A4-0314/95
Risoluzione sulla lotta alla corruzione in Europa
Il Parlamento europeo,
-vista la sua risoluzione del 16 dicembre 1993 sulla lotta contro la frode internazionale ,
-vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 1994 sulla criminalità in Europa ,
-visti gli articoli B, quarto trattino, F, K 1, paragrafi 5, 7 e 9, e K 6 del trattato sull'Unione europea, così come gli articoli 3, lettera h, 100, 220 e 235 del trattato CE,
-viste le raccomandazioni dell'OCSE riguardo al problema dei pagamenti di tangenti nei rapporti di affari a livello internazionale,
-visto l'articolo 148 del suo regolamento,
-vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A4-0314/95),
A.consapevole che la corruzione non è certo un fenomeno nuovo e che essa si presenta sotto varie forme assumendo proporzioni di volta in volta diverse,
B.considerando che l'utilizzazione dei circuiti commerciali e finanziari da parte delle organizzazione frodatrici strutturate a scopi criminali è una realtà assodata (transito, armi, stupefacenti ...) e rende il settore del commercio internazionale dell'Unione sensibile ai rischi di corruzione, esponendo in particolare gli operatori, i professionisti dei trasporti, i funzionari, specie quelli incaricati di mansioni di controllo,
C.considerando che la corruzione, soprattutto quella in relazione alla criminalità organizzata, mina il funzionamento di un sistema democratico facendo vacillare la fiducia dei cittadini nella solidità dello stato democratico di diritto,
D.convinto che la lotta alla criminalità organizzata possa contribuire ad arginare la corruzione e che la cooperazione a livello europeo tra tutte le autorità giudiziarie debba essere migliorata con urgenza,
E.considerate le disposizioni di legge adottate, in materia di lotta alla corruzione, negli Stati membri e in paesi terzi,
F.tenendo conto della necessità di una cooperazione in materia di lotta alla corruzione sia all'interno dell'Unione europea che con i paesi terzi,
G.considerando che l'Unione europea deve dotarsi di una propria politica di lotta alla corruzione che consenta di impostare contemporaneamente le necessarie azioni preventive e repressive,
H.considerando che lo spazio giudiziario europeo non avrebbe senso senza un rafforzamento del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie e dei meccanismi di estradizione, al fine di evitare zone di impunità, aspetto che deve essere considerato prioritario nell'ambito della CGI 1996,
I.ribadendo il fatto che la lotta alla corruzione sul piano sia nazionale che internazionale riguarda tutti gli Stati membri e che gli accordi raggiunti al riguardo tra i singoli Stati membri non sono sufficienti,
J.convinto che, di per sé, le disposizioni di legge e l'inasprimento delle pene per i reati di corruzione non costituiscano mezzi di lotta sufficienti, essendo indispensabili soprattutto l'atteggiamento sociale di condanna e la determinazione dei competenti organi statali a combattere il fenomeno,
1.definisce la corruzione come il comportamento di quelle persone titolari di incarichi pubblici o privati che vengono meno ai propri doveri in quanto viene loro concesso o viene loro offerto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o di altro tipo collegato all'adozione o all'omissione di loro comportamenti istituzionali;
2.appoggia gli sforzi del Consiglio per pervenire a decisioni relative alla tutela degli interessi finanziari della Comunità ed esorta il Consiglio a concludere rapidamente i propri lavori e rendere concretamente possibile un'efficace lotta contro la frode e la corruzione sul piano europeo;
3.invita il Consiglio a rivolgere raccomandazioni agli Stati membri perché adottino misure atte a consentire una lotta efficace contro la corruzione non solo in relazione agli interessi finanziari della Comunità ma anche al di là di tale ambito;
4.considera in particolare che tutte le iniziative del Consiglio in materia di lotta contro la corruzione attiva e passiva debbano prevedere la punibilità di chi sollecita, accetta, offre o promette compensi o vantaggi non solo diretti ma anche indiretti;
5.invita gli Stati membri, da un lato, a definire la corruzione attiva e passiva come fattispecie di reato e, dall'altro, a condonare la pena, o ad attenuarla in misura adeguata, ai colpevoli di tale reato che confessino volontariamente prima che il reato stesso venga scoperto e contribuiscano altresì alla scoperta di altri reati;
6.raccomanda agli Stati membri di sopprimere le disposizioni tributarie o di altra natura e tutte le disposizioni di diritto interno che favoriscono indirettamente la corruzione e di punire penalmente sia l'accettazione di vantaggi che la concessione di vantaggi a titolari di cariche pubbliche, o a responsabili di decisioni, nazionali o stranieri;
7.chiede agli Stati membri di attuare le riforme legislative necessarie per consentire l'armonizzazione delle legislazioni nazionali non solo per quanto riguarda la trasparenza del finanziamento dei partiti politici ma anche per garantire che la loro gestione sia comprensibile per i cittadini;
8.invita il Consiglio giustizia e affari interni a elaborare, nelle sue prossime riunioni, una posizione comune che indichi alla Commissione gli orientamenti per una proposta modello relativa all'armonizzazione delle disposizioni giuridiche e delle procedure degli Stati membri in materia di reati di corruzione;
9.invita la Commissione a combattere la corruzione ai sensi degli articoli 3, 85 e 100 del trattato CE (funzionamento del mercato interno, distorsione della concorrenza, per esempio per effetto della deducibilità fiscale delle tangenti);
10.chiede che vengano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità i nominativi e le qualifiche delle persone fisiche o morali condannate in via definitiva per fatti di corruzione connessi a decisioni o finanziamenti di origine comunitaria;
11.sottolinea la necessità che la Commissioni presenti, entro il mese di luglio 1996, un programma di misure preventive contro la corruzione;
12.ritiene saggio e necessario rafforzare le funzioni della Corte dei conti europea facendola diventare una centrale di coordinamento delle Corti dei conti degli Stati membri per quanto riguarda i reati di corruzione e consiglia pertanto di estendere le attività della Corte dei conti europea al secondo e al terzo pilastro del trattato sull'Unione;
13.raccomanda alla Istituzioni dell'Unione e alle amministrazioni degli Stati membri di adottare misure sul piano organizzativo e tecnico tese a impedire la corruzione, in particolare rafforzando la revisione dei conti interna e, in generale, rendendo più trasparenti i processi decisionali;
14.invita i parlamentari degli Stati membri a organizzare indagini conoscitive pubbliche sullo sviluppo e le conseguenze della corruzione, in particolare nelle pubbliche amministrazioni; le conclusioni di tali indagini conoscitive dovrebbero essere all'origine di uno scambio a livello europeo, tale da consentire di lanciare le basi per una cooperazione interparlamentare più intensa a livello europeo in materia di lotta alla corruzione;
15.invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure tese a escludere per un determinato periodo di tempo dal concorrere ad appalti pubblici e dal diritto a ogni altra forma di sovvenzione gli operatori di mercato corrotti;
16.raccomanda a tutti gli Stati membri di conferire chiarezza alle disposizioni concernenti le dichiarazioni di interessi dei deputati al Parlamento, onde evitare difficoltà di interpretazione o applicazione, e si impegna a modificare in tal senso le corrispondenti norme del proprio regolamento interno;
17.raccomanda l'elaborazione di uno Statuto per i propri deputati contenente disposizioni atte a evitare incompatibilità tra i doveri inerenti al mandato parlamentare e le attività professionali private;
18.giudica necessari contatti frequenti tra i pubblici funzionari degli Stati membri, onde assicurare un più celere ed efficiente coordinamento investigativo nei casi di corruzione;
19.raccomanda di affidare alla Rete europea di ricerca e documentazione l'incarico di effettuare un censimento e un'analisi dei casi di corruzione accertati e trattati negli Stati membri a partire dal 1990, onde valutare in modo sistematico la natura e l'entità del fenomeno;
20.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché ai governi degli Stati che hanno avviato negoziati per una futura adesione all'Unione.