolo della Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali nongovernative del Consiglio d'Europa si afferma che le OING "esercitano una attività utile alla comunità internazionale [...] e contribuiscono alla realizzazione degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite e dello Statuto del Consiglio d'Europa". Nell'articolo 2 dell

a Convenzione si prevede che la personalità giuridica di una OING quale è acquisita nello stato in cui ha la sede statutaria, sia riconosciuta di pieno diritto negli altri stati che hanno sottoscritto la Convenzione. Si è quindi aperta una breccia nel muro dell'interstatualismo giuridico - afferma Antonio Papisca - attraverso la previsione di una nuova figura per l'ordinamento giuridico internazionale: gli enti non-statuali di "utilità internazionale". Identiche osservazioni bisognerebbe sviluppare per quanto riguarda il riconoscimento dello status consultivo delle OING nel sistema delle Nazioni Unite.

Si tratta ora di chiedersi se questi precedenti possono consentire di ipotizzare forme di riconoscimento giuridico del Pr trasnazionale, quale ente di "utilità internazionale", da parte di istituzioni sovrannazionali più politiche come il Parlamento europeo. A parte quindi la previsione statutaria, questa "breccia" aprirebbe la possibilità di una forte iniziativa politica per il riconoscimento, accanto ai partiti nazionali, anche dei partiti trasnazionali come portatori di nuovi interessi ed utilità federaliste; e per quanto ci riguarda, ottenere un riconoscimento dell'ONU o del consiglio d'Europa potrebbe accrescere la nostra credibilità politica internazionale.

A questi interrogativi, peraltro, è stata opposta l'opinione che non sia nostro interesse conseguire un riconoscimento come Organizzazione Non Governativa, per l'ineliminabile differenza di natura fra un partito e una ONG. Quest'ultima, si osserva, ha come ragione sociale di farsi interprete di istanze settoriali per spingere, dall'esterno del potere politico, classe politica e governi a prendere questa o quella decisione. Il nostro partito ha invece vocazione ad essere classe politica e di governo, e ridurlo a ONG significherebbe dare per scontato che esso rimarrà sempre confinato a un ruolo marginale rispetto alle sedi delle decisioni politiche. Vedi il caso della nostra battaglia contro la pena di morte, che non può e non deve identificarsi con la campagna di Amnesty, senza di che verrebbe meno la nostra ragion d'essere come partito.

Non va trascurato, su un altro piano, che l'art.138 A degli accordi di Maastricht recita: "I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione". Si tratta di un articolo che è stato fortemente voluto dai partiti delle tre internazionali, presumibilmente per assicurarsi finanziamenti comunitari. Si tratta comunque di un riconoscimento di principio importante, che può forse aprire prospettive interessanti per noi, unico vero "partito a livello europeo" e non limitato all'attuale Europa comunitaria, atto appunto a "promuovere l'integrazione in seno all'Unione" .

2) IDENTITA'.

Non può essere questa la sede per affrontare quello che è il problema politico di fondo del congresso. Qui occorre solo sottolineare come le scelte statutarie e organizzative non possono non dipendere in larga misura dalle risposte che si daranno su questo piano.

3) MODELLO ORGANIZZATIVO.

Il congresso come problema finanziario e organizzativo.

Come abbiamo visto, la questione dell'autofinanziamento deve condizionare la predisposizione dello statuto sia per quanto riguarda la previsione di procedure decisionali, di organi non eccessivamente dispendiosi, che per quanto attiene alle fonti di finanziamento.

Già nel passato si è per esempio detto che non era probabilmente concepibile riproporre meccanicamente nel nuovo statuto la scadenza annuale del congresso, per evidenti motivi legati ai costi di un congresso effettivamente trasnazionale (attualmente un congresso simile a quello di Budapest, con interpretazione simultanea e traduzione dei documenti in cinque lingue, non costa meno di un miliardo di lire).

Se quindi la convocazione del congresso non potrebbe più essere a scadenza annuale si pone la questione della parallela scadenza dell'iscrizione al Pr dei singoli che secondo lo statuto vigente è legata all'approvazione delle mozioni congressuali. Una ipotesi è quella di prevedere l'iscrizione non al Pr, ma al Congresso del Pr con quote diverse invece per la contribuzione annuale alle campagne o alle iniziative dell'organo politico che dovrebbe assumere la responsabilità d'indirizzo politico nell'intervallo fra le diverse sessioni del Congresso. Questo meccanismo consentirebbe di prevedere due livelli di adesione, il primo, molto oneroso, che darebbe diritto a partecipare al congresso con diritto di voto, il secondo invece che consentirebbe eventualmente la delega al voto.

Uno spunto che può essere tratto dallo statuto di Greenpeace è quello di vincolare il diritto di voto al "Congresso" non solo ad una quota ma anche ad un determinato livello di autofinanziamento. Non si può a questo proposito non rilevare che il Congresso si trasformerebbe in una sorta di Consiglio d'amministrazione. In questo caso la funzione assembleare dovrebbe essere attribuita ad altro organo, con poteri raccomandatori o vincolanti solo in presenza di determinate maggioranze.

Ma in entrambi gli schemi si pone il problema di inventare forme di partecipazione degli iscritti alla vita e ai momenti decisionali che non siano esageratamente onerose. L'ipotesi del "Partito per corrispondenza" si affaccia, da queste premesse, in maniera obbligata. Ma se è banale prevedere strutture di comunicazione attraverso basate sul mailing (cartaceo o telematico), più delicato è prevedere l'esercizio di alcuni diritti attraverso le poste o altro mezzo di comunicazione.

La qualità e l'ambito del processo decisionale.

Dando per scontata l'impossibilità di immaginare un congresso cui partecipino tutti gli iscritti, per di più con cadenza annuale, la questione può essere affrontata anche in un'altra ottica, ponendo in primo piano l'esigenza di salvaguardare la sostanza dei principi ispiratori dello statuto storico del PR. Quel che conta, da questo punto di vista, non è tanto la forma di partecipazione degli iscritti al congresso - diretta, per delegati o altro - quanto salvaguardare la garanzia che il processo decisionale sia tale da mantenere il carattere del PR come organizzazione politica fondata sulla libertà. A questo scopo è essenziale che non vada perduta la caratteristica per cui le decisioni che vengono assunte come impegnative per il partito siano quelle, e solo quelle, su cui il consenso è si può dire generale, e rappresentino non il prevalere di una maggioranza su una minoranza bensì ciò che rappresenta il massimo comun denominatore di generale, effettiva convergenza, lasciando a ciascuno la pacifica liber

tà di posizioni diverse nelle materie in cui tale consenso non vi sia e non ponendo così necessità di disciplina di partito coatta.

Si dia dunque per scontato che, in una forma o nell'altra, il congresso vero e proprio deve essere di pochi, anche di poche decine di persone. Ma quel che conta è il "dibattito precongressuale". O meglio: il vero momento congressuale è quello del dibattito, e delle votazioni, "precongressuali". Il congresso dei delegati ne è solo il momento finale e in qualche modo il coronamento: quello in cui si ratificano le decisioni su cui si è determinato il consenso.

Posto che il partito non è un governo o un parlamento che deve comunque decidere su tutti i temi, se su una materia non c'è un consensus larghissimo vuol dire che il partito nel suo insieme non ha una posizione comune, e dunque non si prendono decisioni. Vuol dire che nell'ambito del partito non si è realizzata, sul tema dato, un' "unità laica delle forze".

Si tratta allora di immaginare un meccanismo articolato di assunzione di iniziative e di determinazione della volontà comune. Tanto più questo occorre in un partito che può avere una così ampia e variegata quantità di stimoli all'azione quale è quello che è presente in tanti e così diversi paesi.

La regola e il costume potrebbero essere quelli per cui una singola struttura del partito - associazione o altro - delibera di prendere o propone a tutto il partito di prendere una determinata iniziativa. Il consenso, e soprattutto le adesioni attive che l'iniziativa raccoglie nelle altre organizzazioni del partito stabilisce in che misura l'iniziativa diventi del partito nel suo insieme. Insomma: il partito trasnazionale non è più un luogo in cui annualmente si decide al centro che cosa fare, o in cui esiste un unico centro che assomma tutta la responsabilità e l'onere dell'iniziativa politica. Il partito diventa piuttosto una rete di relazioni, un'occasione offerta a ciascuno.

In quest'ottica la sostanza politica trasnazionale si realizza nel momento in cui iniziative immaginate e proposte, probabilmente, in un singolo paese e a partire dai problemi di quel paese diventano occasione di impegno e crescita comune anche in altri paesi: a partire evidentemente dall'emergere, dallo scoprire se stessi da parte di "interessi" (nel senso più vario e di più ampia latitudine del termine) a che su quel certo fronte politico si attivi una presenza politica non solo nazionale. Solo così, del resto, si può pensare che l'impegno dei singoli iscritti, e magari in primo luogo dei parlamentari, nel partito trasnazionale sia vissuto nella generalità non come un'aggiunta marginale agli impegni politici sostanziali, ma come qualcosa in cui davvero ci si senta coinvolti con forza.

Ancora una volta però, in quest'ottica, è essenziale che si riesca a dar vita a un'affettiva vita associativa nel PR.

L'AUTOFINANZIAMENTO

Su questo punto, di decisiva importanza, il gruppo di lavoro non è giunto a sintesi significative, al di là degli spunti variamente contenuti nelle pagine che precedono, e in particolare per quel che riguarda i riferimenti agli esempi delle altre organizzazioni internazionali o trasnazionali.

La elementarissima riflessione che, in questa fase, si può sottoporre al dibattito è che fino ad oggi il modello di autofinanziamento prospettato dallo statuto del 1967 si è dimostrato inapplicabile a una struttura politica dalle dimensioni e dalle ambizioni come quelle del PR. Se dunque non si vuole, o non si può, puntare su soluzioni in qualche modo dipendenti dai finanziamenti pubblici ai partiti, ed escludendo ovviamente le forme di finanziamento occulto, occorre riflettere all'ipotesi di trovare risorse attraverso attività economiche direttamente controllate dal partito. Si tratta, come è evidente, di forme di finanziamento che - ove siano possibili - assicurano sì l'indipendenza del partito da pressioni esterne;ma possono porre problemi gravissimi, e forse insuperabili, per quanto riguarda la preminenza delle posizioni di potere che attraverso di esse vengono ad acquisire coloro che, all'interno del partito, ne controllano la gestione. Ed è questa la ragione, del resto, per cui tali forme di finanzia

mento non erano previste nello statuto del 1967. Ipotesi di questo genere pertanto potrebbero essere prese in considerazione solo ove fosse possibile predisporre un adeguato sistema di garanzie da questo punto di vista.

 
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