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Camera dei deputati - 30 giugno 1977
TRIBUNALE MILITARE: Referendum per l'abrogazione del R. D. 9 settembre 1941, n. 1022 - Ordinamento giudiziario militare

SOMMARIO: Scheda sul referendum abrogativo del tribunale militare, promosso dal Partito radicale. Ordinanza della Corte di cassazione.

(IL REFERENDUM ABROGATIVO IN ITALIA: LE NORME, LE SENTENZE, LE PROPOSTE DI MODIFICA - CAMERA DEI DEPUTATI - QUADERNI DI DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO STUDI, Roma 1981)

"30 giugno 1977": presentazione della richiesta

"6 dicembre 1977": ordinanza Ufficio centrale Cassazione che dichiara legittima la richiesta

"2 febbraio 1978": sentenza n. 16 Corte costituzionale che dichiara inammissibile la richiesta (pubblicata sopra a p. 300)

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Corte di cassazione - Ufficio centrale per il referendum

Ordinanza del 6 dicembre 1977

Sulla richiesta di "referendum" abrogativo del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022: »Ordinamento giudiziario militare .

"Si omette la prima parte di questa ordinanza e delle altre emanate nella stessa data che - con le ovvie modifiche derivanti dalla diversità dei dati di fatto citati - è del tutto simile alla prima parte dell'ordinanza sulla richiesta di" referendum "abrogativo della legge 22 maggio 1975, n. 152, pubblicata sopra per intero".

Considerato che il compito dell'Ufficio centrale si esaurisce tutto nella verifica della legittimità formale della proposta di "referendum", implicante il riscontro del rispetto dei limiti modali e temporali di questa;

- che, relativamente all'oggetto del "referendum", spetta a questo Ufficio esclusivamente constatare se l'atto considerato è una legge o un atto normativo avente forza di legge e se al riguardo è intervenuta abrogazione legislativa o sentenza di annullamento della Corte costituzionale;

- che è demandato, invece, alla Corte costituzionale il giudizio sulla ammissibilità del "referendum ratione materiae", e correlativamente l'individuazione dei limiti di questo giudizio e della sua eventuale estensibilità, oltre le testuali previsioni dell'articolo 75 comma secondo Cost., rispetto alle leggi costituzionalmente obbligatorie ovvero essenziali per il funzionamento dell'ordinamento democratico;

- che non spetta pertanto all'Ufficio prendere posizione sulla ammissibilità della proposta in quanto diretta all'abrogazione dell'intero ordinamento giudiziario militare di pace che potrebbe essere considerato legge costituzionalmente obbligatoria;

- che nella specie è indubbio il carattere di atto con forza di legge del decreto di approvazione dell'Ordinamento giudiziario militare; che al riguardo non sono intervenuti atti di abrogazione né pronunce di annullamento della Corte costituzionale.

Per questi motivi, letti gli articoli 75 Cost., 8, 9, 27 e 32 legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive abrogazioni;

l'Ufficio Centrale per il "referendum" dichiara legittima la richiesta di "referendum" popolare sul seguente quesito: »Volete voi l'abrogazione del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022: ``Ordinamento giudiziario militare''? .

Dichiara cessate le operazioni di sua competenza relative a questa fase del "referendum".

 
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