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Partito radicale - 5 maggio 1969
CAMPAGNA NAZIONALE PER UN REFERENDUM POPOLARE SULLA PROPOSTA DI ABROGAZIONE DEL CONCORDATO

SOMMARIO: Il documento del Partito radicale sulla campagna per un referendum abrogativo del Concordato, "unico obiettivo politico, valido, possibile e realistico, che possa essere perseguito da forze che intendano davvero affermare lo stato dalla grave ipoteca rappresentata dal potere clericale".

A. Le ragioni politiche dell'iniziativa

B. Alcune considerazioni giuridiche

C. Il meccanismo del referendum

D. Prime indicazioni organizzative

(NOTIZIE RADICALI N. 71, 5 maggio 1969)

Il Partito Radicale conferma la propria opposizione ad ogni prospettiva di revisione del Concordato che si risolverebbe in un ulteriore avallo fornito dallo Stato alla legislazione concordataria e quindi in un suo ulteriore rafforzamento.

Ancora una volta il Partito Radicale indica perciò nella abrogazione del Concordato l'unico obiettivo politico, valido, possibile e realistico, che possa essere perseguito da forze che intendano davvero affermare lo stato dalla grave ipoteca rappresentata dal potere clericale.

A questo scopo, in adempimento di una decisione dell'ultimo Congresso Nazionale (Ravenna - 2, 3 novembre 1968), il Partito radicale promuove fin d'ora una campagna nazionale per un referendum popolare da realizzarsi subito dopo l'approvazione da parte del Parlamento delle leggi di attuazione di questo istituto previsto dalla nostra Costituzione.

I radicali italiani rivolgono pertanto un appello a tutti i cittadini che intendono lottare con intransigenza contro il potere clericale come contro ogni altra manifestazione autoritaria e di classe perché partecipino a questa campagna nazionale e collaborino a preparare gli strumenti organizzativi necessari per promuovere il referendum popolare. Uguale appello i radicali rivolgono a quei cittadini di fede cattolica, che sull'esempio del cattolicesimo di altri paesi lottano anche in Italia per un profondo rinnovamento della loro religione e sanno che il potere clericale rappresenta il principale ostacolo a questo rinnovamento religioso.

Il presente documento intende fornire le prime indicazioni politiche e pratiche per la ``Campagna nazionale per un referendum di abrogazione del Concordato'' promossa dal Partito Radicali, illustrando:

1) le ragioni politiche della iniziativa;

2) alcune considerazioni giuridiche;

3) il meccanismo del referendum, sulla base del disegno di legge costituzionale presentato alle Camere dal Governo;

4) alcune proposte organizzative.

1) Le ragioni politiche della iniziativa.

Il Concordato fra la Chiesa e lo Stato Italiano costituisce la ``magna carta'' del clericalismo italiano, lo statuto dei privilegi e del potere conquistati dalla Chiesa durante il regime fascista e accresciuti e rafforzati in oltre venti anni di democrazia repubblicana.

Una revisione che non volesse limitarsi ad una modificazione soltanto della legislazione concordataria dovrebbe pertanto eliminare tutte quelle norme del Concordato che assicurano siffatti poteri e privilegi, le stesse che riducono lo Stato in settori delicatissimi della vita civile a braccio secolare della Chiesa e fanno scadere la stessa religione a mero "instrumentum regni", principale sostegno politico ed elettorale di quel blocco di forze reazionarie e di classe che hanno trovato nel partito unico dei cattolici - la Democrazia Cristiana - la propria principale espressione politica.

Noi sappiamo che una tale revisione - la sola che potrebbe rendere inutile l'iniziativa della abrogazione - è assolutamente impensabile, e costituisce un obiettivo assai meno realistico e molto più velleitario che una decisa azione per la definitiva abrogazione del Concordato.

Il meccanismo della ``revisione bilaterale'' da attuarsi mediante trattative diplomatiche affida infatti praticamente al beneplacito della controparte - cioè alla Chiesa - l'esito di ogni proposito revisionista.

Per raggiungere in siffatte condizioni una soluzione seria e democratica, sarebbero dunque necessarie due condizioni:

a) una favorevole disposizione della Chiesa ad accogliere le proposte di modifica dei patti lateranensi, anche quelle per essa più gravose;

b) un Governo e una maggioranza parlamentare capaci di far valere nella trattativa gli interessi dello Stato e le ragioni della democrazia e disposti, in caso di intransigenza della Chiesa, a ricorrere all'unica alternativa possibile: quella denuncia unilaterale dei Patti Lateranensi.

Per quanto riguarda la Chiesa, essa ha già dimostrato nelle polemiche di questi anni - più importante fra tutte quella sulla costituzionalità dei progetti di legge per l'introduzione del divorzio nello ordinamento giuridico italiano - non solo di voler difendere la attuale legislazione concordataria, ma di volerne imporre, a danno ulteriore della autonomia e della sovranità dello Stato, l'interpretazione più reazionaria e restrittiva.

Per quanto riguarda l'attuale governo e l'attuale maggioranza parlamentare, nessuno può nutrire illusioni sull'atteggiamento della Democrazia Cristiana, che continua ad esserne la forza prevalente e condizionante. La Democrazia Cristiana ha già dimostrato infatti quale sia la sua volontà sia con i discorsi pronunciati dai suoi esponenti nel corso dei dibattiti che si sono svolti alla Camera sull'argomento, sia con il rifiuto di dar vita ad una Commissione comprendente anche le opposizioni, sia infine con la composizione della Commissione per lo studio delle proposte di revisione, nominata dal Governo Leone e confermata dall'attuale Governo di centro-sinistra.

Non avremo, dunque, al tavolo delle trattative un Governo capace di rappresentare gli interessi e le ragioni dello Stato democratico, ma, in posizione determinante, i rappresentanti di quel potere clericale che si è insediato all'interno dello Stato grazie alla legislazione concordataria e al predominio democristiano.

Le forze laiche di governo, partecipando alle trattative e alle procedure della revisione, si renderebbero complici di un inganno all'opinione pubblica, di un alibi offerto alla Chiesa e alla Democrazia Cristiana e di un ulteriore attentato allo stato democratico. La Chiesa ha infatti interesse ad una revisione, che mantenendo intatti il suo potere e i suoi privilegi, elimini gli aspetti più anacronistici del Concordato e quelle norme di natura giurisdizionalista che limitano in qualche misura la sua attività e prevedono controlli e interventi dello Stato; la Chiesa può avere inoltre interesse ad una revisione che la consenta di avanzare nuove richieste di regolamentazione giuridica per i settori dove in questi ultimi venti anni (si pensi a tutto il settore dell'assistenza) ha enormemente accresciuto, all'interno stesso delle istituzioni e delle strutture dello Stato, la propria influenza e il proprio potere.

In ultima analisi una tale revisione si rivelerebbe per lo Stato democratico più grave e nociva dello stesso art. 7. Con l'art. 7 la Repubblica si limitò infatti ad ereditare il peso della osservanza della legislazione concordataria voluta dal fascismo. Ora, invece, con una legge che rettificasse un accordo di revisione, ne assumerebbe direttamente la paternità e fornirebbe al potere clericale una nuova, più moderna e valida, fonte di legittimità.

Ma la richiesta di abbandonare la prospettiva revisionistica non deve essere rivolta solo alle forze laiche della maggioranza, ma anche ai partiti laici della opposizione, e in particolare ai partiti della opposizione di sinistra. Non si tratta oggi di contrapporre ai propositi di revisione del Governo proposte di revisione più avanzate, per ispirazione laica e democratica, ma di rendersi conto che non esistono oggi, a causa dell'atteggiamento della Chiesa più che mai in Italia ancorata ai propri interessi temporali e per l'esistenza di un partito clericale di maggioranza relativa, né le condizioni né i rapporti di forza che consentano di affrontare con successo qualsiasi prospettiva revisionistica.

Occorre, al contrario, rendersi interpreti del crescente stato di insoddisfazione, dei sentimenti di protesta e di rivolta che le lotte sociali di questi ultimi anni hanno rivelato in settori come quello dell'assistenza, della scuola, della famiglia, della giustizia da parte di ampi strati e vaste masse di lavoratori e di cittadini contro un sistema, autoritario e classista, del quale il clericalismo rappresenta una componente fondamentale e il principale elemento di sostegno e di forza; è necessario rispettare ed accogliere le rivendicazioni anticoncordatarie, antitemporaliste e anticlericali che nascono ormai dall'interno stesso del mondo cattolico in masse di giovani e di fedeli che lottano per il rinnovamento della vita religiosa del nostro paese e per la sua liberazione delle ipoteche della conservazione, della corruzione e del potere di classe.

Solo una mobilitazione popolare, che nasca dal basso, a partire da queste esigenze e rivendicazioni civili e sociali, può oggi creare le condizioni di forza necessaria per modificare i rapporti fra Stato e Chiesa.

Il Partito Radicale ha per questi motivi individuato nel referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione e di cui è in discussione alle Camere la legge di attuazione, lo strumento più adatto per promuovere la lotta popolare verso l'obiettivo della abrogazione della legislazione concordataria.

2) Considerazioni giuridiche.

Una serie di obiezioni giuridiche ci sarà sicuramente opposta circa la legittimità al referendum, previsto dall'art. 75 della Costituzione, per ottenere l'abrogazione del Concordato.

La Costituzione prevede due tipi di referendum: quello abrogativo, disciplinato dall'art. 75, per l'abrogazione, totale o parziale, di leggi ordinarie o di atti aventi valore di legge (escluse le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e quelle di autorizzazione a ratificare trattati internazionali).

L'altro tipo di referendum, disciplinato dall'art. 138, riguarda invece le leggi di revisione della Costituzione e non costituisce un procedimento legislativo autonomo, ma rappresenta un momento del procedimento parlamentare di revisione costituzionale. E' possibile ricorrervi per sottoporre a suffragio popolare una legge di revisione della Costituzione che sia stata approvata con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti di ciascuna Camera invece che da una maggioranza qualificata dei due terzi.

Poiché il referendum previsto dall'art. 75 riguarda l'abrogazione delle leggi ordinarie, possiamo prevedere che ci sarà obiettata sia la natura di atto internazionale propria secondo i giuristi di parte clericale del Concordato, sia la pretesa "costituzionalizzazione" dei Patti Lateranensi che, sempre secondo una tesi clericale, sarebbe stata stabilita dall'art. 7 della Costituzione. Entrambe queste tesi devono essere respinte come artificiose. Per quanto riguarda la prima l'art. 75 impedisce infatti il ricorso al referendum soltanto per le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, e il Concordato non è trattato internazionale. Per quanto riguarda la seconda, essa è respinta dalla maggior parte dei giuristi, in quanto - secondo quanto affermano gli stessi costituenti democristiani sia nei lavori preparatori sia nella discussione e nelle dichiarazioni di voto sull'art. 7 - questa norma si limita a prevedere e a regolamentare le ipotesi di revisione dei patti e non li trasforma in norme

costituzionali.

Il problema semmai è rappresentato dalla espressa statuizione dello stesso art. 7 secondo cui le modifiche dei Patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale, prescrivendo quindi implicitamente tale procedimento per le modifiche non accettate. Ma si tratta pur sempre di modifiche che possono o non essere accettate, e l'accettazione è posterius alla modifica. Non è quindi necessario un preventivo accordo tra le parti e la parte italiana può procedere a modificare per propria iniziativa i Patti anche con forma ordinaria, salvo l'accettazione del Vaticano. Ove la modifica consista nella soppressione di parte di tali Patti, essa può avvenire mediante referendum abrogativo.

Il successivo rifiuto di abrogare della controparte significherà il verificarsi di una condizione sospensiva negativa.

Abbiamo voluto anticipare le prevedibili obiezioni che verranno avanzata dai nostri avversari, perché riteniamo che non soltanto debbano essere subito superate le perplessità che questi problemi possono suscitare, ma che l'esistenza stessa di questi problemi lungi dall'indebolire rafforzi la validità della iniziativa.

In venti anni di governi praticamente dominati dalla Democrazia Cristiana è stato sempre evitato ogni confronto ed ogni dibattito non solo sul contenuto, ma anche sulla interpretazione di molte norme concordatarie.

Questi problemi sono rimasti appannaggio di ristrette cerchie di studiosi, per quali hanno costituito l'oggetto di una ricerca astratta, mentre nei fatti è avvenuto che la legislazione concordataria sia stata attuata in base ad interpretazioni unilaterali, e spesso in netto contrasto con la Costituzione, imposte con la sopraffazione, al di fuori di ogni controllo dell'opinione pubblica e di ogni dibattito democratico.

Che si abbia una interpretazione clericale o una interpretazione laica e democratica delle leggi, anche questo è un problema di battaglia politica. La richiesta di referendum, promosso dalla sottoscrizione di mezzo milione di cittadini, consentirà di arrivare a questo confronto con una forza politica e ideale che nessun'altra iniziativa potrebbe assicurare, almeno fino a quando non esisteranno forze parlamentari decise a sollevare nelle Camere il problema del Concordato con la stessa convinzione e con la stessa fermezza che sembrano ormai finalmente raggiunte per il divorzio. Ma anche a questo fine l'iniziativa del referendum non costituisce una alternativa all'iniziativa parlamentare; al contrario molto probabilmente ne è una indispensabile premessa: la spinta necessaria che solo un grande movimento di opinione pubblica può fornire.

3) Il meccanismo del referendum abrogativo.

Presentato dal Governo Leone il 31 agosto 1968, il disegno di legge sul referendum è già stato discusso e approvato dal Senato della Repubblica ed è ora in attesa della discussione da parte della Camera dei Deputati. Dato l'interesse della Democrazia Cristiana alla approvazione della legge sul referendum, è comprensibile che già nel 1970 si possa ricorrere alle procedure previste dalla legge e che nel 1971 si possano avere le prime consultazioni popolari.

Il disegno di legge prevede le seguenti procedure per il referendum popolare e i seguenti tempi di attuazione:

a) promozione del referendum e raccolta delle cinquecentomila firme necessarie;

L'iniziativa della sottoscrizione popolare per la richiesta di referendum deve essere presentata da almeno dieci persone, iscritte nelle liste elettorali, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.

Di questa iniziativa sarà dato l'annuncio sulla Gazzetta Ufficiale.

Per la raccolta delle cinquecentomila firme, necessarie per la richiesta del referendum, dovranno essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli di carta bollata, i quali devono contenere al loro inizio la dichiarazione della richiesta del referendum con le indicazioni della norma che si intende abrogare.

Successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, i fogli dovranno, in ciascuna città e in ciascun paese in cui si raccolgono le sottoscrizioni, essere bollati e datati presso le segreterie comunali o le cancellerie degli uffici giudiziari.

La raccolta delle firme dovrà essere ultimata entro tre mesi della data apposta sui fogli in uno di questi uffici ed entro questo termine tutti i fogli dovranno essere consegnati dai promotori presso un apposito ufficio costituito presso la Corte di Cassazione.

Le firme devono essere autenticate da un notaio, da un cancelliere giudiziario della circoscrizione a cui appartiene il comune nelle cui liste è iscritto il sottoscrittore o dal segretario dello stesso comune. I fogli devono recare la data in cui avviene l'autenticazione. Accanto ad ogni firma devono essere indicati per esteso nome, cognome, luogo di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto.

Ai fogli devono essere allegati i certificati elettorali di tutti i sottoscrittori, da richiedersi al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto il sottoscrittore.

b) i tempi di attuazione del referendum:

La richiesta di referendum consiste nel deposito presso l'Ufficio della Corte di Cassazione delle cinquecentomila firme necessarie. Questo deposito dovrà essere effettuato dai promotori. Il disegno di legge prevede che le richieste di referendum possono essere avanzate ogni anno nel periodo dal 1º gennaio al 30 settembre, tranne nell'anno che precede la scadenza di una legislatura e nei sei mesi che seguono le elezioni politiche.

Alla scadenza del 30 settembre seguendo le procedure di accertamento della regolarità della richiesta e della sua ammissibilità.

Sulla regolarità della richiesta decide con una ordinanza l'Ufficio costituito presso la Corte di Cassazione entro e non oltre il 15 dicembre.

L'ammissibilità della richiesta viene invece decisa con sentenza dalla Corte Costituzionale, dopo aver esaminato la conformità della richiesta stessa al secondo comma dell'art. 75. La Corte Costituzionale dovrà decidere entro e non oltre il successivo 10 febbraio.

Il Presidente della Repubblica indirà successivamente il referendum, nei termini formulati dalla richiesta, in una delle domeniche comprese fra il 15 aprile e il 15 giugno.

4) Prime indicazioni organizzative.

Se la legge passerà nel corso del 1969, sarà quindi possibile all'inizio del 1970 promuovere la raccolta delle cinquecentomila firme e avanzare la richiesta di referendum. In questo caso la consultazione popolare sulla richiesta si avrebbe fra l'aprile e il giugno del 1971.

Dalla rapida esposizione del meccanismo previsto dalla legge, risultano evidenti le difficoltà che forze che non dispongono di grandi organizzazioni di massa dovranno affrontare e superare per giungere al referendum popolare. Dopo aver bloccato per venti anni l'attuazione di questo istituto, la Democrazia Cristiana si è decisa ad appoggiarlo in previsione della introduzione del divorzio, ma si è preoccupata di limitarne al massimo l'applicabilità soprattutto da parte di forze scarsamente organizzate e non rappresentate in Parlamento.

La norma più gravosa è certamente quella che fissa un termine di tre mesi per la raccolta delle firme. Il Partito Radicale non lascerà nulla di intentato per ottenere una modifica di questa norma e l'estensione del termine almeno a sei mesi. Un appello in questo senso sarà rivolto a tutti i partiti laici in vista della prossima discussione alla Camera. E' tuttavia necessario organizzarsi nella previsione che le norme previste dal disegno di legge non siano, come del resto già si è verificato al Senato, modificate dalla Camera dei deputati.

I tempi che abbiamo davanti non sono tempi lunghi se vogliamo procedere subito alla preparazione della campagna per il referendum. Abbiamo a disposizione i mesi che restano del 1969 e avremo a disposizione tre mesi nel 1970 per procedere alla raccolta delle firme.

E' quindi necessario che ogni radicale, ogni cittadino che intenda partecipare a questa iniziativa, iscritto ad altri partiti o non iscritto a nessun partito, ogni anticlericale, ogni divorzista consapevole di quanto precaria sarà la stessa introduzione del divorzio finché non sarà riveduta la legislazione concordataria, sappia con esattezza cosa sarà necessario fare per raggiungere l'obiettivo del referendum popolare per l'abrogazione del concordato.

Il Partito Radicale costituirà fin d'ora, sotto la responsabilità del Segretario Nazionale e della Giunta esecutiva, un comitato organizzatore della Campagna. Un appello sarà rivolto alla Lega Italiana per l'Istituzione del Divorzio, alla Associazione per la Libertà Religiosa, alla Associazione Italiana per l'Educazione demografica, alla Assemblea dei Gruppi spontanei per un Nuova Sinistra, e ad altre organizzazioni laiche e democratiche, perché aderiscano alla Campagna e collaborino alla raccolta delle cinquecentomila firme. Uguale appello rivolgiamo ai parlamentari dei partiti laici, a personalità indipendenti della politica e della cultura perché si uniscano in un comitato di sostegno della Campagna.

Il primo compito del Comitato promotore sarà quello di raccogliere le adesioni nel paese e di mettere a disposizione degli aderenti alcuni essenziali strumenti di organizzazione. La mancanza di mezzi finanziari, la scarsità di mezzi organizzativi rende però necessario il massimo di iniziativa e di collaborazione da parte di tutti gli aderenti.

Fin d'ora invitiamo pertanto i destinatari di questo appello a:

1) inviare la loro adesione presso il ``Comitato promotore della Campagna nazionale per il referendum abrogativo del Concordato'' - Partito Radicale, Roma - Via XXIV Maggio 7;

2) sollecitare presso le organizzazioni cui siano iscritti (delegazioni della LID, dell'ALRI, dell'AIED, gruppi spontanei, sezioni di partito, circoli culturali e di azione politica, comitati di base) il dibattito sulla iniziativa del Partito Radicale e l'adesione di queste organizzazioni;

3) raccogliere ed inviare al Comitato promotore indirizzari di possibili sottoscrittori del referendum;

4) promuovere ovunque è possibile dibattiti e tavole rotonde sulla abrogazione del concordato e sulla iniziativa del referendum.

Studieremo in un secondo tempo, luogo per luogo, le forme di organizzazione che saranno necessarie per la raccolta delle cinquecentomila firme.

Già ora tuttavia siamo in grado di prevedere quali saranno le principali difficoltà.

1) Tutte le firme dovranno essere raccolte e autenticate nel giro di tre mesi. Molte persone, altrimenti disposte a sottoscrivere la richiesta di referendum, troveranno difficoltà a farlo per le formalità della autenticazione. E' importante pertanto fin d'ora prendere contatto (e segnalare al Comitato promotore) con notai, ufficiali di stato civile, cancellieri che, aderendo alla iniziativa, siano disposti a facilitare l'espletamento delle formalità della autenticazione. In ogni caso sarà necessario prevedere e organizzare riunioni per l'espletamento di queste formalità in modo che il notaio o l'ufficiale di stato civile possano procedere contemporaneamente a più autenticazioni.

2) Per ogni sottoscrittore dovrà essere richiesto il certificato del Comune attestante la sua iscrizione nelle liste elettorali. Solo in parte e in casi davvero eccezionali questo potrà essere fatto da Roma (la richiesta dei certificati da Roma comporterebbe infatti un ulteriore allungamento dei tempi).

Sia per il reperimento delle persone disposte a sottoscrivere la richiesta del referendum, sia per la formalità della autenticazione, sia infine per la richiesta dei certificati di iscrizione alle liste elettorali non saranno necessarie molte persone né una organizzazione molto complessa. Saranno invece necessarie persone in grado di svolgere un lavoro semplice ed efficace di ricerca e di collegamento.

E sarà utile disporre di un recapito di lavoro, che potrà essere lo studio di un avvocato o di altro professionista, una stanza o una scrivania concessa da una organizzazione (circolo, sindacato, partito) o la stessa abitazione privata di uno degli aderenti.

3) La cifra di cinquecentomila firme è una cifra ingente, soprattutto tenendo conto dei tempi di attuazione della raccolta.

I prossimi mesi dovranno essere quindi mesi di ricerche per poter sapere entro il dicembre 1969 quale sforzo si potrà realizzare in ogni luogo, su quali aiuti e collaborazioni si potrà contare, quale sarà l'obiettivo che ciascuno potrà assicurare per la raccolta delle firme.

Si tratta soltanto di prime indicazioni organizzative che saranno concordate e precisate nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

"A questo scopo il Partito Radicale indice fin d'ora per il 20 e 21 settembre, in coincidenza con la ricorrenza della presa di Porta Pia, un convegno nazionale dei comitati di base che saranno costituiti nei prossimi mesi e delle organizzazioni aderenti".

Per far fronte alle necessità finanziarie, il Partito Radicale apre una sottoscrizione per la costituzione di un "fondo autonomo per la campagna" per il referendum abrogativo del concordato.

 
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