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mar 09 giu. 2026
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il ddl Berselli-Balboni (A.S. 623), "Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al codice di procedura penale, in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione"
il testo del ddl con la spiegazione delle norme che andrebbero ad essere modificate

DISEGNO DI LEGGE BERSELLI

SPIEGAZIONI MODIFICHE PREVISTE
DAL DDL BERSELLI

Art. 1.

1. All’articolo 30-ter della legge 26 luglio

1975, n. 354, di seguito denominata «legge

n. 354 del 1975» al comma 4, lettera d), la

parola: «dieci» e` sostituita dalla seguente:

«venti».

Art. 2.

1. All’articolo 47 della legge n. 354 del

1975, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «tre anni»

sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

b) il comma 3 e` abrogato.

Art. 3.

1. All’articolo 47-ter della legge n. 354 del

1975, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, le parole: «settanta

anni» sono sostituite dalle seguenti: «settantacinque

anni»;

b) al comma 1, alinea le parole: «quattro

anni» sono sostituite dalle seguenti:

«due anni»;

c) al comma 1-bis, le parole: «a due

anni» sono sostituite dalle seguenti: «a un

anno»;

d) al comma 4, e` aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «In ogni ipotesi di detenzione

domiciliare l’ufficio esecuzione penale

esterna ha compiti di monitoraggio della misura

con obbligo di relazionare periodicamente

al magistrato di sorveglianza sull’andamento

della stessa».

Art. 4.

1. All’articolo 50 della legge n. 354 del

1975 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «almeno

meta`» sono sostituite dalle seguenti: «almeno

due terzi», le parole: «almeno due terzi»

sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre

quarti» e le parole: «di meta`» sono sostituite

dalle seguenti: «di due terzi»;

b) il comma 5 e` abrogato.

Art. 5.

1. L’articolo 54 della legge n. 354 del

1975, e` abrogato.

Art. 6.

1. Al codice di procedura penale sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 444, comma 2, primo periodo,

dopo le parole: «sulla base degli atti»

sono inserite le seguenti: «, sentite le persone

offese» e dopo il primo periodo e` inserito il

seguente: «Il giudice condanna l’imputato al

pagamento di una adeguata provvisionale a

favore della persona offesa, subordinando la

stessa applicazione della pena su richiesta all’effettiva corresponsione della predetta

provvisionale»;

b) all’articolo 656, comma 5, primo periodo,

le parole: «tre anni» sono sostituite

dalle seguenti: «un anno».

PERMESSI PREMIO

Per i condannati all’ergastolo, viene previsto l’accesso solo a chi ha espiato almeno 20 anni (attualmente 10 anni)

AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI

a) Se la pena detentiva non supera i tre anni (attualmente 1 anno), il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell’istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare;

b) Abrogato: L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.

DETENZIONE DOMICILIARE

La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'art. 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta [con il DDL Berselli diventano settantacinque] anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'art. 99 del codice penale.

La pena della reclusione non superiore a quattro anni [con il DDL Berselli diventano due anni], anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di: (donne incinte, disabili… etc)

La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni [con il DDL Berselli diventa un anno], anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, del codice penale.

Aggiunta del ddl Berselli: «In ogni ipotesi di detenzione domiciliare l’ufficio esecuzione penale esterna ha compiti di monitoraggio della misura con obbligo di relazionare periodicamente al magistrato di sorveglianza sull’andamento della stessa».

AMMISSIONE ALLA SEMILIBERTA’

Attualmente: 1) Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale. 2) Fuori dai casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati dal comma 1 dell'Art. 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'Art. 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'Art. 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.

ABROGATO: Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena.

ECCO L’ARTICOLO CHE VERREBBE ABROGATO DAL DDL BERSELLI: LIBERAZIONE ANTICIPATA

Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione é concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine é valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.

La concessione del beneficio é comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento é stato da lui emesso.

La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma primo si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo.

ARTICOLO 444 CPP

Applicazione della pena su richiesta.

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti ,INSERIMENTO BERSELLI [«, sentite le persone offese»] se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. INSERIMENTO BERSELLI [«Il giudice condanna l’imputato al pagamento di una adeguata provvisionale a favore della persona offesa, subordinando la stessa applicazione della pena su richiesta all’effettiva corresponsione della predetta provvisionale»;] Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

all’articolo 656, comma 5, primo periodo

Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni [con il DDL Berselli diventa un anno] o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.



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