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Parlamento Europeo - 6 aprile 1995
Diritti umani : Armenia

B4-0685, 0703 e 0714/95

Risoluzione sulla situazione dei diritti dell'uomo in Armenia e l'interdizione del partito Fra Dachnaktsoutioun

Il Parlamento europeo,

A.considerando che l'Armenia, da quando ha ottenuto l'indipendenza il 21 settembre 1991, è impegnata nella costruzione di uno Stato dotato di libertà e istituzioni democratiche,

B.considerando che la legge ha vietato ai partiti armeni di far risiedere all'estero i loro organi dirigenti o di costituirli con cittadini stranieri, anche se di origine armena, così come di avvalersi di finanziamenti esteri,

C.considerando che il 13 gennaio 1995 la Corte suprema dell'Armenia ha deciso l'interdizione del partito d'opposizione Fra Dachnaktsoutioun per una durata di sei mesi, malgrado il fatto che in luglio 1995 dovranno svolgersi le elezioni politiche; considerando altresì che questa decisione conferma il decreto presidenziale del 28 dicembre 1994 che interdice il suddetto partito d'opposizione, accusato di aver violato la legge della Repubblica sulle organizzazioni civili e politiche,

D.considerando i pregiudizi arrecati alla libertà d'espressione con l'interdizione di una dozzina di giornali, tra cui alcuni affiliati al partito Fra Dachnaktsoutioun e alla sua agenzia stampa, nonché taluni giornali "indipendenti" che le autorità ritenevano però legati al suddetto partito,

E.considerando il resoconto stilato dall'associazione "Human Rights Advocates" al termine della missione nella Repubblica armena dal 20 al 26 gennaio 1995, in cui si riferisce l'arresto, nel dicembre 1994, di 21 membri del Fra sulla base del sospetto che fossero membri del "presunto" gruppo terrorista clandestino all'interno del Fra,

1.ritiene che l'interdizione di partiti d'opposizione costituisca una violazione dei principi fondamentali della democrazia; ritiene però anche che ogni partito democratico debba conformarsi alle leggi e ai regolamenti in vigore nel paese;

2.invita pertanto il partito Fra Dachnaktsoutioun a prendere le disposizioni necessarie, come hanno già fatto altri partiti d'opposizione, per mettersi in situazione di legalità, consentendo in tal modo la revoca immediata del decreto di interdizione che lo colpisce e facendo sì che il governo armeno non possa far ricorso alla legge esistente per impedirgli di partecipare alle elezioni;

3.ritiene che la censura degli organi di stampa collegati al partito d'opposizione interdetto nonché di taluni organi di stampa indipendenti costituisca un violazione della libertà di espressione, la quale rappresenta una premessa irrinunciabile di ogni sistema democratico;

4.chiede alle autorità armene di rivedere la loro decisione di interdizione che colpisce alcuni giornali e di consentire a tutte le forze politiche del paese di partecipare, nella massima libertà, alle prossime elezioni, nel rispetto delle leggi che governano la vita del paese;

5.chiede che i 21 imputati siano assoggettati quanto prima a un processo equo, nel rispetto dei diritti della difesa e alla presenza di osservatori internazionali;

6.accoglie con favore la decisione della Conferenza dei presidenti di inviare una missione di osservatori prima delle elezioni del luglio 1995, con il compito di valutare in quali condizioni si svolgono i preparativi per dette elezioni;

7.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al governo dell'Armenia.

 
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