di Silvio PergamenoSOMMARIO: Due questioni vengono essenzialmente affrontati nel corso del convegno, quella dell'istituto del referendum che progetti di legge comunisti, socialdemocratici, democristiani sottopongono a revisioni più o meno decise e il disegno di legge governativo in tema di ordine pubblico. Questi due temi vengono affrontati in relazione ai principi stabiliti dalla Carta Costituzionale.
("REFERENDUM ORDINE PUBBLICO COSTITUZIONE", Rispondono i giuristi. Atti del convegno giuridico organizzato dal gruppo parlamentare radicale - A cura di Ernesto Bettinelli e Luca Boneschi - Tascabili Bompiani, marzo 1978)
Desidero sottolineare semplicemente come le iniziative per modificare sostanzialmente il quadro costituzionale seguano parecchie strade e tra esse una non va dimenticata, anche se il suo impatto immediato può sembrare modesto.
Mi riferisco al disegno di legge del senatore Branca discusso in questi giorni alla Camera (e su cui è intervenuto, per il Gruppo radicale, Mellini) volto a togliere alla Corte dei conti, in quanto magistratura che controlla la legittimità degli atti del governo e delle amministrazioni statali e la gestione del bilancio, la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale, di recente riconosciutale dalla Corte costituzionale (sentenza 226 del 1976).
Sul piano dei principi, ma anche delle conseguenze pratiche, si tratta di una iniziativa che ha una grossa rilevanza. Essa ha determinato la ribellione dei partiti ``dell'arco costituzionale'', ostili a tutti i meccanismi di contropotere e di controllo.
Che cosa è infatti in pericolo concretamente? I grandi strumenti del corporativismo e del sottogoverno: le leggine e la gestione del bilancio dello Stato, il potere cioè di effettuare spese in maniera del tutto disinvolta. Meccanismi e sistemi che, in assenza di una possibilità di invalidazione costituzionale su iniziativa della Corte dei conti (la quale sollevi questioni di incostituzionalità nei confronti delle leggi ivi compresa quella del bilancio), rimangono senza controllo alcuno.
In altri termini continua la restrizione progressiva del controllo di costituzionalità: l'art. 134 della Costituzione aveva riguardo ``alle controversie sulla legittimità costituzionale delle leggi''; la legge Costituzionale n. 1 del 1948 ha limitato le controversie costituzionali nell'ambito dei controversie pendenti davanti ai giudici; la legge 87 del 1953 ha introdotto il limite della rilevanza; ora si vuol stabilire che la Corte dei conti non può, in sede di controllo, adire la corte costituzionale, e per l'immediato futuro ``i giuristi'' sono già ormai pronti con la distinzione tra norme di organizzazione e norme di relazione: in via incidentale la Ccorte costituzionale potrebbe essere adita solo in relazione alle prime (come se poi dalle norme di organizzazione non derivassero diritti civili, anche di gruppi, associazioni ecc. ecc.).
Si codificherebbe in pieno cioè il risultato che oggi si tenta di ottenere in parte attraverso la proposta di legge Branca. tutte le leggine ``di favore'' infatti non arrivano alla Corte costituzionale in quanto non creano situazioni direttamente di disfavore a danno di qualcuno e solo un organismo che agisce nell'interesse della legge come la Corte dei conti può promuoverne la dichiarazione di incostituzionalità.
Abbiamo parlato di violazione della Costituzione anche se il progetto Branca è una legge costituzionale. Infatti si altera l'essenza stessa della Costituzione, cioè la sua rigidità, la possibilità che essa si applicata e non resti ``una delle tante gride'' di manzoniana memoria. Se la legge è una garanzia, la Costituzione è la garanzia della garanzia, che opera proprio attraverso i meccanismi di revisione della Costituzione e del controllo sulle leggi. Vanificando il controllo sulle leggi si vanifica la Costituzione nei suoi postulati fondamentali.