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Parlamento Europeo - 13 dicembre 1994
Giustizia e degli affari interni

Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni

B4-0469/94

Risoluzione sui progressi realizzati nel 1994 nell'attuazione della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni conformemente al titolo VI del trattato sull'Unione europea

Il Parlamento europeo,

-visto l'articolo K 6 del trattato UE,

A.considerando che l'Unione dispone di un quadro istituzionale unico e rispetta i diritti fondamentali e l'identità nazionale dei suoi Stati membri, i cui sistemi di governo si basano sui principi democratici,

B.considerando che tutte le possibilità offerte dalla cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni, previste dal titolo VI del trattato UE, devono essere sfruttate al massimo per realizzare gli obiettivi dell'Unione previsti dall'articolo K 1 dello stesso trattato,

C.considerando che la Presidenza e la Commissione devono informarlo regolarmente dei lavori svolti in tale settore, conformemente all'articolo K 6, primo comma del trattato UE, e che la Presidenza deve consultarlo sui principali aspetti dell'attività in questi settori e adoperarsi affinché le opinioni del Parlamento europeo "siano tenute in debito conto", come previsto dall'articolo K 6, secondo comma, dello stesso trattato,

D.considerando che l'attuazione del titolo VI comporta un accordo fra Consiglio, Commissione e Parlamento e che attualmente sono in corso negoziati interistituzionali,

E.considerando che la realizzazione degli obiettivi elencati all'articolo K 1, punti 1-9 del trattato UE ha subito deplorevoli ritardi,

F.considerando che iniziative importanti, come per esempio la Convenzione di Dublino sulla politica d'asilo, la Convenzione sul passaggio delle frontiere esterne, le misure relative a una politica comune dei visti, nonché numerose iniziative in vista di passi comuni verso una politica di immigrazione europea, che il Consiglio - a differenza del Parlamento - ha considerato quali presupposti della realizzazione di una libera circolazione delle persone all'interno dell'UE e che dovrebbero pertanto essere affrontate in via prioritaria, non hanno trovato ancora applicazione, nonostante l'urgenza delle questioni pendenti,

G.considerando che la criminalità organizzata, compreso il traffico illecito di materiali nucleari, deve essere combattuta, che la Conferenza ministeriale mondiale sulla criminalità organizzata internazionale (Napoli, 21-23 novembre 1994), da un lato ha mostrato l'inquietante evoluzione del crimine organizzato, che opera con strumenti sempre più sofisticati per neutralizzare la lotta, peraltro spesso inadeguata, portata avanti dagli Stati e, dall'altro, ha raccomandato forme più efficaci di cooperazione internazionale per prevenire e reprimere il fenomeno criminoso e che l'inosservanza della scadenza di ottobre 1994 per l'adozione di un progetto di convenzione su Europol rappresenta un esempio dei ritardi intervenuti nei lavori del Consiglio dei ministri della giustizia e degli affari interni,

1.ritiene che l'attuazione della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni sia stata insufficiente e abbia deluso le aspettative dei cittadini europei;

2.attribuisce tale situazione

-da un lato, al fatto che taluni Stati membri hanno insistito sull'applicazione della prassi della cooperazione intergovernativa nell'ambito del Consiglio nonché al fatto che, malgrado gli sforzi delle successive Presidenze, l'impostazione costruttiva della Commissione e un vasto consenso fra gli Stati membri su importanti convenzioni, la regola dell'unanimità non ha permesso di conseguire risultati;

-dall'altro, alla struttura e al carattere limitativo del titolo VI in quanto tale, il che rende tanto più necessaria una modifica del trattato in occasione della Conferenza intergovernativa del 1996 per quanto riguarda i settori della giustizia e degli affari interni;

3.esige l'adempimento integrale degli obblighi imposti al Consiglio e alla Presidenza dall'articolo K 6 del trattato UE, e precisamente:

-obbligo di informare regolarmente il Parlamento, conformemente al primo comma, cioè in pratica di fornire informazioni regolari alla sua commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni;

-obbligo di consultare il Parlamento europeo, cioè la sua commissione competente, sui principali aspetti dell'attività nei settori della giustizia e degli affari interni, conformemente al secondo comma, e segnatamente obbligo di consultazione, da parte della Presidenza, prima di qualsiasi decisione adottata dal Consiglio ai sensi dell'articolo K 3, paragrafo 2;

-obbligo di consultare il Parlamento prima di qualsiasi decisione del Consiglio, conformemente al secondo comma, altrimenti i principi democratici non sarebbero rispettati;

esige inoltre un'informazione preventiva e immediata, che venga dato seguito a tutte le sue raccomandazioni e che il Consiglio comunichi all'occorrenza le motivazioni del suo rifiuto;

4.constata che la consultazione di cui all'ultimo trattino del paragrafo precedente ha avuto luogo solo nel caso in cui la Commissione ha proposto l'adozione di una convenzione sulle frontiere esterne e di una convenzione sulla protezione degli interessi finanziari, conformemente all'articolo K 3 del trattato UE;

5.chiede che il dibattito annuale sui progressi realizzati nell'attuazione del titolo VI, previsto dall'articolo K 6, terzo comma, abbia luogo sulla base di una relazione scritta del Consiglio;

6.chiede al Consiglio e alla Commissione di pervenire quanto prima a un accordo interistituzionale con il Parlamento sugli aspetti concreti dell'attuazione del titolo VI del trattato UE;

7.critica la prassi del Consiglio consistente nell'adottare risoluzioni, raccomandazioni, conclusioni e dichiarazioni il cui carattere intangibile è ulteriormente rafforzato dal fatto che non sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

8.ricorda che il titolo VI del trattato UE si inquadra, "fatte salve le competenze della Comunità europea", quale integrazione di queste ultime e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione;

9.ribadisce che l'assenza di misure compensative e la lentezza del relativo processo decisionale non possono essere utilizzate per giustificare la realizzazione incompleta dell'abolizione dei controlli alle frontiere; ricorda che l'articolo 7 A del trattato CE prevede la libera circolazione delle persone entro il 31 dicembre 1992; rimanda alla procedura, sulla base dell'articolo 175 del trattato CE, pendente di fronte alla Corte di giustizia;

10.ritiene che occorra passare all'applicazione dell'articolo K 9 del trattato UE, segnatamente per quanto riguarda l'asilo e l'immigrazione, e invita di conseguenza la Commissione a presentare proposte in tal senso;

11.ribadisce che la lotta contro il razzismo e la xenofobia fa parte della politica delle Comunità europee e richiama l'attenzione del Consiglio sui lavori già svolti in questo settore dal Parlamento europeo e dal Consiglio d'Europa; si rallegra dell'iniziativa franco-tedesca inerente alla creazione della commissione consultiva e auspica che le proposte di tale commissione rispondano alle numerose prese di posizione del Parlamento in materia; si impegnerà affinché si faccia ricorso nella massima misura possibile a misure adottate in ambito comunitario, allo scopo di evitare nuovi accordi intergovernativi che non sarebbero soggetti a controllo parlamentare;

12.deplora che una decisione su Europol non sia stata adottata nei tempi annunciati, esige di essere consultato sul progetto di convenzione e insiste sul fatto che Europol deve essere dotata di mezzi adeguati per divenire un'organizzazione efficace nella lotta contro la criminalità organizzata, tenendo conto delle posizioni già espresse in altre occasioni dal Parlamento con riferimento alla protezione dei dati, al rispetto delle libertà pubbliche e ai diritti civici;

13.deplora che la risoluzione del 20 giugno 1994 sulla limitazione dell'ammissione di cittadini di paesi terzi negli Stati membri a fini lavorativi , sia stata adottata senza consultare il Parlamento europeo e i parlamenti degli Stati, e deplora che lo spirito di tale risoluzione sia in contrasto con le posizioni più volte espresse dal Parlamento europeo;

14.chiede che il regolamento sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità sia accompagnato da una direttiva relativa alle modalità di applicazione delle sanzioni conformemente all'articolo 209 A del trattato CE;

15.deplora la mancanza di trasparenza delle decisioni adottate e manifesta la propria inquietudine per quanto riguarda il rispetto delle libertà individuali e le garanzie di tutela giuridica individuale nei settori rientranti nel terzo pilastro;

16.manifesta preoccupazione per la creazione, all'interno del Consiglio, di nuove strutture permanenti composte da esperti degli Stati membri le cui competenze si sovrappongono a quelle di strutture già esistenti presso la Commissione;

17.si rallegra della decisione di designare un unico commissario competente per i problemi della giustizia e degli affari interni e suggerisce che, nell'ambito della Commissione, un commissario sia incaricato del coordinamento nei settori del razzismo e dei diritti dell'uomo;

18.prende atto di alcuni progressi per quanto riguarda:

-la decisione, adottata dal Consiglio, di avviare un'azione comune per facilitare gli spostamenti di studenti di paesi terzi residenti in uno Stato membro

-il progetto di convenzione in materia di diritto di famiglia e di successione

-l'armonizzazione graduale delle politiche degli Stati membri nel settore della riammissione

-l'attuazione della dichiarazione di Berlino, a seguito della Conferenza con i PECO dell'8 settembre 1994, sulla lotta contro la criminalità nei settori della droga e del crimine organizzato in Europa;

19.deplora tuttavia che i progressi siano stati nulli o insufficienti nella maggior parte dei settori di cui all'articolo K 1, punti 1-9, e segnatamente nei seguenti settori:

a)Asilo - Immigrazione

-la ratifica, da parte di tutti gli Stati membri, della Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990,

-l'armonizzazione della definizione di "profugo" ai sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra e il ravvicinamento delle condizioni di accoglienza,

-la protezione temporanea delle categorie vulnerabili e in particolare delle vittime di guerre civili,

-la solidarietà nella ripartizione degli oneri inerenti all'accoglienza dei profughi dell'ex Jugoslavia,

-la situazione dei cittadini di paesi terzi che abitano legalmente in uno Stato membro,

-le misure compensative per l'attuazione della Convenzione sul passaggio delle frontiere e della libera circolazione delle persone,

b)Cooperazione doganale e di polizia

-la lotta contro la droga e il crimine organizzato,

-la lentezza nell'elaborazione delle Convenzioni relative al Sistema di informazione doganale (SID) e al Sistema di informazione europeo (SIE),

c)Cooperazione giudiziaria

-la cooperazione giudiziaria nell'azione contro la criminalità organizzata internazionale, compreso il commercio di esseri umani,

-la semplificazione delle procedure di trasmissione degli atti fra gli Stati membri;

20.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Comitato economico e sociale nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione.

 
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