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Albani Gianmario - 7 febbraio 1969
Modificazione degli articoli 7 e 8 della Costituzione
Disegno di legge costituzionale d'iniziativa del senatore Albani

Comunicato alla Presidenza il 7 febbraio 1969

SOMMARIO: "...Ho proposto di abolire o di modificare radicalmente l'art. 7 della Costituzione e di conseguenza il successivo art. 8 per mettere tutte le confessioni religiose sullo stesso piano, con la garanzia costituzionate della »libertà religiosa prevista dal successivo art. 19.

E' infatti tutto il sistema e il regime »concordatario che deve essere abolito e superato - non »revisionato - perché è un residuo ripugnante di un impasto di prepotenza clericale e confessionalismo statale, che non ha niente di »cristiano , per cui uno Stato »concordatario non potrà mai essere e diventare uno Stato sostanzialmente laico, libero e democratico.

Il principio della »sovranità popolare ad esempio, o quello della uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini, si riducono ad una beffa e tutti, cittadini e fedeli, sono ridotti a »sudditi sottoposti ad un unico anche se composito autoritarismo.

Ma il regime concordatario dovrebbe ormai apparire ripugnante e inconciliabile ad una Chiesa quale si è voluta essa stessa definire con la costituzione dogmatica »lumen gentium e, sia pure con qualche compromesso, con la dichiarazione sulla »libertà religiosa del Concilio Vaticano II.

Da noi però l'»era costantiniana non accenna a finire. I guasti di una tradizione e di una pratica religiosa fatta di ipocrisie e di formalismi, di prevaricazioni e intolleranze ci hanno ridotti ad assistere e subire ancora del tutto indifferenti queste situazioni.

Il »trattato e il »concordato stipulati tra la Chiesa e lo Stato fascista, aperti dal preambolo »in nome della Santissima Trinità , sono e dovrebbero essere per tutti i cattolici una bestemmia e una vergogna da cancellare al più presto e per sempre. Invece tolleriamo che la Chiesa sia e si consideri una »potenza , serva ai potenti e servita da essi, e disputi con loro la spartizione del potere.

Dimostriamo così quanto poca e misera sia la nostra fede; in quanto poco conto teniamo la libertà, per tutti, se la vogliamo anche per noi; quanto poco credito diamo alla »verità che fa liberi , al progredire della giustizia, all'amore che è donazione completa in continua espansione. Abbiamo bisogno che to Stato, la legge, i codici, la proprietà e il potere ci garantiscano: segno che non crediamo in Cristo, morto e risorto per tutti.

Ecco, il papa e i vescovi guidano ed esprimono nel modo che ben conosciamo questa nostra Chiesa, così poco cristiana. Inutile però prendercela soltanto con loro, se non cambiamo noi. Lo Stato italiano, con la prevalenza democristiana sostenuta da vari e ancora possibili alleati, è ancora il risultato di questa »trinitaria e unica prepotenza: clericale, padronale e fascista. Dobbiamo liberarcene al più presto se vogliamo dare qualche significato concreto ai valori che continuiamo soltanto a richiamare". (dalla dichiarazione a »Paese Sera del 12 3 1970)

(SENATO DELLA REPUBBLICA, testo n. 478)

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che sottopongo alla vostra considerazione tende a risolvere una vera e propria obiezione di coscienza nei confronti non già di una qualsiasi norma giuridica, ma di una norma costituzionale.

Ci sono infatti alcuni articoli della Costituzione che per il loro carattere, evidenziato dalla stessa loro collocazione, sono tali da costituire il fondamento e da fornire l'orientamento cui deve ispirarsi tutta la convivenza sociale e la sua organizzazione giuridica. Si tratta degli articoli raccolti nel preambolo sotto il titolo »Princìpi fondamentali .

Avvertire quindi una contraddizione interna ed esprimere una precisa obiezione nei confronti di uno di questi princìpi fondamentali, sui quali si è costituito e dovrebbe svilupparsi lo Stato democratico italiano, impegna subito ad avvalersi della speciale iniziativa legislativa prevista dall'articolo 138 della stessa Costituzione per promuovere un procedimento di revisione costituzionale.

Si tratta in sostanza di sopprimere o modificare completamente l'articolo 7 e, conseguentemente, di eliminare un inciso dell'articolo 8.

La questione che questi articoli della Costituzione richiamano immediatamente, sempre avvertita e dibattuta in questi anni, si pone ormai, con l'esigenza di darle una soluzione nei termini che intendo proporvi, alla coscienza e alla volontà politica di un crescente numero di cittadini, di larga parte del nostro popolo, delle nuove generazioni, di credenti soprattuto e, in particolare, di molti che professano la mia stessa fede insieme adunati nella comunità della Chiesa cattolica.

Ho d'altra parte ben presenti, nel riproporvi a questo problema, la mozione presentata dai colleghi del PSIUP alla Camera dei deputati nella passata legislatura, i discorsi illustrativi dell'onorevole Lelio Basso e la mozione presentata dalla maggioranza governativa, approvata in quell'occasione, per la sola revisione del Concordato. Così come ho preso atto dell'iniziativa adottata in questa legislatura dal Governo Leone, in attuazione di quel deliberato, con la costituzione della commissione incaricata di formulare proposte specifiche in tal senso.

Senso di realismo politico, cui ha fatto riferimento l'onorevole Basso nei discorsi che richiamavo, potrebbero forse suggerire anche in questa legislatura di insistere perché si possa arrivare alla revisione, non già all'abrogazione del Concordato e alla riformulazione del Trattato che istituisce lo Stato della Città del Vaticano, il tutto preceduto dalla necessaria revisione costituzionale. Ma lo stesso onorevole Basso avvertiva già allora che alla mozione e alla proposta formulate dal suo gruppo erano state mosse critiche »da amici di parte cattolica , oltre che da altri, per »aver posto il problema della revisione anziché quello, molto più pertinente, dell'abrogazione del Concordato (Seduta della Camera di mercoledì 4 ottobre 1967).

Il fatto è che, permanendo il regime concordatario, le modifiche dei Patti si possono realizzare soltanto se »accettate dalle due parti , come del resto precisa lo stesso articolo 7 della Costituzione. Si può allora ipotizzare e facilmente verificare il fatto che, dopo gli scambi di vedute già in corso tra le due parti, passando a vere e proprie trattative, si arrivi a dover constatare l'impossibilità di pervenire ad un accordo bilaterale. Che una delle parti neghi cioè il suo assenso ad una qualche richiesta di modifica perché tocca, per lei, questioni irrinunciabili, avanzata però dall'altra parte come altrettanto irrinunciabile per altre ben motivate ragioni.

Se si tiene conto della diversa natura, dei mezzi e delle finalità diverse dei »soggetti che devono »venire a patti - ed è questo proprio il vizio di fondo delle pratiche concordatarie - sarà.questa la situazione che, con facile previsione, si potrà verificare.

In tal caso è evidente che i Patti resteranno in quelle parti inalterati mancando il consenso bilaterale alla revisione o alla soppressione, salvo appunto procedere ad una denuncia unilaterale con il preventivo necessario provvedimento di revisione costituzionale. Ma una conclusione di questo tipo, che si imporrebbe dopo aver pazientemente atteso per oltre venti anni e finalmente tentato anche la via delle modifiche consensuali, con esiti parziali e sostanzialmente negativi, si collocherebbe in un clima di rapporti molto deteriorato, con facili tensioni e drammatizzazioni che, a mio parere, ben poco potrebbero giovare ad una corretta e definitiva soluzione del problema (1).

Molto meglio allora porre fin da ora il problema della fine e del superamento del regime concordatario nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, incominciando a risolvere quello pregiudiziale della revisione costituzionale.

Si consentirà in tal modo alle parti di rinnovare subito, con le necessarie revisioni di soppressione e di aggiornamento, il Trattato che ha istituito lo Stato della Città del Vaticano. Per le materie che formano invece oggetto del Concordato, le parti, con le rispettive rappresentanze, potranno realizzare intese tali da consentire allo Stato italiano adeguate traduzioni in norme legislative, come previsto dalI'articolo 8 della Costituzione per tutte le confessioni religiose »diverse dalla cattolica . Intese che potranno poi essere ulteriormente ricercate e perfezionate su materie rimaste controverse, unilateralmente o diversamente regolate dai rispettivi ordinamenti giuridici. E tutto ciò, finalmente, in un clima di chiarezza e di fiducia reciproca possibile soltanto se si rinuncia e si supera definitivamente il principio e il metodo del regime concordatario.

Non si tratta però soltanto di comprensibili motivi di opportunità politica, perché per me come per altri cittadini si pongono gravi problemi che ci toccano insieme - nell'unità inseparabile delle nostre coscienze - sia come membri della comunità nazionale partecipi della sua vita e organizzazione civile, sia come membri della comunità dei fedeli nella Chiesa cattolica.

Come non rendersi conto infatti dell'assurdo -.proprio del regime concordatario e di cui abbiamo sempre più viva consapevolezza - che pretende in sostanza di farci venire a patti con noi stessi, tra quanto riteniamo e osserviamo per fede e quanto diciamo o facciamo ogni giorno nella vita e nella società? Pretesa cioè di costituirci nello stesso tempo, lacerando l'unità complessiva delle nostre persone, »parte in quanto partecipi della comunità nazionale dello Stato, e »parte in quanto partecipi della comunità religiosa, della Chiesa, per »contrattare in che modo possono coesistere e rapportarsi queste due realtà che, pur distinte, trovano il loro fondamentale momento di unità nella coscienza, nella vita e nelle opere delle persone.

Per questo non possiamo più sopportare questa mortificante situazione, che ci offende come credenti prima ancora che come cittadini o rappresentanti del nostro popolo. Proprio perché, nel crescere di una consapevolezza tesa ormai alla sempre più piena maturità religiosa e civile, non possiamo non rifiutare questa specie di finzione giuridica che pretende di farci contrattare o di lasciar concordare l'autorità della Chiesa e quella dello Stato su materie che non possono essere fatte oggetto di transazione.

E' tempo invece che tutti sappiano come le pratiche e i regimi concordatari, ultimi residui del temporalismo e clericalismo religioso come del confessionalismo e giurisdizionalismo statuale, sono stati e possono essere delle dolorose necessità in quelle particolari contingenze storiche nelle quali i fedeli e le comunità religiose tentano di ottenere qualche garanzia per poter professare la loro fede e assolvere alla loro missione, venendo a patti con Stati autoritari cui rilasciano comunque, in contropartita, riconoscimenti e sostegni. Tuttavia, anche in quelle situazioni, il piegarsi a simili stati di necessità è sempre in qualche modo viziato dal ben previsto pavido atteggiamento da »uomini di poca fede .

In tutti i casi si tratta del tentativo di ottenere con l'appoggio delle autorità civili e le prescrizioni delle norme giuridiche, con sostegni e privilegi materiali, con le sanzioni dei tribunali e le repressioni delle forze di pubblica sicurezza quello che non si ha fiducia possa essere inteso e praticato liberamente dalle persone, dalle famiglie e dalle comunità umane. Allora si pretende che quanto non inteso, non insegnato e non praticato liberamente, con piena consapevolezza e responsabilità, con l'aiuto della grazia divina, debba »informare le leggi e le istituzioni dello Stato con patteggiamenti diretti tra le autorità civili e religiose, oppure con i »mandati e le disposizioni autoritative vincolanti i fedeli che esercitano i loro doveri e diritti civili, o che assumono incarichi di rappresentanza e di governo dell'intera comunità nazionale.

Tutto questo è però ancora più ingiustificato e inaccettabile in una comunità che si è costituita, che si organizza e si governa con norme e istituzioni ispirate ai valori della libertà e con il metodo della democrazia. L'Italia è appunto una Repubblica democratica e la nostra Costituzione afferma che »tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali .

Né starò a ricordare ancora qui le libertà e tutti i »diritti e doveri dei cittadini affermati nella nostra Carta costituzionale, che attendono soltanto di diventare effettivi per tutti.

In questa situazione quindi, il perdurare del regime concordatario - al di là delle motivazioni di opportunità politica che possono aver consigliato la formulazione e l'approvazione dell'articolo 7 -significa per la Chiesa cattolica, per tutti i fedeli italiani che ne fanno parte, non avere ancora fiducia ed essere o comportarsi come uomini e donne di poca o di cattiva fede che, pur garantita la libertà di professarla e di assolvere alla missìone religiosa loro affidata, non credono nella possibilità di farlo senza concordare ed ottenere sostegni e riconoscimenti, preferenze e privilegi da parte dello Stato; senza ottenere per loro un trattamento »diverso da quello riservato ad altri cittadini, di altre o di nessuna canfessione religiosa; senza soprattutto pretendere di imporre per legge a tutti i cittadini quello che, come credenti e in quanto partecipi di una comunità religiosa, ritengono sia bene, sia vero e sia giusto, con evidenti prevaricazioni nei confronti di altri cittadini - fossero pure esigue mi

noranze - che non credono o che professano altre fedi religiose.

Siamo, come si intende facilmente, nel campo dei diritti civili e dei princìpi fondamentali che costituiscono l'essenza stessa di uno Stato di libertà e di democrazia, che quindi non possono essere rimessi a decisioni di maggioranza, fosse pure mediante referendum popolare, senza stravolgere e infrangere le garanzie primarie sulle quali ormai si fonda una pacifica convivenza sociale. Infatti, è anche del tutto evidente che la pratica e il regime concordatario configurano sempre in qualche misura uno Stato confessionale e giurisdizionalista, non certo uno Stato democratico, non »la legittima sana laicità dello Stato con la pienezza della »libertà religiosa .

Si tratta allora di riconoscere quanto, mantenendo questa pratica, si intacca anche il principio della sovranità che appartiene al popolo, non già allo Stato in quanto tale. La contraddizione tra gli articoli 7 e 8 della Costituzione e tutto il complesso del dettato costituzionale, che configura il sistema democratico, risulta infatti evidente, se si considera che l'esercizio della sovranità popolare viene limitato dal fatto che alcune materie sono regolarnentate e possono essere modificate soltanto sulla base di rapporti consensuali tra le due autorità della Chiesa e dello Stato, senza possibilità di interventi decisivi, in sede di delega, di approvazione e di ratifica - come nel caso dei trattati internazionali - da parte del Parlamento, che si limita soltanto a tradurre il contenuto degli accordi raggiunti nella legislazione normale. Salvo appunto la denuncia unilaterale e il superamento del regime concordatario che risulta invece consacrato dalla norma costituzionale.

Continuare allora con la pratica e col regime concordatario significa, da parte della comunità nazionale, dello Stato e in particolare da parte del Parlamento, rinunciare a garantire e ad affermare il proprio carattere democratico e il valore della libertà in tutto il suo contenuto sostanziale, storicamente sempre più pieno ed evidente. Questo perché, alla base o alla sommità dell'intimo rapporto che alimenta i valori della libertà e della giustizia, che fonda e sviluppa un regime di effettiva Partecipazione democratica, sta proprio la libertà di coscienza con la garanzia della libertà religiosa. Se pertanto si intacca o si limita, alla base o alla sommità, questo principio fohdamentale , si introduce o si mantiene in tutto il sistema un elemento di permanente contraddizione, con quelle conseguenze degenerative che sono ormai ben evidenti.

La libertà e la giustizia, come la democrazia, crescono e si sviluppano esercitandole sempre più pienamente, superando gli ostacoli e le contraddizioni che vi si oppongono.

In questo senso il permanere del regime concordatario non è soltanto un atto di sfiducia in questi valori, ma è anche negazione ed ostacolo alla crescita in maturità dei cittadini e dell'intera comunità nazionale per viverli ed esercitarli in sempre più piena consapevolezza e responsabilità personale, collettiva e comunitaria.

Per questo mi pare che la responsabilità maggiore tocchi ai cattolici italiani, come cittadini e ancor più se chiamati a rappresentare l'intera comunità nazionale: la responsabilità do operare con tutti e senza tregua perché siano rimossi e superati tutti gli octacoli che di fatto, e in questo caso anche di principio, limitando la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'affermarsi di una effettiva democrazia.

Pocsiamo essere e infatti siamo in disarccordo nel riconoscere quali sono gli ostacoli di ordine economico e sociale che, in questo senso e a questo fine, devono essere rimossi e superati. Si può, ad esempio, non riconoscere che, al fine di realizzare una sempre maggiore libertà e uguaglianza dei cittadini nel pieno sviluppo della persona umana in una comunità organizzata sulla base dell'effettiva partecipazione democratica, l'ostacolo di ordine economico e sociale che deve essere rimosso e superato necessarianente - anche se non esclusivamente - è costituito dal regime di proprietà privata dei mezzi di produzione in presenza di una sempre maggiore socializzazione del lavoro.

Non possiamo però lasciar sussistere dubbi sulla nostra convinta adesione ai valori della libertà e della demoerazia, anche nelle forme in cui storicamente si esprimono in questo momento, lasciando ancora sussistere ostacoli e contraddizioni quali quelli rappresentati dalle pratiche e dal regime concordatario. La crisi di involuzione, ormai evidentemente degenerativa, cui la mancata attuazione della Costituzione democratica, rimovendo ostacoli e superando contraddizioni, ha condotto la comunità nazionale e la sua organizzazione statuale non è più un'invenzione o una profezia di pessimisti. E' una realtà che si offre ogni giorno agli occhi di tutti.

Venti anni fa l'approvazione dell'articolo 7 della Costituzione poteva anche apparire un modo, nella tormentata situazione del dopoguerra, per assicurare quella che è stata definita la »pace religiosa . Ed era una mortificazione motivata da opportunità politiche. Oggi il mantenimento dell'articolo 7 e del conseguente inciso dell'articolo 8 si rivelerebbe alla ben più sensibile consapevolezza del nostro popolo, in particolare delle giovani generazioni, come un atto che senza difficoltà definirei opportunistico e reazionario, perché sordo e contrario a quello stesso moto di profondo rinnovamento che la Chiesa cattolica va sviluppando non senza contrasti ma, se intendo bene, con uno sforzo generoso per riscoprire e realizzare tutta l'autenticità della sua realtà e della sua missione. Come tale contribuirebbe, in misura che non è difficile prevedere, all'esplodere inevitabile di reazioni contrarie che alla fine comunque - perché questo resterà il nostro impegno - non potranno che realizzare l'obiettivo della eff

ettiva libertà religiosa, senza discriminazioni, in uno Stato non agnostico, né indifferente o contrario al fenomeno religioso, ma laico, in una Repubblica sostanzialmente democratica, non »concordataria .

* * *

Certo, onorevoli colleghi, mi rendo conto di quello che significa riproporre in questi termini la soluzione del problema secolare dei rapporti tra Chiesa e Stato in Italia, a venti anni dalla sistemazione costituzionale, a quaranta dalla regolamentazione concordataria con i Patti Lateranensi, allo scadere dei cento anni dalla piena realizzazione della nostra unità nazionale con Roma capitale, per cercare in sostanza di avviare a conclusione e a positivo superamento tutta un'era, durata oltre 1.650 anni perché aperta nel 313 dall'editto di Milano e chiamata appunto »costantiniana .

Dopo gli accenni già fatti, non ritengo però sia necessario richiamare anche sommariamente, per proporvi le modifiche da apportare agli articoli della Costituzione già indicati, l'enorme produzione che, nei secoli appunto, sul piano teologico e dottrinale, su quello storico, giuridico, politico e più ampiamente culturale ha riguardato questo tanto importante e delicato, ma anche così semplice rapporto.

Mi basta, per quanto riguarda lo Stato, rinviare alla coerenza interna da ristabilire nel preambolo della Costituzione, già richiamato, in relazione anche ai vari articoli della prima parte dei »diritti e doveri dei cittadini . In un ben noto discorso all'Assemblea costituente, che ho sempre ammirato per l'abilità e l'efficacia polemica, ma sempre meno per la sostanza delle argomentazioni, l'onorevole Dossetti poteva ben dire che il richiamo ai Patti Lateranensi non comportava la costituzionalizzazione del loro contenuto. Che cioè, in presenza di due »società indipendenti e sovrane con ordinamenti giuridici originari, si costituzionalizzava soltanto il metodo e lo strumento che doveva regolare i loro rapporti. Ma è proprio il metodo e lo strumento »concordatario - date la natura e le finalità del tutto diverse delle »societa , i rapporti tra le quali, avendo per soggetti le medesime persone, non possono che stabilirsi e risolversi a livello delle loro coscienze - che contraddicono sia la natura e la missio

ne della Chiesa, sia quella di uno Stato laico fondato sui valori della libertà e organizzato secondo il metodo democratico della sovranità popolare.

E infatti, per quanto riguarda la Chiesa cattolica, mi basta rinviare alle »costituzioni (in particolare a quella dogmatica sulla stessa Chiesa »Lumen Gentium ), ai »decreti e alle »dichiarazioni del recente Concilio ecumenico Vaticano II e, specialmente, alla specifica dichiarazione sulla libertà religiosa: »Dignitatis Humanae .

Possiamo allora molto semplicemente chiedere all'autorità religiosa di consentire alla piena realizzazione, soprattutto in Italia dove la Chiesa cattolica ha la sua sede, della regola generale affermata in tutta la dichiarazione sulla »libertà religiosa , superando l'eccezione richiamata in un solo paragrafo con evidente riferimento proprio anche alla situazione italiana e in genere ai regimi concordatari.

E' significativo infatti che, ad indicare l'eccezione di questi casi in relazione alla norma generale affermata, il paragrafo apra con un »Se... e prosegua »... considerate le circostanze peculiari dei popoli, nell'ordinamento giuridico di una società viene attribuita ad una determinata comunità religiosa una speciale posizione civile, è necessario che nello stesso tempo a tutti i cittadini e a tutte le comunità religiose venga riconosciuto e sia rispettato il diritto alla libertà in materia religiosa .

La stessa apertura del paragrafo successivo, con un »Infine , può ben essere considerata nel nostro caso la conclusione non soltanto logica di tutto un discorso, ma finale di un tempo e di tutto un processo storico: quello appunto che arriva al superamento del regime concordatario e della »speciale posizione civile attribuita ad una determinata comunità religiosa .

»Infine, la potestà civile deve provvedere affinché l'uguaglianza giuridica dei cittadini, che appartiene essa pure al bene comune della società, per motivi religiosi non sia mai lesa, apertamente o in forma occulta, e che non si facciano tra essi discriminazioni .

Non mi rimane a questo punto che passare ad illustrarvi brevemente le proposte di modifica da apportare agli articoli 7 e 8 della Costituzione.

Per l'articolo 7 si propone la completa soppressione con la seguente riformulazione:

»La Repubblica riconosce l'indipendenza e la sovranità dello Stato della Città del Vaticano.

I rapporti con questo Stato sono regolati da trattati e convenzioni in conformità alle norme del diritto internazionale .

A stretto rigore si dovrebbe molto più semplicemente proporre la soppressione dell'articolo 7 senza altre sostituzioni. L'ho però proposta soltanto per chiarire che, se mai, riconoscimenti e rapporti possono riguardare gli Stati e non più le comunità religiose comunque organizzate, per le quali provvede l'articolo 8.

Conseguentemente all'articolo 8, secondo comma, si propone di sopprimere il »diverse dalla cattolica , per cui l'intero capoverso risulta così riformulato:

»Le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano .

Queste modifiche e riformulazioni comportano:

a) che lo Stato nelle sue norme costituzionali non fa più alcun riferimento specifico ad una qualche confessione o comunità religiosa, in particolare alla Chiesa cattolica;

b) che non tocca e non compete ad uno Stato, in questo caso allo Stato italiano, riconoscere e attestare l'originarietà dell'ordinamento giuridico e della relativa giurisdizione della Chiesa cattolica, sia pure considerandola come società organizzata indipendene e sovrana nel suo ordine. Credenti o non credenti, di fronte allo Stato ci sono soltanto dei cittadini, tutti »uguali davanti alla legge . Due ordinamenti quindi, con le relative giurisdizioni, che si incontrano e non possono che incontrarsi e risolversi nella coscienza delle persone, non più per accordi tra le rispettive autorità, non per sovrapposizioni e trasposizioni degli ordinamenti e delle giurisdizioni;

c) che di conseguenza i rapporti di tutte le confessioni con lo Stato sono regolati »per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze;

d) che la Costituzione non fa più riferimento ai Patti Lateranensi (Trattato e Concordato) e non costituzionalizza più il metodo e la pratica concordataria;

e) che la Repubblica italiana, con una norma costituzionale (inutile o accessiva, ma tale da assicurare tutti che non intendiamo contestare alla Chiesa il fatto di mantenersi e proporsi come uno »Stato , con i residui territori e palazzi in cui ha stabilito la sua sede centrale: ci pensino i fedeli a contestare e risolvere questa situazione), riconosce l'esistenza, con caratteri di indipendenza e di sovranità, dello Stato Città del Vaticano;

f ) che i rapporti con questo Stato sono regolati da trattati e convenzioni secondo le norme del diritto internazionale.

L'articolo 7 quindi non riguarda più problemi e materie di carattere religioso. Queste incominciano ad essere definite dall'articolo 8 e dai sucecssivi articoli 19 e 20 della Costituzione. Norme che, nel loro complesso, garantiscono la piena libertà di espressione, di organizzazione e di propaganda religiosa per tutte le confessioni. Con l'articolo 7 nella nuova formulazione si può procedere a riformulare, con alcune soppressioni e modifiche - quali in particolare quelle degli articoli 1 e 8 e parte degli articoli 21 e 23 - ma anche con i necessari aggiornamenti, il Trattato che istituisce e garantisce piena sovranità e indipendenza allo Stato Città del Vaticano in quanto sede della Chiesa cattolica sul nostro territorio nazionale.

A questo proposito, oltre alle necessarie garanzie da parte dello Stato italiano, la nostra delegazione all'Organizzazione delle Nazioni Unite potrebbe a mio parere farsi promotrice di un riconoscimento e di garanzie anche sul piano internazionale, da parte di tutti gli Stati membri. Le sedi di tutte le confessioni religiose dovrebbero infatti essere internazionalizzate.

Con la modifica dell'articolo 7 nella proposta riformulazione e con l'articolo 8 revisionato, la forma e gran parte del contenuto del Concordato che fa parte dei Patti Lateranensi, così come l'articolo 1 e altre parti dello stesso Trattato, risulteranno incostituzionali. Infatti, secondo il disposto dell'ultimo capoverso dell'attuale articolo 8, valevole per tutte le confessioni religiose senza più l'eccezione per quella cattolica, i rapporti con lo Stato devono essere regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Abrogato quindi il Concordato si aprirà un processo di adeguamento di tutta la nostra legislazione in materia religiosa, in particolare per le materie regolate attualmente sul piano concordatario, sulla base di intese da realizzare con la rappresentanza della Chiesa cattolica in Italia, come con quelle di altre confessioni religiose, da tradurre in disegni di legge da sottoporre all'approvazione del Parlamento.

* * *

Onorevoli senatori, nel proporvi la seguente riformulazione degli articoli 7 e 8 della Costituzione, con un procedimento di revisione costituzionale nei termini stabiliti dall'articolo 138 e con le modalità previste dai regolamenti parlamentari, intendo soprattutto sollecitare la vostra collaborazione e tutti i vostri apporti di osservazioni e di opportune modifiche, anche perché, per quanto riguarda l'articolo 7, si può arrivare, come già precisato, alla semplice soppressione senza altre sostituzioni. Ben lieto quindi di ritirare il presente disegno di legge se potremo arrivare alla presentazione di una proposta concordata nel testo degli articoli e nella relazione di presentazione, tale quindi da poter già essere sottoscritta dal maggior numero di colleghi di tutti i gruppi parlamentari.

(1) Non solo, ma nel caso in cui fosse possibile pervenire ad una »decente revisione del Concordato - cui sembrano ormai decise le forze della maggioranza governativa e anche partiti della opposizione (comunisti e maggioranza liberale) - la revisione comporterebbe ancora e sempre l'accettazione e la riconferma, di fatto e di principio, del regime e del metodo concordatario, di un accordo »tra potenze nei rapporti tra Stato e Chiesa.

Si confermerebbe cioè l'art. 7 della Costituzione applicando la regola delle »modificazioni bilaterali del Patti Lateranensi.

E ciò - si noti bene - non più in un tempo e nel clima dell'immediato dopoguerra in cui forse si potevano anche capire le ragioni e le opportunità tattiche di simili compromissiomi, ma ormai negli anni '70. In un tempo cioè in cui è ormai emersa la presa di coscienza del grave errore allora commesso e delle pesanti conseguenze che su tutti i piani si sono pagate in questi venticinque anni.

Un tempo in cui, tra i cattolici italiani ad esempio sotto la spinta del pontificato giovanneo e della dottrina conciliare, va emergendo un sia pur lento, contrastato, ma inarrestabile processo di »rinnovamento sul piano religioso e di »liberazione su quello dell'impegno civile. Una crescita in maturità e un recupero di autenticità cristiana che la riconferma del principio e delle pratiche concordatarie mortificherebbe gravemente.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

L'articolo 7 della Costituzione è sostituito dal seguente:

»La Repubblica riconosce l'indipendenza e la sovranità dello Stato della Città del Vaticano.

I rapporti con questo Stato sono regolati da trattati e convenzioni in conformità alle norme del diritto internazionale .

Art. 2.

Al secondo comma dell'articolo 8 della Costituzione vengono soppresse le parole: »diverse dalla cattolica .

 
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