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Camera dei deputati - 19 giugno 1971
DIVORZIO: Referendum per l'abrogazione della Legge 1· dicembre 1970, n. 898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

SOMMARIO: Scheda sul referendum abrogativo della legge sul divorzio, promosso da un comitato presieduto da Gabrio Lombardi. Ordinanza della Corte di cassazione, sentenza della Corte costituzionale e parere del Consiglio di Stato

(IL REFERENDUM ABROGATIVO IN ITALIA: LE NORME, LE SENTENZE, LE PROPOSTE DI MODIFICA - CAMERA DEI DEPUTATI - QUADERNI DI DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO STUDI, Roma 1981)

"19 giugno 1971": presentazione della richiesta

"6 dicembre 1971": ordinanza Ufficio centrale Cassazione che dichiara legittima la richiesta

"25 gennaio 1972": sentenza n. 10 Corte costituzionale che dichiara la ammissibilità della richiesta

"27 febbraio 1972": D.P.R. di indizione del "referendum"

"28 febbraio 1972": D.P.R. di scioglimento anticipato delle Camere

"7-8 maggio 1972": elezioni per il rinnovo delle Camere

"24 febbraio 1973": parere Consiglio di Stato sull'applicazione dell'articolo 34 della legge sul "referendum"

"2 marzo 1974": D.P.R. di fissazione della data del "referendum"

"13-14 maggio 1974": svolgimento del "referendum"

voti attribuiti alla risposta positiva (sì) 13.157.558

voti attribuiti alla risposta negativa (no) 19.138.300

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Corte di cassazione - Ufficio centrale per il referendum

Ordinanza del 6 dicembre 1971

Sulla richiesta di "referendum" abrogativo della legge 1 dicembre 1970, n. 898 »Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio , presentata entro il 30 settembre 1971.

"Ritenuto in fatto e in diritto"

- che con verbale 16 gennaio 1971 del Cancelliere Capo di questa Corte Suprema quaranta cittadini iscritti nelle liste elettorali dichiararono alla Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione di voler promuovere, in base agli articoli 75 Costituzione, 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori per la richiesta di un "referendum" popolare avente come oggetto l'abrogazione totale della legge 1· dicembre 1970, n. 898 »Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio ;

- che tale iniziativa fu regolarmente annunciata dalla Corte suddetta con avviso nella "Gazzetta Ufficiale" n. 13 del 18 gennaio 1971;

- che successivamente, con verbale 19 giugno 1971 del Cancelliere della Corte suddetta, i Sigg. prof. Sergio Cotta, Francesco Guerrieri, prof. Gabrio Lombardi e Tommaso Mauro iscritti rispettivamente ai nn. 14, 20, 22 e 24 dei promotori, iscritti regolarmente nelle liste elettorali, riferendosi al verbale del 16 gennaio, presentarono formale richiesta del "referendum" sopraindicato, depositando, ai sensi dell'articolo 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352, 301 scatole-pacchi nelle quali dichiararono racchiusi fogli contenenti 1.370.134 firme di cittadini elettori per la Camera dei Deputati;

- che questo Ufficio centrale, in vista della complessità delle operazioni per ottenere la maggior precisione possibile del controllo - fino a stabilire l'eventuale ripetizione di firme e dei calcoli da farsi chiese di essere autorizzato dal Signor Primo Presidente di valersi della collaborazione del Centro elettronico di documentazione, esistente presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo di questa Corte Suprema di Cassazione, oltre che dei magistrati appartenenti all'Ufficio suddetto;

- che l'autorizzazione fu concessa con decreto del Primo Presidente, il quale con altro decreto mise a disposizione dell'Ufficio centrale i magistrati richiesti;

- che per le dette operazioni preliminari fu predisposto, d'accordo con il Presidente dell'Ufficio, dal Centro elettronico di documentazione un progetto, sottoposto all'Ufficio centrale e da questo approvato il 24 settembre 1971;

- che con tale progetto si disponeva una complessa elaborazione e trascrizione di dati su appositi supporti, da inserirsi in definitiva nell'ordinatore elettronico, elaborazione e trascrizione richiedenti come premessa indispensabile un esame preparatorio, da parte dei magistrati addetti, della regolarità o meno dei fogli e delle firme, da condursi secondo criteri uniformi fissati nel progetto e le istruzioni che di volta in volta l'Ufficio centrale avrebbe impartito;

- che il 30 settembre 1971 fu iniziata da parte del collegio e progressivamente svolta l'apertura dei plichi, la identificazione, mediante timbratura, dei fogli, e di pari passo venne eseguito l'esame preparatorio innanzi accennato;

- che fino al 23 ottobre 1971 furono aperti n. 149 plichi contenenti 75.877 fogli numerati e che, in vista dell'abbondanza del materiale sul quale era già possibile operare, l'apertura dei plichi fu sospesa, con riserva di riprenderla, ove il detto materiale già a disposizione si fosse rilevato insufficiente per il giudizio sulla legittimità della richiesta;

- che, ritenuto il carattere ordinatorio del termine di cui al terzo comma dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'Ufficio centrale, anche ai fini di chiarezza ed economia delle operazioni di propria competenza, decise di riservare all'esito del controllo diretto delle firme l'eventuale ordinanza di cui alla norma sopra menzionata;

- che in ventinove sedute tenute di regola di mattino e di pomeriggio dal 3 al 20 novembre l'Ufficio centrale ha proceduto direttamente all'esame definitivo e totale di tutti i fogli aperti e già esaminati nella fase preliminare, e inoltre a quello di trentadue fogli, che a tale fase non erano stati sottoposti e già sospesi dalla numerazione perché in ordine ad essi erano state chieste informazioni al Pretore di Voltri circa alcune peculiarità della vidimazione; e le informazioni sono pervenute nel frattempo;

- che in questo esame conclusivo, inteso soprattutto a conseguire con il maggior rigore possibile l'osservanza dell'unità dei criteri prefissati, l'Ufficio, pur confermando, nella grande maggioranza dei casi, il risultato dell'esame preparatorio, ne ha tuttavia modificato l'esito con 7.201 fogli, in tal guisa: 2.497 fogli ritenuti già irregolari, in tutto o in parte, sono stati ritenuti regolari in tutto o in maggior misura, con conseguente aumento delle firme valide in essi contenute; 4.309 fogli già ritenuti in tutto o in parte regolari sono stati invece giudicati irregolari in tutto o in maggior misura, con conseguente aumento delle firme invalide in essi contenute; per 395 fogli si sono avute variazioni in più e in meno;

- che due fogli, contenenti complessivamente dieci firme, sono stati trasmessi ai Procuratori della Repubblica competenti per eventuale promuovimento dell'azione penale;

- che un foglio, contenente dieci firme per la differenza di formulazione del quesito è stato ritenuto appartenere a diversa richiesta di "referendum" non presentata regolarmente, ed è quindi stato escluso dal computo;

- che il risultato definitivo - conformemente ai dati ricavati dall'elaboratore elettronico - su un totale di 718.081 firme, è il seguente:

a) firme regolari 642.205;

b) firme irregolari 75.193, delle quali:

n. 2 per irregolarità del foglio, in quanto non corrispondente, per dimensioni, alle prescrizioni di legge;

n. 9 per mancata o parziale indicazione dei termini del quesito;

n. 21.402 per mancata vidimazione (21.343) ed altre (59) irregolarità del foglio;

n. 310 per vidimazione di fogli da parte di pubblici ufficiali appartenenti ad uffici diversi da quelli previsti dalla legge;

n. 44 per irregolarità della data di vidimazione del foglio;

n. 4.247 per mancata o parziale autenticazione collettiva;

n. 1.898 per numero di firme maggiore di quelle autenticate;

n. 654 per incompetenza territoriale del pubblico ufficiale autenticante (cancellieri, segretari comunali, conciliatori);

n. 294 per mancanza completa di firma (alla quale si è equiparata la presenza di manifestazioni grafiche di evidente analfabetismo);

n. 16 per mancanza di cognome;

n. 61 per totale mancanza del nome;

n. 808 per divergenza tra nominativo indicato e firma;

n. 6.854 per mancanza del certificato elettorale;

n. 6.454 per irregolarità del certificato elettorale;

n. 6.696 per mancanza di dati richiesti;

n. 15.372 per divergenza tra i dati richiesti e quelli risultanti dal certificato elettorale;

n. 289 per mancata o parziale autenticazione di una o più firme e per mancata attestazione della dichiarazione di volontà di elettore analfabeta o impedito;

n. 9.138 per correzioni irregolari, apportate ai dati della richiesta, dopo la correzione dei certificati elettorali;

n. 645 per altre irregolarità;

c) firme replicate 683 (per coincidenza di generalità, data di nascita e comune elettorale);

- che le irregolarità in quanto attinenti ai requisiti del foglio, alla competenza dei funzionari vidimanti, agli atti di autenticazione, alle firme, alla manifestazione di volontà degli elettori analfabeti, non sono sanabili, giacché una eventuale sanatoria, equivarrebbe a una proroga dei termini di presentazione della richiesta, che sono perentorii;

- che in conseguenza della rilevata insanabilità delle irregolarità rilevate e soprattutto del raggiungimento del numero di firme regolari necessarie per la richiesta - che priva di ogni interesse giuridico i richiedenti, ai fini della relativa contestazione - l'Ufficio centrale ha ritenuto superfluo emettere l'ordinanza preliminare di cui all'articolo 32, comma terzo, della legge 25 maggio 1970, n. 352;

- che, essendosi raggiunto e superato il numero minimo di cinquecento mila firme voluto dalla legge, in base al numero dei fogli contenuti nei plichi finora aperti - mentre non occorre attendere l'esito delle indagini relative ai due fogli, inviati ai competenti Procuratori della Repubblica - l'operazione può dichiararsi chiusa, ogni ulteriore adempimento comportando un'attività che, oltre ad essere superflua, sarebbe sottratta senza plausibile motivo alle gravi e onerose funzioni istituzionali della Corte Suprema di Cassazione;

- che, in conclusione:

a) la richiesta è stata preceduta dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge;

b) che essa è stata presentata da soggetti che vi erano legittimati, perché facenti parte del numero dei promotori, e nel numero di quattro fra essi, mentre per la legge (art. 28) è sufficiente il numero di tre;

c) che il deposito è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di timbratura dei fogli regolari;

d) che la richiesta di abrogazione della legge 1· dicembre 1970, n. 898, è stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata, contenente le firme, di ciascun foglio;

e) che il numero definitivo delle firme valide esaminate è di 642.205 e supera il numero di cinquecentomila voluto dalla legge. Per questi motivi, letti gli articoli 75 della Costituzione, 8, 9, 27 e 31 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'Ufficio Centrale per il "referendum", dichiara legittima la richiesta di "referendum" popolare per l'abrogazione totale della legge 1· dicembre 1970, n. 898 »Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio e dichiara cessate le operazioni di sua competenza relative a questa fase del "referendum".

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Corte costituzionale

Sentenza 25 gennaio 1972, n. 10

La Corte costituzionale ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'articolo 75, secondo comma, della Costituzione, della richiesta di "referendum" popolare per l'abrogazione della legge 1· dicembre 1970, n. 898, recante »Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio .

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1972 il Giudice relatore Michele Fragali.

"Ritenuto in fatto":

Con ordinanza del 6 dicembre 1971, depositata il 9 successivo, l'Ufficio centrale per il "referendum" costituito presso la Corte suprema di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta di votazione popolare per l'abrogazione totale della legge 1· dicembre 1970, n. 898, concernente la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, presentata il 19 giugno 1971 dal prof. Sergio Cotta, dall'ing. Francesco Guerrieri, dal prof. Gabrio Lombardi e dal prof. Tommaso Mauro, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione: l'Ufficio non procedette oltre alle operazioni di sua competenza, dopo aver accettato la validità di 642.205 sottoscrizioni.

Il Presidente di questa Corte ha fissato per le deliberazioni conseguenziali il giorno 11 gennaio 1972.

Hanno presentato memorie la Lega italiana per il divorzio ed i promotori del "referendum".

"Considerato in diritto":

1. - Deve dichiararsi irricevibile la memoria prodotta dalla Lega italiana per il divorzio: il terzo comma dell'articolo 33 legge 25 maggio 1970, n. 352, permette di depositarne soltanto ai promotori del "referendum" e al Governo: gli uni come portatori della volontà di coloro che hanno sottoscritto la relativa istanza, l'altro quale rappresentante dello Stato nella sua unità, per assicurare, attraverso tale disciplina, le condizioni necessarie e sufficienti per un legittimo contraddittorio.

2. - In via preliminare dev'essere accertato che questa Corte sia stata legittimamente investita del giudizio sull'ammissibilità del "referendum".

E' dall'ordinanza emessa dall'Ufficio centrale suddetto che nasce per la Corte il potere-dovere di esercitare la competenza prevista dall'articolo 2, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; e soltanto dalla motivazione di tale ordinanza la Corte può desumere il modo di svolgimento delle operazioni commesse all'Ufficio menzionato.

Dall'ordinanza stessa risulta che l'Ufficio ha dichiarato conforme a legge la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge 1· dicembre 1970, n. 898, in riferimento alla quale il relativo procedimento era stato promosso, dopo aver insindacabilmente accertato il deposito di firme valide per un numero superiore a quello di 500.000, prescritto dall'articolo 75, primo comma, della Costituzione.

3. - Constatato ciò, a questa Corte, nella sede attuale, resta affidato soltanto il compito di verificare se la richiesta di "referendum" di cui si tratta riguardi materie che l'articolo 75, secondo comma, della Costituzione esclude dalla votazione popolare: l'articolo 2, primo comma, della citata legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e l'articolo 33, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, danno questo limitato oggetto al giudizio che deve seguire all'ordinanza dell'Ufficio centrale.

Il secondo comma del menzionato articolo 75 della Costituzione fa divieto di sottoporre a votazione popolare le leggi concernenti materie tributarie e di bilancio, amnistia ed indulto, autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Ora, la domanda di "referendum" di cui si tratta riguarda la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio; ed è perciò evidente che la legge a cui il "referendum" si riferisce, nel suo complesso e nelle singole sue disposizioni, non concerne materia rientrante tra quelle eccettuate dalla Costituzione.

Per questi motivi la Corte costituzionale

dichiara ammissibile la richiesta di "referendum" presentata il 19 giugno 1971 dalle persone sopra indicate, per l'abrogazione della legge 1· dicembre 1970, n. 898, dal titolo »Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio , dichiarata conforme a legge dall'ordinanza sopra citata.

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Consiglio di Stato - Commissione speciale

Parere emesso il 24 febbraio 1973

"Fatto".

La Presidenza del Consiglio dei Ministri con relazione del 30 gennaio 1973, premesso che la formulazione delle norme contenute nella legge 25 maggio 1970, n. 352 solleva gravi e complesse questioni sulla cui risoluzione sono stati prospettati da autorevoli studiosi pareri contrastanti, in ordine al "referendum" per l'abrogazione della legge sul divorzio, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sui seguenti punti:

1) da quale data debbano ricominciare a decorrere, ai sensi dell'articolo 34 della citata legge i nuovi termini del procedimento per il "referendum" dopo il periodo di sospensione conseguente all'anticipato scioglimento delle Camere ed in particolare se per giorno successivo alla data delle elezioni debba, nella specie, essere considerato l'8 maggio 1972, giorno successivo al 7 maggio in cui hanno avuto inizio le elezioni, ovvero il 9 maggio giorno successivo all'ultimo giorno di votazioni;

2) se sia necessario un nuovo decreto del Capo dello Stato per fissare la data di convocazione degli elettori o se invece basti una semplice individuazione da farsi con atto amministrativo non formale;

3) quale sia la data più prossima nella quale può essere tenuta la consultazione popolare in relazione agli adempimenti amministrativi richiesti per la consegna dei certificati elettorali e per la propaganda e tenuto conto della norma dell'articolo 34, comma 1, della citata legge n. 352 che limita la data di convocazione degli elettori ad una domenica compresa tra il 25 aprile ed il 15 giugno e se tale norma sia applicabile alla ipotesi in cui il procedimento riprenda il suo corso dopo la sospensione per effetto dello scioglimento delle Camere.

"Diritto".

Sulla prima questione, relativa alla data da cui debbono ricominciare a decorrere, ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 maggio 1970, n. 352, i nuovi termini del procedimento per il "referendum" abrogativo, non sembra doversi dare eccessivo peso alle parole usate dal legislatore. Il quale nel comma terzo dell'articolo 34 parla della »data della elezione senza tener conto che le votazioni per le elezioni politiche durano due giorni.

A tal riguardo ritiene il Consiglio che l'espressione »data della elezione accolta nell'articolo 34 della legge n. 352 non significa giorno della votazione ma piuttosto periodo durante il quale si svolge il procedimento elettorale mediante le votazioni.

Tale significato sembra anche il più aderente alla finalità della legge la quale vuole manifestamente, che si abbia un periodo di 365 giorni di sospensione di ogni attività relativa al "referendum" dopo le elezioni politiche. Occorre, pertanto, far decorrere il periodo di sospensione dal giorno successivo a quello nel quale le votazioni sono terminate.

Altrimenti opinando il periodo bianco, nel quale nessun atto relativo al "referendum" può essere legittimamente compiuto, invece di avere la durata di 365 giorni ne avrebbe una di 364 giorni.

Sulla seconda questione, e cioè sulla necessità di un nuovo decreto del Presidente della Repubblica di indizione del "referendum" ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge n. 352, si osserva che il decreto di indizione a suo tempo emanato non dovrà essere ripetuto. Difatti nessuna norma ne stabilisce la caducazione mentre, secondo i principi, un atto la cui efficacia è sospesa, mantiene la sua validità durante il periodo di sospensione, pur rimanendo quiescente la sua efficacia.

Sarebbe anzi contraddittorio ritenere che un decreto che il Presidente della Repubblica era tenuto ad adottare e che è destinato a dare impulso ad un procedimento di così grande rilevanza, nel quale gli atti successivi trovano il loro fondamento e la loro causa, possa essere considerato venuto meno implicitamente per effetto di una norma che dispone solo la sospensione del procedimento e prevede la ripresa della decorrenza di termini e quindi del procedimento sospeso.

E' da tenere presente, peraltro, che il decreto di indizione del "referendum" deve anche fissare, ed aveva in effetti fissato, per il tassativo disposto del comma 1 dell'articolo 24 della legge n. 352, anche la data del "referendum", originariamente stabilito l'11 giugno 1972.

Sembra evidente che, decorsa tale data per effetto della sospensione conseguente alle elezioni politiche, è necessario fissarne un'altra e tale fissazione non può avvenire che nella stessa forma con cui era stata fissata la prima e cioè con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, come il citato articolo 34 tassativamente prescrive tanto per la indizione del "referendum" che per la fissazione della data relativa.

Ciò, del resto, riguarda anche fondamentali esigenze di certezza non solo per gli elettori, ma anche per i vari organi dello Stato che devono partecipare al complesso procedimento, nonché per l'esatta determinazione dei termini previsti dalla legge per varie operazioni essenziali.

Per quanto, in particolare, riguardo la determinazione della nuova data del "referendum", il Consiglio osserva, innanzi tutto, che il "referendum" previsto dall'articolo 75 Cost., secondo il preciso disposto dall'articolo 34 della legge n. 352, si può tener solo in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno. La norma è chiarissima, non prevede possibilità di deroga ed essendo l'unica norma che disciplina in modo rigido la data del "referendum" abrogativo, deve necessariamente applicarsi sia nel caso di indizione del "referendum", sia in quello di determinazione di una nuova data dopo la sospensione.

Quali che siano le ragioni che hanno indotto il legislatore a limitare il periodo in cui può aver luogo il "referendum", questi motivi non possono non valere nel caso in cui deve essere determinata una nuova data a seguito di sospensione del procedimento per effetto dello scioglimento delle Camere o di una di esse.

Invero, in mancanza di un diverso criterio nella legge, cessata la sospensione, il "referendum" abrogativo nel riprendere il suo corso non può non seguire la disciplina tipica per esso prevista; né potrebbe avere giustificazione un ricorso alla procedura ed ai termini stabiliti per il "referendum" di revisione costituzionale dall'articolo 15 della stessa legge n. 352, data la diversa struttura e funzione che hanno le due specie di "referendum", solo occasionalmente disciplinate insieme dalla stessa legge.

Che poi il Presidente della Repubblica non possa adottare il decreto di fissazione della data delle elezioni prima della cessazione del periodo di sospensione non può essere dubbio, trattandosi di un atto del procedimento essenziale per la ripresa delle operazioni le quali debbono rimanere sospese sino al 365· giorno successivo a quello delle elezioni per le Camere che - come è noto - si sono completate l'8 maggio 1972.

E', quindi, inaccettabile la tesi di coloro che sostengono l'applicabilità al caso di ripresa delle operazioni del secondo comma del citato articolo 15 della legge, il quale prescrive che la data della votazione può essere fissata in una domenica compresa tra il 50· ed il 70· giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione del "referendum", norma compresa nel I titolo della legge, relativo al "referendum" costituzionale.

Né detta norma può ritenersi richiamata dall'articolo 40, il quale dispone che per quanto non previsto dal II titolo si osservano in quanto applicabili le norme di cui al titolo I, perché il "referendum" abrogativo per quanto riguarda i termini ha una sua precisa normativa che non rende né necessario né legittimo il ricorso ad altra norma dettata per una diversa fattispecie.

D'altro canto, in mancanza di una diversa disposizione, la semplice sospensione del procedimento non può incidere sui termini connessi strettamente alla specie di "referendum".

Pertanto i termini di cui all'articolo 34, comma 2, relativi al "referendum" abrogativo, riprendono a decorrere il 365· giorno successivo all'8 maggio, ultimo giorno delle elezioni politiche e quindi la sospensione cessa il 9 maggio 1973.

Ora, poiché l'ultima domenica antecedente al 15 giugno 1973 cade il 10 giugno, rimangono 30 giorni utili per alcune operazioni tassativamente imposte dalla legge, tra le quali devono essere ricordate:

a) la compilazione e consegna dei certificati elettorali, i quali, ai sensi dell'articolo 18 debbono essere compilati entro il 30· giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il "referendum" e debbono essere consegnati agli elettori entro il 40· giorno dalla pubblicazione medesima e cioè nei dieci giorni successivi alla loro compilazione.

Ammettendo che il Presidente della Repubblica emani il decreto di fissazione della nuova data della consultazione popolare il primo giorno utile e cioè il 9 maggio e che in questo stesso giorno il provvedimento venga pubblicato, mentre i termini per la compilazione dei certificati potrebbero essere rispettati perché dal 10 maggio, giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto presidenziale, al 9 giugno intercorrono appunto 30 giorni, non potrebbe essere rispettato il termine per la consegna dei certificati che deve avvenire, a norma dell'articolo 18, entro il 40· giorno dalla pubblicazione medesima e quindi nella specie sino al 19 giugno;

b) la facoltà degli elettori di ritirare i certificati non recapitati a domicilio che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18, può essere esercitata a decorrere dal 45· giorno successivo alla pubblicazione del decreto di nuova fissazione della data del "referendum" e, nella attuale situazione, a partire dal 23 giugno, dopo che è decorsa l'ultima domenica nella quale potrebbe essere effettuato il "referendum";

c) la propaganda relativa allo svolgimento del "referendum" di cui all'articolo 52 della legge, che è consentita dal 30· giorno antecedente a quello della votazione e che per poter essere effettuata abbisogna, sempre secondo l'articolo citato, che i partiti ed i gruppi politici entro il 34· giorno antecedente alla data della votazione facciano istanza alla Giunta Municipale per ottenere l'assegnazione degli spazi prescritti.

Anche questa norma non avrebbe possibilità di essere attuata perché, pur ammettendo che il "referendum" abbia luogo l'ultima domenica prima del 15 giugno, il 34· giorno antecedente alla data della votazione, che è l'ultimo giorno nel quale potrebbe essere presentata la richiesta di assegnazione degli spazi necessari per la propaganda elettorale, cadrebbe il 7 maggio, quando ancora, per le ragioni già dette, non può essere emanato il decreto del Presidente della Repubblica che fissa la data della votazione.

La tesi che considera la compilazione e consegna dei certificati atti preparatori e la facoltà degli elettori di ritirare i certificati non recapitati, nonché la facoltà dei partiti e gruppi politici di svolgere propaganda, atti estrinseci al procedimento, non sembra accettabile, ove si consideri che essi sono essenziali al raggiungimento delle finalità del "referendum", quale manifestazione di democrazia diretta, contribuendo ad assicurare la partecipazione informata e cosciente degli elettori e la libera manifestazione del pensiero da parte del corpo elettorale e dei partiti politici.

Appunto perciò il procedimento elettorale deve essere considerato come costituito non solo dagli atti con i quali le autorità esercitano i loro poteri, ma anche da quelli con i quali i membri del corpo elettorale, i partiti ed i gruppi politici esercitano i diritti e le potestà loro conferiti dalla legge per lo stesso fine, in conformità alla Costituzione democratica della Repubblica.

Il Consiglio non ignora che tesi contrarie sono state sostenute da alcuni autori ma non ritiene di poterle condividere per le ragioni che emergono dagli argomenti sopra esposti.

Né ritiene che possa aver peso l'osservazione per cui ove il "referendum" abrogativo, voluto dal costituente a tutela della volontà popolare, venisse rinviato al 1974 verrebbe elusa la volontà del legislatore il quale ha stabilito una procedura e dei termini a preciso scopo di evitare che il Governo possa rinviare a suo piacimento la votazione.

E' chiaro, infatti, che anche questa osservazione non può essere valutata prescindendo dalla disciplina positiva che la legge ha dato al procedimento e dalle limitazioni e dai termini stabiliti per esso.

Ora la legge n. 352 del 1970, come si è visto, non si è preoccupata solo di evitare che il "referendum" possa essere rinviato eccessivamente, ma ha voluto contemperare due diverse ed opposte esigenze, quella di non lasciare arbitri gli organi dell'Esecutivo di stabilire con assoluta discrezionalità la data della consultazione popolare e quella di evitare che al "referendum" si possa ricorrere con eccessiva facilità o, come si legge nella relazione della I Commissione permanente al Senato, di evitare che il "referendum" diventi uno strumento per congelare l'attività legislativa delle Camere e di turbamento della vita del Paese.

Per queste ragioni il legislatore ha creduto di limitare entro termini precisi l'esercizio del "referendum" onde porre - sono ancora parole della relazione al Senato - un valido freno ad un uso eccessivo e non responsabile dell'istituto.

Ed ugualmente infondata è la tesi per cui la legge non vieta che durante il periodo di sospensione possano essere adottati atti relativi al "referendum" poiché questa si limita a prescrivere solo che nel periodo bianco non debbano decorrere termini.

Trattasi, in realtà, di un semplice sforzo dialettico poiché è di generale cognizione che la sospensione dei termini comporta necessariamente che nessun atto del procedimento possa essere compiuto, mentre una sospensione dei termini che non portasse anche alla sospensione di tutti gli atti del procedimento sarebbe una mera finzione che toglierebbe alla sospensione il suo effetto naturale ed essenziale.

Le conclusioni del Consiglio rimangono, pertanto, ferme.

 
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