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Conferenza droga
Agora' Agora - 13 giugno 1990
Legge Droga (Italia)

La legge sulla droga (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n.685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) approvata oggi definitivamente dal Senato della repubblica italiana consta di ben 39 articoli e quindi non è possibile, per il momento, riprodurla integralmente.

Riportiamo alcuni articoli più significativi:

Art. 13

1. Dopo l'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n.685, sono inseriti i seguenti:

"Art. 71-bis (produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art.15, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori delle ipotesi previste dagli articoli 72 e 72-bis, sostanze stupefacenti o spicotrope di cui alle tabelle I e III (*) previste dall'articolo 12, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

(...)

4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1,2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o spicotrope di cui alle tabelle II e IV (**) previste dall'articolo 12, si apllicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.

(...)

(*) Nella tabella I sono comprese l'oppio e i suo derivati (eroina e morfina), la cocaina e gli allucinogeni.

Nella tabella II sono comprese le sostanze di tipo barbiturico.

(**) Nella tabella III sono compresi i derivati della canapa indiana (Hashish e marijuana).

Nella tabella IV sono comprese "le sostanze di corrente impego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica"

Art.15

1. L'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n.685, è sostituito dal seguente:

"Art.72 - (Sanzioni amministrative). -

1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'articolo 72-quater, è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 12, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 12. Competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto.

2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il provvedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

3. In ogni caso se si tratta di persona minore di età e se nei suoi confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del Capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n.689. Il prefetto provvede anche alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'articolo 96 della presente legge.

5. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al prefetto.

6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi a sè o ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonché per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In tale attività il prefetto è assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.

7. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui confronti hanno effettuato la contestazione immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato affinché si proceda al colloquio di cui al comma 6.

8. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto convoca, se possibile e opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.

9. Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 97 e se ne ravvisi l'opportunità, sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione della presente legge.

(...)

12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sè e lo invita al rispetto del programma, rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto me riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 72-bis. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

(...)

Art.16

1. Dopo l'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n.685, sono inseriti i seguenti:

"Art. 72-bis (Sanzioni penali).

1. Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal comma 12 dell'art.72 rifiuta o interrompe il programma terapeutico o socio-riabilitativo è sottoposto, per un periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 12, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 12, ad una o più delle seguenti misure:

a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e di recupero;

b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora prefissata;

d) divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto;

e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto o di ogni altro documento equipollente;

f) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, almeno per una giornata lavorativa alla settimana, attività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le province, i comuni o presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con il Ministero dell'interno;

g) sequestro dei veicoli, se di proprietà dell'autore del reato, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

h) affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni stabilite dai commi da 5 a 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.354, come sostituito dall'articolo 11 della legge 10 ottobre 1986, n.663;

i) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici.

2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo già incorso per due volte nelle sanzioni amministrative previste dall'articolo 72, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.

(...)

art.25

1. Dopo l'articolo 84 della legge 22 dicembre 1975, n.685, è inserito il seguente capo:

"Capo III - Disposizioni sull'attività di polizia giudiziaria.

Art. 84-bis (Acquisto simulato di droga).

1. Fermo il disposto dell'art.51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anti-crimine specificatamente disposte dal servizio centrale antidroga o. d'intesa con questo, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria, procedono all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

(...)

 
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