Lo spirito di corpo ha trasformato la prerogativa in privilegio. Poteri del Parlamento nella verifica dei poteri.
Per quasi due anni la Giunta delle elezioni e delle immunitĂ parlamentari del Senato ha fatto attendere il proprio pronunciamento sulla questione relativa alla legittimitĂ della elezione degli “otto senatori contestati”, in relazione alla dubbia applicazione della soglia di sbarramento del 3% nel congiunto operare del premio di maggioranza e della clausola di sbarramento al Senato.
Soltanto a due giorni dalle votazioni sulla fiducia al Governo Prodi la Giunta si è pronunciata, in senso conservativo.
La prassi parlamentare prevede che la delibera della Giunta, ove confermi l’esito delle elezioni, sia soltanto comunicata all’Assemblea, senza possibilitĂ di aprire una discussione.
Si tratta di “travisamento” delle prerogative parlamentari a tutela dell’autonomia del Parlamento; di una prerogativa che rischia di assumere i contorni del “privilegio” esercitato dai parlamentari eletti, in spregio di una serie di principi supremi del nostro ordinamento.
Questa applicazione contrasta con la lettera e con lo spirito della Costituzione, ove chiaramente si attribuisce a “ciascuna Camera” la legittimazione a giudicare “dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilitĂ e di incompatibilitĂ ” (art. 66 Cost.).
Il Costituente ha previsto che la verifica dei titoli di ammissione avvenisse attraverso la parlamentarizzazione. Le origini storiche dell’istituto della “convalida riservata” affondano le proprie radici nella finalitĂ di assicurare un sistema garantistico che impedisse il ripetersi di arbitrarie “rimozioni”, tipiche del periodo fascista. Nel dibattito costituente si era autorevolmente proposta una soluzione “mista”, comprendendo nell’organo di garanzia anche magistrati togati (Mortati); poi, prevalse la formulazione squisitamente parlamentare di cui all’art. 66 Cost.
Malgrado la corretta (per quanto mai applicata) procedimentalizzazione prevista nei regolamenti parlamentari (cfr. art. 135-ter reg. Senato), lo spirito di corpo del Parlamento, troppo spesso ha trasformato la prerogativa in privilegio.
La Giunta del Senato ha rigettato il ricorso degli otto senatori malgrado voci autorevolissime abbiano chiaramente affermato l’esigenza di applicare in maniera corretta la legge elettorale del 2005.
Non appare possibile continuare a condividere una prassi contra Constitutionem, limitando l’Assemblea a prenderne atto, senza potersi pronunciare.
Giuliano Vassalli, Presidente emerito della Corte Costituzionale
Antonio Baldassarre, Presidente emerito della Corte Costituzionale
Alessandro Pace, Presidente dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Professore ordinario di diritto costituzionale, FacoltĂ di Giurisprudenza, UniversitĂ degli Studi di Roma “La Sapienza”
Alfonso Celotto, Professore ordinario di diritto costituzionale, FacoltĂ di Giurisprudenza, UniversitĂ di Roma Tre
Paolo Armaroli, Professore ordinario di diritto pubblico comparato, FacoltĂ di Scienze Politiche, UniversitĂ di Genova
Raffaele Bifulco, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico FacoltĂ di Giurisprudenza, UniversitĂ degli studi di Napoli “Parthenope”
Augusto Cerri, Professore ordinario di diritto costituzionale, FacoltĂ di Giurisprudenza, UniversitĂ degli Studi di Roma “La Sapienza”
Sergio Lariccia, Professore ordinario di diritto amministrativo, FacoltĂ di Scienze Politiche, UniversitĂ degli Studi di Roma “La Sapienza”
Franco Modugno, Professore ordinario di diritto costituzionale, FacoltĂ di Giurisprudenza, UniversitĂ degli Studi di Roma “La Sapienza”
Giampaolo Parodi, Professore ordinario di Diritto pubblico comparato, FacoltĂ di Giurisprudenza, UniversitĂ di Pavia
Mario Patrono, Professore ordinario di diritto pubblico, FacoltĂ di Sociologia, UniversitĂ degli Studi di Roma “La Sapienza”