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Partito radicale del lazio - 1 gennaio 1976
STATUTO DEL PARTITO RADICALE DEL LAZIO [1976 *]
(Carte Teodori)

SOMMARIO: E' l'articolato, diviso per paragrafi (3) e sottoparagrafi, dello Statuto adottato dal partito regionale al momento della sua costituzione. Si presume sia stato elaborato e reso funzionante nel 1976 [si veda nota].

(I PARTITI ITALIANI TRA DECLINO E RIFORMA, a cura di Carlo Vallauri, ESTRATTO - BULZONI EDITORE 1987)

1. - Il Partito regionale del Lazio:

1.1. E' un organismo politico autonomo federato al Partito Radicale federale, costituito dalla federazione delle Associazioni radicali, degli iscritti al partito, delle Associazioni e gruppi non radicali aderenti a livello regionale, nei modi previsti dallo statuto del Partito Radicale federale, all'art. 3.

1.2. I rapporti tra il partito regionale ed il Partito Radicale federale s'intendono regolati dallo statuto vigente del Partito Radicale federale.

1.3. I finanziamenti del partito regionale provengono: dalle quote e contributi individuali degli iscritti, dalle quote delle associazioni radicali e non radicali federate, da altri contributi non di pertinenza del Partito Radicale federale, in relazione a specifiche attività ed iniziative, dai proventi di particolari attività ed iniziative proposte dal segretario e/o dal tesoriere. Il Partito Regionale è tenuto ad amministrare i propri proventi finanziari attenendosi a scritture contabili redatte con criteri di analiticità; tali criteri sono proposti dal tesoriere ed approvati dal Consiglio Federativo. I bilanci sono pubblici. Il partito non ammette cariche retribuite.

2. - Gli organi del Partito Regionale del Lazio

2.1. Il Congresso

2.1.1. E' l'organo deliberativo del partito; stabilisce gli orientamenti e l'indirizzo politico del partito regionale, fissandone gli specifici obiettivi e precisandone i settori di attività.

2.1.2. Il Congresso ordinario ha luogo ogni anno, entro e non oltre la seconda decade del mese di dicembre, ed è obbligatoriamente convocato dal segretario del Partito regionale, entro il 15 novembre.

2.1.3. Il Congresso straordinario può essere convocato dal segretario del Partito regionale, dal consiglio federativo regionale con la maggioranza assoluta dei suoi membri, da un terzo degli iscritti da almeno sei mesi.

2.1.4. Il Congresso è costituito dagli iscritti e dai delegati delle associazioni e gruppi di non radicali federati al partito regionale. Il numero dei delegati è stabilito dal Consiglio Federativo Regionale.

2.1.5. Il Congresso è aperto a chiunque, anche ai non iscritti, con diritto di parola e di iniziativa, con la sola esclusione del diritto di voto.

2.1.6. Le deliberazioni adottate con la maggioranza dei 3/4 dei presenti, sono vincolanti per le associazioni radicali. Divengono del pari vincolanti, le deliberazioni adottate a maggioranza semplice, qualora sulle stesse si sia successivamente espresso il consiglio federativo regionale, con maggioranza dei 2/3.

2.1.7. Il Congresso:

2.1.7.1. Elegge il segretario; questi propone una giunta, che viene a sua volta ratificata dal congresso.

2.1.7.2. Elegge un numero di membri del consiglio pari al numero delle associazioni radicali esistenti nella regione.

2.1.7.3. Elegge il tesoriere.

2.1.7.4. Approva il bilancio consultivo, presentato dal tesoriere.

2.2. Il Consiglio Federativo:

2.2.1. Si riunisce in via ordinaria una volta al mese, ed in via straordinaria, per autoconvocazione della maggioranza assoluta dei suoi membri, per convocazione del segretario. La convocazione contiene l'ordine del giorno.

2.2.2. Esprime parere sulle iniziative per l'attuazione dei deliberati del congresso che abbiano ottenuto la maggioranza dei 3/4.

2.2.3. Si pronuncia sui deliberati del Congresso che abbiano avuto la maggioranza semplice. Tale parere diviene vincolante se adottato con la maggioranza dei 2/3.

2.2.4. Si pronuncia su iniziative non trattate al Congresso. ove la pronuncia sia espressa a maggioranza dei 2/3 gli organi del partito dovranno darle attuazione.

2.2.5. Il Consiglio federativo:

2.2.5.1. Propone e ratifica con la maggioranza dei 2/3 accordi elettorali per le elezioni amministrative e politiche, salvo decisioni vincolanti del congresso federale;

2.2.5.2. Esprime parere circa l'operato dei comitati appositamente costituiti per la formazione delle liste elettorali;

2.2.5.3. Esprime parere sulle iniziative di politica finanziaria che gli siano state sottoposte dal tesoriere;

2.2.5.4. Approva il regolamento e l'ordine del giorno del congresso. Presenta al congresso una propria relazione;

2.2.5.5. Garantisce la circolazione delle informazioni all'interno del partito.

2.2.6. Il Consiglio Federativo:

2.2.6.1. Elegge nel suo seno un presidente. Nel caso di dimissioni del Presidente esprime parere sulle medesime. Provvede alla elezione di un nuovo segretario su proposta del nuovo segretario alla reintegrazione dei membri della giunta, laddove, per dimissioni o impedimenti sopraggiunti ciò si renda necessario.

2.3. Il Segretario

2.3.1. Il segretario è il responsabile dell'attuazione della politica del Partito regionale del Lazio, secondo la mozione del congresso regionale e le pronuncie del consiglio federativo; la giunta coadiuva il segretario nell'esecuzione dei compiti statutari.

2.3.2. Coordina le attività delle Associazioni per le iniziative di comune interesse.

3 - Chiunque può assistere alle riunioni degli organi del partito regionale, senza il diritto di parola.

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NOTA

[* La data del documento è solo presunta. Non è stato infatti possibile accertare il momento in cui lo statuto del Pr del Lazio è stato effettivamente approvato. Unico punto di riferimento documentale attualmente acquisito è la mozione del XVII Congresso del Pr - 1976 - in cui si dà atto della costituzione di 13 partiti regionali fra cui quello del Lazio - segretario Angiolo Bandinelli]

 
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