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Parlamento Europeo - 17 febbraio 1995
Ortofrutticoli

A4-0015/95

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente l'evoluzione e le prospettive della politica comunitaria nel settore degli ortofrutticoli (COM(94)0360 - C4-0094/94)

Il Parlamento europeo,

-vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo (COM(94)0360 - C4-0094/94),

-visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che istituisce disposizioni di applicazione del regime d'importazione di ortofrutticoli ,

-vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A4-0015/95),

A.considerando che l'attuale Organizzazione comune di mercato (OCM) non è adeguata alla realtà della produzione comunitaria nella sua composizione attuale né per quanto riguarda la protezione alle frontiere esterne né in termini di sostegno di mercato a livello sia della gamma dei prodotti sia dei calendari di produzione,

B.considerando che la nuova OCM deve adeguarsi alla realtà della produzione comunitaria nella sua composizione attuale per quanto riguarda i prodotti e i calendari di produzione, utilizzando il margine di manovra esistente all'interno dello strumento globale di sostegno nell'ambito del GATT e/o attraverso azioni che rientrano nella "scatola verde",

C.considerando che il nuovo quadro istituito con la riforma della PAC e la conclusione dell'Uruguay Round richiede che siano effettuati urgentemente adeguamenti nelle OCM cui non è stata ancora applicata la riforma, in modo da consentire ai produttori di adattarsi rapidamente alla nuova situazione mantenendo i propri redditi e da evitare discriminazioni indesiderabili tra le diverse produzioni agricole dell'Unione europea,

D.considerando che nel contesto del Consiglio "jumbo" del settembre 1993 la Commissione e il Consiglio si sono impegnati a rispettare, per i settori in attesa di riforma, l'applicazione dei principi che finora hanno ispirato la riforma della PAC - ovvero la preferenza comunitaria e la solidarietà finanziaria, in particolare mediante aiuti diretti - allo scopo di garantire i redditi agricoli dei produttori; considerando pertanto che su tali principi dovranno poggiare le future proposte legislative concernenti la riforma delle OCM nel settore degli ortofrutticoli,

E.considerando che uno degli assi della futura riforma sarà costituito dalle organizzazioni di produttori (OP) e che pertanto conviene rendere omogenei e ridefinire i criteri per il riconoscimento delle stesse, promuovendone la vitalità economica e la capacità di contribuire alla concentrazione dell'offerta mediante un'effettiva capacità commerciale, alla programmazione e alla disciplina della produzione, nonché alla gestione efficiente delle misure strutturali a favore dei loro membri,

F.considerando che i criteri per il riconoscimento delle OP devono inoltre agevolare l'integrazione nelle OP della maggior parte dei produttori e della produzione, allo scopo di pervenire a una gestione ordinata della maggior parte dell'offerta e di realizzare una politica settoriale efficace in funzione del mercato,

G.considerando che, dato il diverso livello di sviluppo e strutturazione delle OP, così come la diversa struttura giuridica delle OP al livello degli Stati membri, la Commissione dovrà proporre misure specifiche e programmi di adeguamento temporanei - a carico del bilancio comunitario - commisurati alle distinte realtà regionali, con l'obiettivo di promuovere la costituzione, lo sviluppo e l'integrazione delle OP e delle cooperative nonché il loro orientamento verso il mercato,

H.considerando l'importante ruolo svolto dalle cooperative, sia per quanto riguarda il loro intervento nel settore che per la prospettiva di partecipazione civica e democratica dei produttori,

I.considerando che una gestione efficiente del mercato richiede un potenziamento delle interprofessioni - negli Stati in cui esse sono presenti - che dovrebbero basarsi tanto sull'estensione di regole o di accordi interprofessionali per prodotto, sempreché queste non pregiudichino il regime di scambi, quanto sull'istituzione di quote per finanziare azioni comuni volte a migliorare l'assetto del mercato,

J.considerando che è opportuno che nelle regioni dove lo si ritenesse necessario per concreti motivi sociopolitici, economici, commerciali od occupazionali nonché a causa dello scarso funzionamento o della scarsa trasparenza delle OP operanti in tali zone, la Commissione abbia la facoltà di autorizzare che, in caso di grave necessità, l'autorità regionale competente possa decidere, eccezionalmente e a titolo provvisorio, di concedere, sulla base di un provvedimento motivato e di programmi specifici, aiuti diretti anche a carattere di compensazione al reddito, a favore di determinati prodotti,

K.considerando che si potrebbero ottenere un miglior coordinamento e una maggiore coerenza delle misure strutturali, un miglioramento delle tecniche di coltivazione e del sostegno ai "piccoli" prodotti tramite metodi di coltivazione biologica, sistemi di produzione integrata, modi di produzione rispettosi dell'ambiente, azioni di promozione ecc., inserendo tali misure nei programmi di azione delle OP e in programmi regionali,

L.considerando che è opportuno ridefinire le misure strutturali e di organizzazione che richiede il settore, affinché la politica di investimenti che possono realizzare le OP sia conforme al nuovo contesto internazionale molto più competitivo e consenta di far fronte a medio termine al livello decrescente di protezione in seguito all'applicazione degli accordi del GATT,

M.considerando che, visto che il settore degli ortofrutticoli, freschi o trasformati, necessita innanzitutto di una regolazione della produzione sotto il profilo qualitativo e quantitativo piuttosto che di una gestione delle eccedenze, la Commissione

-definirà la qualità su nuove basi che tengano meglio conto della protezione dei consumatori,

-ridefinirà le norme di qualità biologica ed ecofisiologica degli ortofrutticoli,

-presenterà proposte legislative su una politica volontarista di conservazione della biodiversità (conservazione di geni e delle piantagioni di specie locali e regionali),

-incoraggerà la preferenza comunitaria in tale settore al fine soprattutto di mantenere le tradizioni culturali culinarie e gastronomiche.

N.considerando che è opportuno riservare un trattamento differenziato alle eccedenze, a seconda che siano congiunturali o strutturali; che a tale scopo occorre mantenere il ritiro delle eccedenze congiunturali in quanto rete di sicurezza finanziata integralmente dal bilancio comunitario, benché soltanto le produzioni eccedentarie di qualità commercializzabile prestabilita dovrebbero essere idonee a ricevere le indennità di ritiro; che invece è necessario prevedere misure diverse per l'eliminazione di quei prodotti e quelle varietà che determinano eccedenze definite strutturali,

O.considerando che occorrerebbe prevedere un periodo più lungo per l'eventuale riduzione dei prezzi di ritiro,

P.considerando che una maggiore trasparenza nel mercato, volta ad agevolare gli scambi commerciali e il miglioramento della qualità del prodotto ricevuto dal consumatore, può determinare una rivalutazione della produzione europea e favorire un incremento del consumo; che a tale scopo occorrerebbe modellare la normalizzazione sulle esigenze attuali del mercato e stabilire i mezzi necessari per il controllo della sua realizzazione,

Q.considerando che le cosiddette norme di qualità per gli ortofrutticoli sono state fino a oggi prevalentemente orientate ai bisogni dell'industria di trasformazione e della grande distribuzione anziché alle esigenze del consumatore,

R.considerando che la normalizzazione non deve tener conto semplicemente della dimensione o dell'aspetto del prodotto, bensì delle sue qualità gustative, di maturazione o di altro genere, assicurando così un ruolo positivo di protezione del consumatore,

S.considerando che la normalizzazione deve essere accompagnata, nell'interesse del consumatore, da una migliore etichettatura sia dei prodotti freschi sia di quelli trasformati,

T.considerando che, viste le lacune statistiche presentate dal settore nel suo insieme - in particolare per quanto riguarda i dati concernenti il commercio, sia intra- che extracomunitario, il consumo, il potenziale di produzione (superfici, rese) - la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e con il coinvolgimento delle OP, dovrà realizzare gli sforzi necessari a sanare tale situazione, giacché essa ostacola l'analisi delle tendenze del settore e l'elaborazione di proposte relative a misure adeguate sia di gestione che strutturali,

U.considerando che l'Unione europea dovrebbe in particolare impegnarsi finanziariamente per ottenere una migliore conoscenza dei mercati (interconnessione dei mercati di riferimento, ecc.), anche se sarà difficile avere informazioni esaurienti in tutti i settori; tale impegno dovrebbe consentire di percepire meglio le tendenze e di prevenire l'insorgere di eccedenze strutturali, con il risultato di gestire più convenientemente i mercati; d'altra parte, si potrebbe pervenire a migliorare le conoscenze del potenziale di produzione attraverso un sistema flessibile di dichiarazioni che potrebbe dar diritto agli aiuti congiunturali e strutturali previsti nel settore degli ortofrutticoli,

V.considerando che un'efficace tutela esterna nel settore degli ortofrutticoli è diventata per i produttori una questione di sopravvivenza,

W.considerando che lo sviluppo delle aziende ortofrutticole e dell'industria di trasformazione, che devono sostenere costi di produzione assai superiori rispetto ai loro concorrenti internazionali, sarà assicurato soltanto se verranno istituiti meccanismi tali da garantire concretamente in modo adeguato la preferenza comunitaria, senza pregiudicare il rispetto degli impegni assunti nell'ambito del GATT,

X.considerando che la Commissione, sebbene preveda un forte incremento della concorrenza esterna, nel suo regolamento (CE) n. 3223/94, che istituisce disposizioni di applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli, contempla solo come meccanismi di protezione i dazi doganali e i prezzi di entrata e che questi ultimi in definitiva sono decrescenti e coprono soltanto un gruppo limitato di prodotti; considerando inoltre che tale regolamento non prevede un sistema completo ed efficace di controllo, il che impedisce di effettuare con un minimo di serietà un'analisi e una valutazione del futuro funzionamento della OCM,

Y.considerando che la formula del regolamento (CE) n. 3223/94 che calcola il valore medio delle importazioni in funzione dei contributi della categoria I e tiene soltanto conto in via eccezionale di quelli della categoria II, presuppone in pratica un aumento artificiale della media dei prezzi di vendita di riferimento e una riduzione reale della protezione comunitaria,

Z.considerando che è molto pericolosa la possibilità prevista dal regolamento (CE) n. 3223/94 relativa alla scelta da parte dell'importatore del sistema di classificazione (fatture o vendite registrate), poiché l'importatore sceglierà sempre il sistema a lui più favorevole agevolando così le infrazioni, in quanto sarà possibile nel tempo imputare il prezzo di alcuni lotti ad altri, e pertanto il meccanismo dei prezzi di entrata sarà praticamente inefficace per proteggere il mercato comunitario dalle vendite a prezzi stracciati,

AA.considerando che si dovrebbe esigere la prestazione di garanzia qualora si superi il prezzo di entrata, in quanto la norma della Commissione, che esige soltanto la garanzia nel caso in cui nella fattura figurino prezzi superiori dell'8% al prezzo di entrata, presuppone un margine di fluttuazione eccessivo che in pratica si traduce in un ulteriore abbassamento di tale prezzo,

AB.considerando che l'aumento della competitività internazionale e il minore livello di protezione esterna dovrebbero essere compensati da misure che rientrano nella "scatola verde" del GATT e controbilanciati intensificando i controlli dei meccanismi interni della OCM, allo scopo di ottimizzarne l'efficacia ed eliminare le frodi,

AC.considerando che è indispensabile migliorare il funzionamento dei sistemi di controllo degli Stati membri e rafforzare il ruolo deterrente delle sanzioni e che a tale scopo sarebbe necessario istituire un autentico corpo di ispettori comunitari che, in collaborazione con le autorità degli Stati membri, potessero assumere compiti di definizione e coordinamento delle varie attività di controllo, divulgazione di norme, metodi di controllo, formazione del personale ecc.,

AD.considerando l'importantissimo ruolo svolto ai fini della creazione di valore aggiunto e di occupazione agricola dall'industria di trasformazione, la quale assorbe il 50% della produzione di pomodori, il 24% di quella di asparagi, il 38,4% di quella di mandarini e il 32,5% di quella di albicocche - tra gli altri prodotti - contribuendo così alla regolazione del mercato; d'altro canto, per quanto riguarda alcuni ortaggi come piselli, fagiolini verdi, ecc. la trasformazione può anche superare il 90% del prodotto commercializzato,

AE.considerando che l'industria di trasformazione presenta alcuni problemi specifici di carattere generale, diversi da quelli del mercato degli ortofrutticoli freschi, e che, dato il buon funzionamento nell'essenziale della OCM nel settore dei prodotti trasformati, sembra opportuno che nelle nuove proposte della Commissione sia mantenuta, senza pregiudizio di alcuni adattamenti specifici per tener conto delle necessità dei vari settori, una regolamentazione separata per quanto riguarda la trasformazione che, tra l'altro, contempli già nella fase della produzione le caratteristiche e esigenze di alcuni prodotti destinati principalmente alla trasformazione, assicurando la coerenza globale del sistema,

AF.considerando i pareri e le preoccupazioni espresse dai rappresentanti delle organizzazioni professionali nell'audizione tenuta il 22 e 23 novembre 1994 dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

I. Considerazioni generali

Grandi linee su cui dovrebbe basarsi la futura OCM

1.condivide l'analisi della Commissione sul generale regolare funzionamento di questa OCM a tutt'oggi, in quanto settore dinamico, orientato verso il mercato, in cui il FEAOG-Garanzia effettua interventi di scarsa rilevanza e con costi ridotti, pur ritenendo che lo squilibrio funzionale tra offerta e domanda e il prevedibile aumento delle esportazioni dei paesi terzi potrebbero rappresentare una grave minaccia ai redditi dei produttori e costituire problemi da affrontare tempestivamente; occorre pertanto prestare seria attenzione alle azioni da intraprendere, tenendo conto della situazione economica dei paesi terzi colpiti nonché degli Stati membri interessati;

2.ritiene tuttavia che la Commissione non sia estranea all'origine dei problemi suddetti, che reiteratamente si presentano in questo settore senza che si siano adottate soluzioni;

3.ritiene che la comunicazione della Commissione non offra una garanzia sufficiente quanto al mantenimento del livello di reddito dei produttori, alla solidarietà finanziaria e alla preferenza comunitaria;

4.reputa che le nuove proposte della Commissione debbano conservare e rafforzare quei meccanismi della OCM che hanno dimostrato la propria efficacia e stima che la loro valutazione dovrà essere effettuata in una triplice ottica:

a)la loro adeguatezza ai fini del miglioramento della competitività del settore produttivo e di trasformazione dell'Unione, nonché per assicurare l'equilibrio del mercato;

b)il loro adattamento agli accordi raggiunti tra Commissione e Consiglio nel contesto del Consiglio "jumbo" del 20 settembre 1993 sul mantenimento, nella seconda fase della riforma della PAC, dei medesimi principi agricoli e finanziari applicati ai settori già riformati ai fini della sopravvivenza e stabilità di reddito dei produttori;

c)la loro esecuzione di bilancio al fine di correggere la sproporzione esistente nel trattamento finanziario che la PAC riserva a un settore che, pur contribuendo per più del 16% alla produzione agricola finale, non si vede attribuito nemmeno il 5% della spesa del FEAOG-Garanzia;

5.è del parere che l'introduzione del cofinanziamento alla gestione del mercato tanto per gli Stati membri quanto per i produttori sia inammissibile in quanto viola il principio della solidarietà finanziaria (nell'ambito di una politica comune la gestione del mercato deve essere esclusivamente a carico del bilancio comunitario) e crea discriminazioni tra le politiche applicabili alle varie produzioni, così come tra i vari Stati membri, a seconda della loro capacità economica;

6.sostiene che, per garantire la continuità e lo sviluppo del settore di fronte alla costante diminuzione della preferenza comunitaria, occorre istituire incentivi pubblici e aiuti finanziari sufficienti per i produttori, per i centri di ricerca comunitari sugli ortofrutticoli, ecc., in modo da adeguare permanentemente le tecnologie e le strutture produttive onde assicurare la varietà, la quantità e la qualità del prodotto coltivato nel rispetto dell'ambiente come richiesto dal mercato; sottolinea che nelle zone più bisognose, in generale quelle dell'obiettivo 1 e quelle ultraperiferiche, non esistono risorse proprie, regionali o statali, destinate a tali scopi, per cui si richiedono aiuti specifici da parte dell'Unione europea;

7.ritiene indispensabile che la Commissione attui un programma di miglioramento delle conoscenze statistiche sulla produzione e l'importazione di ortofrutticoli nella Comunità e di diffusione delle informazioni così reperite presso gli operatori;

8.chiede che venga posto un freno al progressivo smantellamento della preferenza comunitaria, con particolare riferimento alle importazioni da paesi con cui l'UE ha stipulato o stipulerà accordi preferenziali di commercio e, più in particolare, alle importazioni da quei paesi a basso costo di manodopera e a valuta debole che forniscono all'UE quantitativi crescenti di aglio e asparagi trasformati; sollecita anche in tale contesto un'efficace applicazione del sistema dei prezzi di entrata per determinati ortofrutticoli freschi, soprattutto pomodori, agrumi, mele e pere;

9.chiede un sostegno a favore dei "piccoli" prodotti - freschi o destinati alla trasformazione, che rivestono notevole importanza a livello regionale o locale, come la frutta secca, gli asparagi, ecc. eppure non sono protetti dai meccanismi di sostegno del mercato o dai prezzi di entrata - mediante azioni di adeguamento strutturale e/o aiuti diretti per contribuire all'ammodernamento delle aziende, incoraggiare la formazione di cooperative di produttori o unità analoghe di grandi dimensioni al fine di razionalizzare l'immagazzinamento e la commercializzazione dei prodotti, così come azioni miranti a favorire le denominazioni di origine; ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe dotarsi di un quadro giuridico e di un sistema di verifica dei mercati per tutti i prodotti di importanza economica e sociale che le consenta di intervenire rapidamente per sostenere il mercato di questi prodotti nell'eventualità di una crisi grave e garantire così la preferenza comunitaria;

10.reputa che occorra elaborare piani regionali per la razionalizzazione del settore che potrebbero comprendere se del caso, eccezionalmente e a titolo provvisorio, aiuti diretti o compensazioni di reddito subordinati alla realizzazione di misure strutturali, piani di estirpazione volontaria, metodi di produzione biologica integrata o di valorizzazione della produzione, programmi operativi e/o specifici di miglioramento delle tecniche di coltivazione ecc., coordinando gli incentivi con altre misure di sostegno come, tra le altre, quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2078/92 ;

II. Normalizzazione

11.ritiene che la Commissione debba presentare proposte volte ad adeguare le norme di qualità in vigore alle nuove esigenze del mercato estendendole anche ai residui e alle caratteristiche organolettiche rilevabili, sulla base della domanda, nonché a introdurre la normalizzazione per nuovi prodotti (avocado, frutta secca, melagrana, mango, papaya, pompelmo, melone, anguria, broccoli ecc.), allo scopo di regolamentare le condizioni di commercializzazione;

12.reputa che si dovrebbe stabilire l'obbligatorietà di realizzare la normalizzazione all'origine, così da agevolare la possibilità di controlli in tutte le fasi della commercializzazione;

13.ritiene che la normalizzazione debba applicarsi in tutti gli Stati dell'Unione europea e riguardare tutti i prodotti; il controllo delle misure deve essere applicato sia sul piano interno che su quello esterno affinché i prodotti che circolano nell'Unione rispondano agli stessi criteri, mentre le importazioni provenienti da paesi terzi devono rispondere a criteri di normalizzazione identici a quelli richiesti per i prodotti esportati dall'Unione;

14.ritiene inoltre che tali norme debbano tener conto anche delle qualità relative al gusto, al grado di maturazione e di altro genere dei prodotti freschi e da trasformare, al duplice scopo di proteggere il consumatore e limitare e migliorare la produzione;

15.ritiene che la normalizzazione debba essere accompagnata da una migliore etichettatura dei prodotti freschi e trasformati al fine di agevolare la scelta dei consumatori e che la Commissione debba attuare, di concerto con le OP, un programma di promozione dell'informazione sulla qualità dei prodotti presso il grande pubblico;

16.invita la Commissione a elaborare standard qualitativi improntati alle esigenze dei consumatori e a tener conto di autentici criteri di qualità, quali il sapore, la freschezza, l'aroma, la succulenza, ecc.;

III. Organizzazioni di produttori (OP)

17.reputa che le OP debbano essere entità in cui, a prescindere dalla forma giuridica che si ritenga più adeguata

-la totalità dei membri siano produttori di frutta e/o ortaggi e nei rispettivi statuti si stabiliscano condizioni volte a garantire che la gestione e il processo decisionale si svolgano in modo democratico e tenendo presenti gli interessi maggioritari dei produttori,

-i membri/produttori commercializzino obbligatoriamente almeno il 90% della loro produzione tramite le rispettive organizzazioni professionali; la percentuale rimanente dovrà essere destinata, in ogni caso, alla vendita diretta ai consumatori,

-il volume totale commercializzato, direttamente o tramite società controllate, consista almeno per il 75% di apporti dei membri;

-sia attuato un sistema comune di fissazione dei prezzi;

18.reputa che le competenze dei comitati di produttori possano essere esercitate da cooperative in base alle norme legislative in vigore nei vari Stati membri;

19.ritiene che - tenuto conto dei problemi dovuti alla mancanza di infrastrutture adeguate che presentano le OP in talune regioni della UE le quali coincidono essenzialmente con quelle dell'obiettivo n. 1 e ultraperiferiche - la Commissione debba proporre programmi, a carico del bilancio comunitario, che comprendano misure di miglioramento delle strutture delle OP nell'intento di migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti e ne promuovano lo sviluppo e l'integrazione nonché l'orientamento verso il mercato: il grado di conseguimento degli obiettivi previsti da tali programmi sarà riesaminato periodicamente dalle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione;

20.sottolinea che il rafforzamento delle interprofessioni può svolgere un ruolo importante per quanto riguarda la fissazione di prezzi giusti tra produttori e distributori e contribuire a un funzionamento stabile e armonioso del mercato e a stabilire norme di qualità che favoriscano l'orientamento dei prodotti nei confronti dell'evoluzione successiva della domanda del mercato; che a tal fine, la loro partecipazione alle attività di controllo della qualità riveste una grande importanza;

21.chiede che la Commissione riconosca, definisca e incoraggi le interprofessioni e che queste ultime abbiano un'assise regionale o settoriale per prodotto;

22.ritiene opportuno, nei paesi in cui le cooperative di distribuzione sono poco sviluppate e le federazioni nazionali fra le organizzazioni di produttori hanno carenza di personale che sappia mettere in piedi e coordinare le attività di marketing delle OP a livello nazionale, che la Commissione renda disponibili, almeno nel periodo transitorio, risorse dei Fondi strutturali, in particolare del FEAOG, Sezione Orientamento, al fine di assumere o se del caso formare addetti specializzati nel settore ortofrutticolo;

IV. Fondi di intervento e Fondi di esercizio

23.ritiene che le OP, nell'ambito di un massimo del 20% del loro volume di commercializzazione, debbano poter effettuare ritiri congiunturali dal mercato soltanto di prodotti di qualità commercializzabile, che saranno coperti da un fondo d'intervento finanziato integralmente dalla UE a un livello generalmente non inferiore agli attuali prezzi istituzionali, anche se questi potrebbero essere rivisti per alcune varietà; ritiene fondamentale includere nel regime degli interventi le seguenti specie la cui importanza e stagionalità giustifichi tale misura (meloni e kiwi);

24.chiede che siano adeguati i periodi di intervento al fine di riservare il medesimo trattamento alla produzione di tutta l'Unione europea; in ogni caso, riconosce come positiva la possibilità segnalata dalla Commissione di concedere alle OP la facoltà di determinare i periodi di ritiro nei limiti di volume stabiliti;

25.reputa che le misure strutturali, diverse dagli interventi, nonché i ritiri relativi a prodotti e volumi di produzione non coperti dal sistema di ritiri congiunturali, previo suo adeguamento alla realtà attuale della produzione comunitaria, debbano essere a carico di un Fondo di esercizio che verrebbe cofinanziato, da una parte, dalle OP e, dall'altra, dagli Stati membri e dalla UE; la parte corrispondente agli Stati membri dovrebbe essere ridotta al minimo nel caso delle regioni dell'obiettivo n. 1, conformemente alle regole di cofinanziamento previste per tali regioni;

IV. Aspetti esterni: GATT, accordi commerciali e preferenza comunitaria

26.ritiene che la Commissione debba definire e garantire la preferenza comunitaria per ciascun prodotto; chiede pertanto che venga stabilito un sistema di constatazione dei prezzi per tutti i prodotti con importanza economica e sociale, simile a quello utilizzato per i prodotti che hanno un prezzo di entrata, allo scopo di agevolare la verifica permanente dei mercati e rendere più agile l'adozione di altre misure di controllo delle importazioni;

27.insiste sulla necessità di un sistema in cui la Commissione calcoli le quotazioni medie per ciascuna origine e per ciascun prodotto sui mercati rappresentativi; fa rilevare che si dovrà trasferire tale valore alla frontiera, deducendo gli opportuni costi, per stabilire un valore medio di importazione per ciascuna origine, ottenuto come media ponderata di tutte le categorie commercializzate dei mercati rappresentativi e, se del caso, modificato quotidianamente; tale valore medio di importazione dovrà essere comparato con il prezzo d'entrata, aggiornando i costi da dedurre dai prezzi rappresentativi (trasporto e assicurazione), e servire da base per l'applicazione delle tariffe doganali pertinenti;

28.ritiene che la Commissione debba tener presenti, ai fini del calcolo dei prezzi di entrata e degli oneri tariffari, le diverse forme in cui si effettuano le importazioni (caso di lotti importati in conto consegna e senza fattura o di lotti importati per vendita al fermo e con fattura); che al fine di garantire la protezione consentita dagli accordi del GATT, decrescente nel tempo, senza tuttavia incorrere in riduzioni aggiuntive a quelle negoziate e assicurare l'affidabilità del sistema, occorra prevedere l'obbligo del deposito di garanzia, sempreché il valore medio d'importazione sia inferiore al prezzo d'entrata, senza l'introduzione di margini di fluttuazione sul valore medio di importazione forfettario, prescindendo dal sistema di classificazione tariffaria prescelto per ogni operatore e per ogni campagna, e non permettendo modifiche nel corso di una stessa campagna allo scopo di agevolare i controlli;

29.sostiene inoltre che si dovrebbero prevedere norme che istituiscano un sistema di controllo e verifica delle fatture a livello di contabilità delle imprese, collegato a un sistema di sanzioni per combattere le frodi;

30.afferma inoltre che per i prodotti che non dispongono di prezzo di entrata né di clausole speciali di salvaguardia le importazioni devono essere controllate mediante certificati d'importazione che garantiscano la distribuzione al momento dell'entrata della merce e che, d'altro canto, occorre accertare l'efficace funzionamento della clausola di salvaguardia generale di cui all'attuale regolamento (CEE) n. 1035/72 ;

31.ritiene che la riduzione della protezione alla frontiera dei prodotti sia freschi che trasformati richieda enorme prudenza al momento di stipulare accordi commerciali bilaterali o di concedere preferenze tariffarie, soprattutto nel caso di prodotti sensibili, e che comunque qualsiasi concessione deve parallelamente comportare compensazioni specifiche a favore del settore;

32.valuta negativamente il fatto che nella sua analisi la Commissione non faccia alcun riferimento agli accordi commerciali preferenziali con paesi terzi mediante i quali si sono già accordate fin troppe concessioni, tanto per gli ortofrutticoli freschi quanto per i trasformati, che per la maggior parte coincidono con i periodi di produzione e i prodotti dei paesi mediterranei;

33.ribadisce la necessità che la Commissione prenda i provvedimenti atti ad assicurare la compensazione accordata nell'ambito dei negoziati dell'Uruguay Round e dovuta alla riduzione del livello di protezione alle frontiere esterne, all'eventuale mancanza di efficacia del nuovo sistema dei prezzi d'entrata e alla compensazione degli effetti negativi degli accordi preferenziali firmati con i paesi terzi;

34.reputa che la riduzione delle restituzioni all'esportazione imposta dal GATT debba essere compensata con adeguate misure di promozione commerciale e di incentivi all'esportazione, per potersi mantenere sui mercati esterni e avvalersi delle nuove possibilità offerte dal GATT alle esportazioni; tali misure saranno applicate attraverso le organizzazioni di produttori;

VI. Trasformazione

35.considera opportuno distinguere tra la OCM degli ortofrutticoli freschi (disciplinati attualmente dal reg. 1035/72) e la OCM dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (disciplinata attualmente dal reg. 426/86); ritiene inoltre che occorra prevedere nell'ambito della OCM degli ortofrutticoli freschi disposizioni specifiche per gli ortofrutticoli destinati principalmente alla trasformazione industriale; non sempre, tuttavia, è possibile separare nettamente la OCM degli ortofrutticoli freschi dalla OCM degli ortofrutticoli trasformati; inoltre, in alcuni casi, come in quello degli agrumi, il settore della trasformazione opera chiaramente come regolatore del mercato dei frutti freschi;

36.sottolinea che, dato il buon funzionamento, nell'essenziale, della OCM dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli disciplinata dal regolamento n. 426/86, occorre riprendere gli orientamenti e le misure previsti da tale regolamento all'interno della nuova OCM, apportandovi quelle misure di flessibilità segnalate dalla Commissione in grado di consentire un miglior adeguamento delle produzioni ai mercati e promuovere la competitività della produzione comunitaria;

37.ritiene che i principali obiettivi finora alla base dell'istituzione degli aiuti alla trasformazione sono stati, da un lato, quello di favorire l'approvvigionamento delle industrie a prezzi competitivi e, dall'altro, quello di garantire un prezzo minimo ai produttori; in questo senso è indispensabile, per l'avvenire, che gli adattamenti al regime di trasformazione rinforzino questi aspetti e promuovano il trasferimento degli aiuti ai produttori tramite le OP; è inoltre necessario avviare contatti pluriennali che rendano possibile una retribuzione minima sufficiente ai produttori, fissando determinati parametri per la qualità dei prodotti consegnati alla trasformazione, cosa che avrà ripercussioni favorevoli sulla qualità del prodotto finale;

38.ritiene che la politica di "contrattualizzazione" vada privilegiata, allo scopo di favorire una fluidità e un equilibrio maggiori tra il settore dei prodotti freschi e quello dei prodotti trasformati;

39.è del parere che sia necessario rendere più flessibile la definizione dei prodotti trasformati a partire dalla medesima materia prima, in modo da agevolare l'adeguamento della produzione alle domande dei consumatori;

40.condivide le critiche formulate dalla Commissione nei confronti di sistemi rigidi come quelli delle quote di produzione o di trasformazione, che possono pregiudicare la competitività dell'agroindustria comunitaria, nonché le preoccupazioni per quanto riguarda criteri di qualità competitivi, prezzi adeguati ai produttori, commercializzazione dei prodotti ed equilibrio del mercato;

41.sostiene che qualsiasi modifica che venga introdotta nel settore dei pomodori deve obbedire, in particolare, a due criteri fondamentali: affermazione della competitività del settore, gestione equilibrata del mercato e conseguente responsabilizzazione per le inadempienze accertate; per quanto riguarda gli agrumi, chiede che si estendano gli aiuti alla trasformazione a tutte le tecniche di trasformazione dei cinque gruppi di agrumi, senza distinzione di varietà (mandarini, clementine, arance, limoni e pompelmi), istituendo per ciascun gruppo un unico livello di prezzo minimo e di compensazione finanziaria; si dovrebbero inoltre proporre misure volte a migliorare la qualità del prodotto e a promuovere i succhi naturali freschi e pastorizzati e altresì introdurre disposizioni in materia di etichettatura;

42.sostiene che, al fine di armonizzare le produzioni e la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli, sia nell'Unione che a livello internazionale, è necessaria l'elaborazione di appositi regolamenti comunitari che stabiliscano i requisiti sanitari e gli altri prodotti ammessi nella produzione, conservazione e trasformazione degli ortofrutticoli, nonché i limiti ammessi per i residui; in ambito internazionale, si sollecita la Commissione e il Consiglio ad attuare gli accordi di Marrakesh per il commercio internazionale (WTO), che prevedono l'adozione di parametri unici relativi agli aspetti qualitativi e fitosanitari delle derrate alimentari;

43.considera che i prodotti trasformati - tanto quelli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72, come per esempio gli agrumi, quanto quelli non regolamentati, come per esempio le albicocche, gli asparagi e le ciliegie -dovrebbero essere oggetto, se del caso, di una normativa ispirata ai principi del regolamento (CEE) n. 426/86 e, in particolare, al principio di preferire la destinazione della trasformazione rispetto a quella del ritiro o dell'eliminazione;

44.chiede che, dal momento che il mercato dei prodotti trasformati può subire turbative quando vi vengono immessi prodotti ottenuti dalla trasformazione di ortofrutticoli freschi che hanno beneficiato dell'intervento di ritiro, tali particolari prodotti trasformati siano destinati agli indigenti e ai bisognosi dell'Unione;

45.constata che la domanda di succhi di qualità, di cui l'Unione europea è altamente deficitaria, è in aumento; chiede pertanto che vengano mantenute le misure di sostegno alla trasformazione di succhi a base di agrumi e che vengano stabilite nuove misure di sostegno alla produzione di succhi di frutta fresca a base di mele, pere, pesche e albicocche, tenuto conto dell'elevato costo sostenuto dalle imprese di trasformazione per procurarsi materia prima di prima qualità; riconosce inoltre che la destinazione di grandi quantitativi di prodotto alla fabbricazione di succhi contribuisce a eliminare le eccedenze ed evitare i problemi ambientali e di immagine sociale negativa generati dall'eliminazione;

46.chiede che tra le misure di sostegno ai succhi sia formulata una politica di qualità, di controllo e d'introduzione di Denominazioni di Origine e una politica strutturale di adattamento delle varietà per la trasformazione in succhi;

VII. Controllo

47.ritiene necessario

-creare un vero e proprio corpo di ispettori comunitari in grado di adempiere, di concerto con le autorità degli Stati membri, a compiti di definizione e di coordinamento delle varie attività di controllo e di diffusione delle regole, dei metodi di controllo, della formazione del personale, ecc.,

-accrescere il ruolo dissuasivo delle sanzioni;

VIII. Altre osservazioni di carattere generale

48.ritiene che nel caso di varietà specifiche regionali la Commissione dovrà prevedere un sistema speciale di sostegno all'organizzazione della produzione, della promozione e della commercializzazione di tali varietà;

49.ritiene opportuno definire una normativa che regoli la produzione integrata, quale insieme di norme che consentano di realizzare una buona produzione nel rispetto dell'ambiente e della salute dell'uomo, inteso sia come produttore che come consumatore, affinché gli aiuti di cui al paragrafo 10 possano essere indirizzati nel giusto modo;

50.chiede alla Commissione di porre un freno all'impiego di pesticidi e concimi chimici, particolarmente diffuso nelle colture specializzate, così da tutelare l'ambiente e i consumatori, e la invita ad adottare o rafforzare le misure volte a promuovere l'agricoltura biologica e altre produzioni compatibili con l'ambiente;

51.invita la Commissione a far sì che l'OCM non limiti bensì promuova la molteplicità delle specie e varietà di frutta e verdura ancora esistenti;

52.è del parere che occorra tutelare i produttori contro le calamità naturali (come nel caso dei danni provocati dalla grandine) mediante idonei regimi assicurativi, prevedendo un contributo finanziario dell'Unione europea e degli Stati membri sui relativi premi;

53.ritiene importante che attraverso la politica sociale l'Unione europea prenda in maggiore considerazione la situazione dell'insieme dei lavoratori del settore agricolo, con particolare riferimento a quello ortofrutticolo ad alta intensità di manodopera, così da migliorare le condizioni di lavoro e frenare i fenomeni di dumping sociale;

54.ritiene che occorra prendere misure per incoraggiare una migliore commercializzazione dei prodotti freschi, a fronte di quelli trasformati, affinché i consumatori siano messi a conoscenza dei benefici per la salute di una dieta a base di ortofrutticoli freschi, facendo così aumentare la domanda e contribuendo al tempo stesso a ridurre le attuali eccedenze;

55.ritiene che occorrano misure per sostenere e coordinare la ricerca e lo sviluppo a lungo termine in materia di ortofrutticoli, migliorare la qualità dei prodotti e i metodi di immagazzinamento e sviluppare nuove specie resistenti ai parassiti, riducendo così l'impiego degli insetticidi e consentendo ai produttori comunitari di competere più efficacemente sui mercati mondiali;

56.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

 
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