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Pannella Marco, Bonino Emma, Faccio Adele, Mellini Mauro - 7 febbraio 1978
Proposta di legge costituzionale in materia di elettorato attivo e passivo

SOMMARIO: Il testo della proposta di legge costituzionale presentata dai deputati radicali per la riduzione dell'età necessaria per votare ed essere eleggibili al Senato (da 25 anni a 21 per l'elettorato attivo; da 40 a 35 per l'elettorato passivo).

VII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI N. 2043

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei Deputati

PANNELLA, BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI

"Presentata il 7 febbraio 1978"

Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione.

Norme in materia di elettorato attivo e passivo

Colleghi Deputati! - Con l'entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39, l'elettorato attivo per la Camera dei deputati, già riconosciuto a tutti i cittadini che avessero compiuto il ventunesimo anno di età, è stato esteso con l'abbassamento dell'età necessaria al raggiungimento del diciottesimo anno di età. Tale estensione non ha richiesto modifica della Costituzione, in quanto l'articolo 48, primo comma della Carta assicura il diritto di elettorato attivo a "tutti i cittadini uomini e donne che abbiano raggiunto la maggiore età", così che la modifica della disposizione di cui all'articolo 2 del codice civile relativa, appunto alla fissazione della maggiore età comporta immediati ed automatici riflessi costituzionali.

La Carta costituzionale fissa invece con disposizioni autonome, senza rinvio o riferimento a norme ordinarie, il diverso limite di età per l'attribuzione sia dell'elettorato attivo per il Senato della Repubblica (venticinque anni, articolo 58, comma primo) sia per l'elettorato passivo per la Camera (articolo 56 comma secondo, modificato dall'articolo 1 legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2) e per quello per il Senato (articolo 58 comma secondo). Questa normativa è rimasta invariata e di conseguenza l'originario assetto dell'elettorato attivo e passivo dei due rami del Parlamento ha subito una modificazione in termini non omogenei relativamente alle diverse età stabilite per il conseguimento dei diversi diritti. In particolare ne è risultata allargata la "fascia" dell'elettorato attivo non esteso anche al Senato nonché aumentato il divario tra l'età in cui si consegue l'elettorato attivo rispetto a quello passivo per la Camera.

L'abbassamento del limite di età di cui all'articolo 56 comma terzo della Costituzione (modificato con legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 articolo 1) e di quelli di cui rispettivamente ai commi primo e secondo dell'articolo 58, appare quindi come una logica conseguenza della nuova normativa in fatto di maggiore età, un modo per razionalizzare l'asseto generale dell'elettorato attivo e passivo. A ciò si aggiunga che l'abbassamento dell'età stabilito per conseguire l'elettorato passivo sia per la Camera che per il Senato può rappresentare un contributo e una indicazione per un afflusso di più fresche energie nei consessi elettivi, in particolare nel Senato della Repubblica.

Chiediamo per la presente proposta di legge l'urgenza ai sensi dell'articolo 69 del regolamento.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Sono eleggibili a deputato tutti gli elettori che alla data delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età".

Art. 2.

L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto i trentacinque anni di età nel giorno delle elezioni".

 
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