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Il regolamento del VII Congresso
Il Congresso si è svolto a Chianciano Terme, dal 30 ottobre al 2 novembre 2008.

Art. 1 – Composizione della Presidenza e modalità di intervento.

 

1.1 Fanno parte della Presidenza del Congresso il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, i membri della Direzione di Radicali italiani, il Presidente e i Vicepresidenti del Comitato nazionale di Radicali italiani e gli eletti al Parlamento nazionale od europeo iscritti al Movimento, il Presidente del Partito Radicale nonviolento, transnazionale e transpartito e i segretari e tesorieri degli altri soggetti costituenti il Partito Radicale.

 

1.2 I componenti della Presidenza possono intervenire in ogni fase del dibattito al di fuori delle iscrizioni a parlare, per un tempo definito dalla Presidenza, dopo il termine del secondo intervento successivo al momento in cui la richiesta è stata avanzata al Presidente di turno.

 

1.3 Gli interventi nel dibattito generale hanno la durata massima di dieci minuti per i congressisti iscritti al Movimento e di cinque minuti per i congressisti non iscritti. I congressisti non iscritti possono intervenire una sola volta. La Presidenza fissa il termine delle iscrizioni a parlare e lo comunica al Congresso con almeno due ore di preavviso.

 

1.4 La Presidenza ha la facoltà di dare la parola agli invitati ed alle personalità presenti.

 

Art. 2 – Emendamenti alle proposte di ordine dei lavori e di regolamento.

 

2.1 Gli emendamenti alle proposte di ordine dei lavori e di regolamento vanno presentati per iscritto alla Segreteria di Presidenza entro 5 minuti dal termine della illustrazione delle proposte, e non possono essere sub-emendati. Gli emendamenti messi in votazione vengono illustrati dai presentatori con interventi della durata massima di cinque minuti. Ogni congressista iscritto può presentare un solo emendamento, anche complessivo, sull’ordine dei lavori, ed uno sulle norme regolamentari. Le proposte di regolamento e di ordine dei lavori sono distribuite ai congressisti all’inizio dei lavori e approvate al termine delle relazioni del Segretario e del Tesoriere.

 

Art. 3 – Mozioni d’ordine.

 

3.1 Ogni congressista iscritto può proporre mozioni d’ordine alla Presidenza, che può accettarle e dar loro esecuzione, dichiararle insindacabilmente inammissibili o sottoporle al voto dell’assemblea, consentendone l’illustrazione per tre minuti e dando la parola per dichiarazioni di voto, una a favore ed una contro, della durata di due minuti.

 

3.2 Le mozioni d’ordine possono modificare l’ordine dei lavori e le norme regolamentari votate all’inizio del Congresso solo se presentate da almeno un decimo dei congressisti iscritti che risultino registrati al Congresso all’apertura di ogni giornata di lavori.

 

3.3 Le mozioni d’ordine devono essere presentate per iscritto alla Segreteria di Presidenza e non possono interrompere un intervento in corso.

 

Art. 4 – Mozioni di sfiducia alla Presidenza.

 

4.1 Le mozioni di sfiducia alla Presidenza devono essere sottoscritte e presentate da almeno un quinto dei congressisti iscritti e sono poste in discussione e in votazione dalla Presidenza stessa, dando la parola per cinque minuti ad almeno due favorevoli e due contrari, entro la fine del secondo intervento successivo a quello in corso al momento della richiesta.

 

Art. 5 – Iscrizioni a parlare.

 

5.1 Le iscrizioni a parlare devono essere presentate personalmente alla Segreteria di Presidenza. La Presidenza forma l’elenco generale degli iscritti a parlare.

 

Art. 6 – Commissioni.

 

6.1 Quando l’ordine dei lavori prevede una fase articolata per Commissioni, la Presidenza sospende la seduta plenaria e procede all’insediamento delle stesse.

 

6.2 Su proposta della Presidenza, l’Assemblea designa per ogni Commissione i Presidenti e il Relatore in Congresso. Le modalità di intervento nei lavori delle Commissioni sono le stesse previste per la seduta plenaria.

 

6.3 I Relatori di ciascuna Commissione riferiscono in seduta plenaria sull’andamento e sui risultati dei lavori per un tempo non superiore ai venti minuti.

 

Art. 7 – Mozioni generali, mozioni particolari, raccomandazioni, emendamenti.

 

7.1 Le mozioni generali devono essere sottoscritte da non meno di un quinto e da non più di un quinto più quindici dei congressisti iscritti che risultino registrati alle ore venti del penultimo giorno di lavori. Ciascun congressista può sottoscrivere una sola mozione generale. Il numero dei congressisti iscritti è comunicato dalla Presidenza al momento stabilito dall’ordine dei lavori.

 

7.2 Le mozioni particolari devono essere sottoscritte da almeno un decimo dei congressisti iscritti registrati secondo il termine stabilito dal comma precedente e vengono discusse e poste in votazione con le stesse modalità previste per le mozioni generali.

 

7.3 Le raccomandazioni possono essere sottoscritte anche da un solo congressista e possono essere accolte a giudizio della Presidenza e trasmesse agli organi responsabili del Movimento.

 

7.4 Ciascun documento può essere illustrato dal primo firmatario, o da uno dei presentatori da lui indicato, per un limite massimo di dieci minuti per le mozioni generali, di cinque minuti per quelle particolari e di tre minuti per le raccomandazioni.

 

7.5 Gli emendamenti, sottoscritti da almeno un decimo dei congressisti iscritti (calcolati secondo il criterio stabilito al punto 7.1), se riguardano mozioni generali, o da un ventesimo, se riguardano mozioni particolari, devono essere presentati per iscritto alla Segreteria di Presidenza entro il limite stabilito dall’ordine dei lavori. Ciascun congressista può presentare più di una proposta, anche complessiva, di emendamento a ciascuna mozione, generale o particolare. Le raccomandazioni possono essere emendate solo con l’assenso del primo firmatario.

 

7.6 La Presidenza, all’inizio della fase conclusiva dei lavori, procede alla lettura delle mozioni generali, delle mozioni particolari e delle raccomandazioni presentate, quindi dà la parola per l’illustrazione delle mozioni generali. Gli interventi dei congressisti possono essere limitati nel numero e nella durata, in relazione alle esigenze poste dall’ordine dei lavori e dall’andamento generale dei lavori.

 

7.7 Terminato il dibattito sulle mozioni generali, si procede all’esame degli emendamenti relativi. Qualora gli emendamenti alle mozioni non siano accolti dai presentatori dei documenti cui sono rivolti (l’accettazione deve essere espressa dal primo firmatario), la Presidenza dà la parola per l’illustrazione ad uno dei presentatori dell’emendamento per due minuti. Su ciascuno di essi la Presidenza ammette una dichiarazione di voto favorevole ed una contraria, della durata di due minuti ciascuna.

 

7.8 Terminate le votazioni sugli emendamenti, la Presidenza procede alla messa in votazione delle mozioni generali, quindi alla votazione delle mozioni particolari, dando la parola per le dichiarazioni di voto per una durata di cinque minuti ciascuna e ad un numero limitato di iscritti favorevoli e ad altrettanti contrari. Durata e numero delle dichiarazioni di voto sono stabiliti, per ciascuna votazione, dalla Presidenza.

 

Art. 8 – Modifiche statutarie.

 

8.1 Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate per iscritto alla Segreteria di Presidenza entro la scadenza fissata dall’ordine dei lavori e devono essere sottoscritte da almeno un decimo e da non più di un decimo più quindici dei congressisti iscritti.

 

8.2 Ciascun congressista iscritto non può presentare più di una proposta, anche complessiva, di modifica dello Statuto.

 

8.3 Ciascuna proposta di modifica può essere illustrata da uno dei presentatori per non più di dieci minuti. La Presidenza procede alla votazione dopo aver dato la parola per dichiarazioni di voto della durata massima di due minuti ad un numero limitato di iscritti favorevoli e ad altrettanti contrari o astenuti.

 

8.4 Le proposte di modifica dello Statuto non sono emendabili. Le proposte di modifica complessiva possono essere poste in votazione per parti separate.

 

Art. 9 – Modalità di votazione degli organi dirigenti.

 

9.1 Dopo l’approvazione delle mozioni, si procede all’elezione a scrutinio segreto, contestuale o successiva, del Presidente, del Segretario, del Tesoriere e di sessanta membri del Comitato nazionale secondo le modalità previste dallo Statuto del Movimento. Ciascun Congressista iscritto vota con scheda cartacea.

 

9.2 Le liste per l’elezione del Comitato nazionale devono essere depositate – con l’accettazione di candidatura nell’ordine di lista - entro il termine previsto dall’ordine dei lavori, e sono validate dalla Segreteria di Presidenza. Le liste depositate, per poter essere presentate devono essere sottoscritte sui fogli validati da almeno un settimo e da non più di un settimo più quindici dei congressisti iscritti (fatto salvo il numero di candidature previsto dallo Statuto). I candidati di ciascuna lista si calcolano fra i presentatori. Ciascun congressista iscritto può sottoscrivere una sola lista.

 

9.3 Terminato il conteggio dei voti, la Presidenza procede alla lettura dei risultati e proclama gli eletti.


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