B4-1204/95
Risoluzione sulla trasparenza delle decisioni del Consiglio e le procedure legislative comunitarie
Il Parlamento europeo,
-visto il dovere di reciproca e leale cooperazione cui sono tenute le istituzioni in virtù del trattato CE,
-visti gli impegni assunti dai Consigli europei del 1992 a favore di una Comunità più aperta e le conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo del 12 dicembre 1992,
-vista la risoluzione del Consiglio dell'8 giugno 1993 sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria,
-vista la dichiarazione interistituzionale sulla democrazia, la trasparenza e la sussidiarietà del 25 ottobre 1993,
-vista la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e in particolare le sentenze del 18 febbraio 1970 nella causa 38/69 (Racc. 47), 15 aprile 1986 nella causa 237/84 (Racc. 1256), e 26 febbraio 1991 nella causa 292/89 (Racc. 774),
A.considerando vi avere appoggiato le cause intentate contro il Consiglio da J. Carvel e "Guardian Newspapers" (T-194/94) e dai Paesi Bassi (C-58/94) per la mancanza di trasparenza dei lavori del Consiglio,
1.prende atto del codice di condotta adottato dal Consiglio il 2 ottobre 1995 concernente la pubblicità dei processi verbali del Consiglio e delle dichiarazioni iscrittevi;
2.osserva che le dichiarazioni iscritte nei processi verbali del Consiglio, pur essendo prive di valore giuridico, possono comunque dare adito a confusione, incertezza e a una mancanza di trasparenza nel processo legislativo comunitario;
3.osserva che in casi recenti il numero di tali dichiarazioni nei processi verbali del Consiglio è stato del tutto esagerato (per esempio le 31 dichiarazioni sulla posizione comune del 1995 concernente la protezione dei dati);
4.condanna la prassi del Consiglio di iscrivere nei suoi processi verbali dichiarazioni unilaterali sulla legislazione pendente, in particolare nel quadro della procedura di codecisione, nella quale il Parlamento europeo e il Consiglio sono colegislatori;
5.condanna la prassi della Commissione di associarsi alle dichiarazioni del Consiglio concernenti l'attuazione o l'interpretazione di una legislazione non ancora adottata,in quanto così facendo viene meno ai suoi doveri quale custode dei trattati, e invita la Commissione a non associarsi a tali dichiarazioni;
6.ritiene che la prassi di associare le dichiarazioni alla legislazione dipenda più dalla tecnica degli accordi internazionali che dalla legislazione propriamente detta e dovrebbe quindi essere evitata per gli atti adottati congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio (procedura di codecisione);
7.respinge in modo categorico tutte le dichiarazioni del Consiglio e/o della Commissione che non abbiano ottenuto il consenso preliminare del Parlamento, siano esse rese pubbliche o meno;
8.osserva tuttavia che allorché, in casi molto eccezionali, il Parlamento e il Consiglio, nell'ambito della procedura di conciliazione, convengono su una raccomandazione comune, che preveda per esempio un'azione futura, siffatta dichiarazione è accettabile, qualora venga pubblicata nella Gazzetta ufficiale;
9.chiede la pubblicazione di tutte le dichiarazioni autorizzate di questo tipo, nell'interesse della trasparenza della legislazione comunitaria;
10.deplora che il codice di condotta adottato dal Consiglio il 2 ottobre 1995 per quanto concerne la pubblicazione dei processi verbali del Consiglio sia un semplice codice di buone intenzioni, di gran lunga troppo generico, soggetto a deroghe e privo di valore giuridico;
11.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.