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Parlamento Europeo - 14 dicembre 1995
Progetto di bilancio generale 1996 (b)

A4-0310/95

Risoluzione sulle modifiche apportate dal Consiglio agli emendamenti apportati dal Parlamento alla sezione I (Parlamento europeo e Allegato Mediatore), sezione II (Consiglio), sezione IV (Corte di giustizia), sezione V (Corte dei conti), sezione VI (Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni) del progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1996

Il Parlamento europeo,

-visto il trattato sull'Unione europea,

-visto l'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio,

-visti gli emendamenti approvati in prima lettura e la propria risoluzione del 26 ottobre 1995 sul progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1996 (sezioni I, II, IV, V, VI) ,

-viste le decisioni del Consiglio dell'Unione europea del 17 novembre 1995 sul progetto di bilancio emendato e modificato dal Parlamento in prima lettura (C4-0500/95),

-vista la lettera rettificativa al progetto di bilancio (sezione II - Consiglio) del 30 ottobre 1995 (C4-0510/95),

-vista la relazione della commissione per i bilanci (A4-0310/95),

A.considerando che, in data 17 novembre 1995, il Consiglio ha adottato i due regolamenti che istituiscono provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari e agenti temporanei delle Comunità europee in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ,

1.sottolinea che il Consiglio ha ampiamente accolto la prima lettura del progetto di bilancio stabilito dal Parlamento, accettando in particolare gli emendamenti relativi all'utilizzazione parziale del margine della rubrica 5 delle prospettive finanziarie per accelerare l'ammortamento del costo d'investimento degli immobili delle istituzioni, alla cooperazione interistituzionale nonché a talune spese di funzionamento;

2.constata che gli emendamenti apportati dal Parlamento al proprio bilancio non sono stati modificati dal Consiglio;

3.si stupisce che il Consiglio abbia presentato una lettera rettificativa per inserire nel proprio bilancio gli elementi corrispondenti alla cooperazione interistituzionale senza giustificare le "circostanze assai eccezionali" e l'amputazione dei termini di cui all'articolo 14 del regolamento finanziario;

4.rileva che gli emendamenti del Parlamento relativi ai provvedimenti per la cessazione definitiva dal servizio di dipendenti delle Comunità sono stati esaminati dal Consiglio, sia come progetti di emendamento sia come proposte di modificazione, in base alle varie sezioni del bilancio;

5.rileva i progressi compiuti nel funzionamento di un regime degli assistenti parlamentari, segnatamente dopo la decisione dell'Ufficio di presidenza dell'11 dicembre 1995; ritiene tuttavia che una soluzione duratura possa essere individuata soltanto grazie alla definizione dello statuto di assistente parlamentare sulla base della proposta che la Commissione deve presentare entro il 30 maggio 1996;

6.sottolinea che l'iscrizione di un importo supplementare di 37.500.000 ECU per gli affitti del Parlamento e di 50.000.000 ECU per gli affitti della Corte di giustizia avrà solo un impatto limitato sul volume globale degli impegni delle istituzioni per i loro investimenti immobiliari; che tale importo complessivo di 87.500.000 ECU lascia alla rubrica 5 un margine conforme ai requisiti dell'Accordo interistituzionale;

7.ricorda che, in occasione dell'adozione degli orientamenti di bilancio per l'esercizio 1996, si è chiesto alle istituzioni, nella relativa risoluzione del 5 aprile 1995 , di effettuare "una rassegna delle varie formule di strategia immobiliare attualmente seguite"; invita pertanto la Corte di giustizia a ricercare le possibilità di un finanziamento anticipato delle scadenze previste fino al 1999 e di comunicarle all'autorità di bilancio;

8.ritiene opportuno ricordare che le istituzioni facenti parte dell'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio hanno convenuto, in occasione della revisione delle prospettive finanziarie in vista dell'ampliamento, che nel 1996 le spese della rubrica 5 fossero riesaminate per tener conto delle esigenze di finanziamento per gli immobili delle istituzioni europee;

9.invita la Corte dei conti a elaborare una relazione speciale sugli impegni finanziari che disciplinano l'insieme degli immobili della Corte di giustizia, prima che l'autorità di bilancio si pronunci sull'utilizzazione degli stanziamenti iscritti al capitolo 100 "Stanziamenti accantonati" a titolo dell'articolo 200 "Affitti";

10.precisa che l'esercizio 1996 costituisce un anno chiave per l'attuazione della cooperazione interistituzionale; che le domande di trasferimento di stanziamenti iscritti al capitolo 100 a titolo delle attività rientranti in tale ambito saranno esaminate alla luce dei progressi effettivamente conseguiti dalle istituzioni; che l'attuazione di tale cooperazione favorisce il principio dell'imputazione delle spese in base alla loro destinazione;

11.rileva la mancanza di giustificazioni adeguate per quanto riguarda la reiezione dell'emendamento sulle risorse umane della Corte di giustizia nonché la trasformazione dei posti permanenti in posti temporanei per quanto riguarda la logistica dell'edificio "Ardennes" e la soppressione dei commenti alla tabella dell'organico del Comitato delle regioni e a quella della struttura organizzativa comune;

12.ha deciso di conseguenza di ripristinare gli emendamenti relativi all'organico della Corte di giustizia, del Comitato delle regioni e della struttura organizzativa comune sulla base delle più recenti informazioni fornite;

13.incarica il suo Presidente di trasmettere le presenti decisioni di bilancio al Consiglio, alla Commissione nonché alle istituzioni e agli organi consultivi interessati.

 
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