B4-1465, 1466, 1467, 1482, 1487 e 1490/95
Risoluzione sulle tagliole
Il Parlamento europeo,
-vista la sua risoluzione del 17 febbraio 1989 sull'armonizzazione della legislazione, all'interno della Comunità, europea relativa alla fabbricazione, la vendita e l'utilizzo di tagliole ,
-visto il suo parere del 10 settembre 1990 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa all'importazione di determinate pelli ,
-visto il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità dopo il 1991 ,
-vista la dichiarazione della Commissione in argomento,
A.considerando le sofferenze causate agli animali dalla cattura mediante tagliole,
B.considerando che il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio vieta, a partire dal 1· gennaio 1995, l'introduzione nella Comunità di pelli e prodotti manifatturati di 13 specie di animali da pelliccia selvatici, e ciò a meno che la Commissione non abbia certificato che il divieto non valga per alcuni paesi poiché gli stessi già hanno proibito l'utilizzo delle tagliole o poiché i metodi di cattura utilizzati per le specie enumerate sono conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura senza crudeltà,
C.considerando che il regolamento (CE) n. 1771/94 della Commissione, del 19 luglio 1994, ha già prorogato sino al 1· gennaio 1996 il divieto di importazione e ha fissato contemporaneamente il 1· settembre 1995 come termine ultimo dato alla Commissione per stabilire quali paesi risultano esentati dal divieto e per determinare le forme adeguate di certificazione,
D.consapevole del fatto che più di 60 paesi hanno già vietato l'uso delle tagliole,
E.considerando che sinora non si è giunti a fissare norme riconosciute internazionalmente di cattura senza crudeltà, nonostante gli sforzi considerevoli svolti a tal fine dalla commissione tecnica dell'Organizzazione Internazionale di Normalizzazione, con sede a Ginevra,
F.considerando che le discussioni relative alle norme internazionalmente riconosciute di cattura senza crudeltà dovrebbero anche tener conto del punto di vista delle popolazioni indigene dedicate alla cattura con tagliole,
G.ricordando che l'obiettivo del regolamento 3254/91/CEE del Consiglio è il divieto dell'importazione nell'Unione europea di pellicce di animali catturati con metodi crudeli e che non riguarda in alcun modo la caccia a scopi alimentari;
H.considerando che la Commissione ha annunciato la propria intenzione di presentare una proposta destinata a modificare, una volta ancora, il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, onde proporre l'annullamento o la sospensione delle disposizioni riguardanti l'importazione previste in tale regolamento,
1.ribadisce il suo sostegno al regolamento (CEE) 3254/91 del Consiglio;
2.pone nuovamente in rilievo che tale regolamento non può essere modificato senza preventiva consultazione del Parlamento europeo e che, in assenza di modifiche giuridicamente approvate, tale regolamento entrerà in vigore il 1· gennaio 1996;
3.insiste acciocché tali proposte o ogni altra proposta della Commissione per modificare la legislazione comunitaria in vigore sulle tagliole, inclusa ogni proposta relativa alle esenzioni, devono rispettare il diritto del Parlamento europeo a essere consultato sulla base dell'articolo 130S del Trattato CE;
4.si duole profondamente per il fatto che la Commissione non abbia sinora adottato alcuna norma di applicazione di tale regolamento, benché il regolamento (CE) n. 1771/94 della Commissione stabilisse chiaramente che il 1· settembre 1995 avrebbe dovuto essere il termine ultimo per tale incombenza;
5.incarica il suo Presidente di adottare le misure necessarie per valutare l'opportunità di portare la Commissione dinanzi alla Corte, conformemente all'articolo 175;
6.lamenta inoltre il fatto che la Commissione abbia deciso di presentare una proposta destinata a modificare il regolamento (CEE) n. 3254/91, del Consiglio, soltanto quando ormai non rimaneva praticamente più tempo prima dell'entrata in vigore del regolamento esistente; ricorda alla Commissione che le procedure decisionali all'interno dell'Unione europea, compresa l'adeguata consultazione del Parlamento europeo, richiedono tempi minimi di cui, a causa dell'incomprensibile inattività della Commissione a questo proposito, non si dispone più prima dell'entrata in vigore di detto regolamento;
7.chiede alla Commissione di realizzare, con il concorso di esperti internazionali indipendenti, uno studio teso a valutare il reale danno economico che l'applicazione del divieto d'importazione comporta per le popolazioni aborigene del nord America;
8.chiede alla Commissione di elaborare, in collaborazione con le popolazioni aborigene del nord America, progetti che offrano loro possibilità economiche sostenibili sul piano ambientale;
9.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi federali del Canadà e degli Stati Uniti e ai rappresentanti dei popoli indigeni dell'America settentrionale.