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mar 03 dic. 2024
  RADICALI ITALIANI: LE ASSOCIAZIONI E I PUNTI DI RIFERIMENTO
 

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dallo Statuto di Radicali Italiani

 

Art. 2 bis - Le associazioni di iscritti.


1. Gli iscritti possono costituire associazioni radicali, anche telematiche.

 

2. Per essere riconosciute ufficialmente, le associazioni di iscritti a Radicali italiani devono comunicare per iscritto al Segretario del Movimento:

a) con quindici giorni di preavviso, la data ed il luogo previsti per la tenuta dell’Assemblea costituente;

b) l’elenco dei propri componenti, completo dei dati personali e del numero di tessera di ciascuno, con l’indicazione del Segretario e del Tesoriere (che devono essere iscritti a Radicali Italiani);

c) il verbale dell’assemblea costituente dell’associazione, attestante la presenza della maggioranza assoluta dei soci;

d) le associazioni radicali telematiche devono inoltre indicare il sito e la mailing list di riferimento.

 

3. È possibile iscriversi a più associazioni radicali. In tal caso, ai fini del conteggio di cui al comma 4, si deve optare per una sola di esse, senza possibilità di modifica per l’anno in corso, salvo che sopraggiunga lo scioglimento dell’associazione stessa.

 

4. Ogni associazione radicale costituita da almeno 25 iscritti a Radicali italiani per l’anno in corso può eleggere tra i propri componenti un rappresentante al Comitato nazionale.

 
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