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Archivio Partito radicale
Gruppo parlamentare radicale - 1 marzo 1978
REFERENDUM ORDINE PUBBLICO COSTITUZIONE: (34) Appendice II - Assassinio della Costituzione?
Libro bianco a cura del Gruppo parlamentare radicale

("REFERENDUM ORDINE PUBBLICO COSTITUZIONE", Rispondono i giuristi. Atti del convegno giuridico organizzato dal gruppo parlamentare radicale - A cura di Ernesto Bettinelli e Luca Boneschi - Tascabili Bompiani, marzo 1978)

APPENDICE

CAMERA DEI DEPUTATI

GRUPPO PARLAMENTARE RADICALE

ASSASSINIO DELLA COSTITUZIONE?

LIBRO BIANCO

SOMMARIO

REFERENDUM (1)

Proposta di legge del Pci (Colonna, Iotti) di modifica alla L. 25 maggio 1970, n. 352. Commento del gruppo parlamentare radicale.

REFERENDUM (2)

Proposte di legge costituzionale DC (Bianco), Psdi (Preti), Pci (Colonna, Natta). Osservazioni del gruppo parlamentare radicale.

REFERENDUM (3)

Bozza di disegno di legge per le elezioni del Parlamento Europeo. Bozza di disegno di legge per il raggruppamento delle elezioni amministrative. Osservazioni del gruppo parlamentare radicale.

ORDINE PUBBLICO

Disegno di legge contenente disposizioni in materia penale e di prevenzione. Osservazioni del gruppo parlamentare radicale.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Legge 12 gennaio 1977 (Modificazioni alla legge 26 luglio 1975 nn. 354, sull'ordinamento penitenziario e all'art. 385 del codice penale). Osservazioni del gruppo parlamentare radicale.

CUSTODIA PREVENTIVA

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

ORDINE PUBBLICO

PROCEDURA PENALE

Decreto legge 30 aprile 1977 n. 151 (Cause di sospensione della durata della custodia preventiva); Legge 8 agosto 1977, n. 532 (Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario); Legge 8 agosto 1977, n. 533 (Disposizioni in materia di ordine pubblico); Legge 8 agosto 1977, n. 534 (Modificazioni al codice di procedura penale). Osservazioni del gruppo parlamentare radicale.

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ORDINAMENTO PENITENZIARIO

(legge)

LEGGE 12 GENNAIO 1977, N. 1.

Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e all'articolo 385 del codice penale.

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

.

NORMA MODIFICATA

capo VI

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E REMISSIONE DEL DEBITO

Art. 47.

"Affidamento in prova al servizio sociale"

Allorché alla pena detentiva inflitta non segua una misura di sicurezza detentiva e la pena non superi un tempo di due anni e sei mesi ovvero di tre anni nei casi di persona di età inferiore agli anni ventuno o di persona di età superiore agli anni settanta, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

L'affidamento al servizio sociale, non si applica quando il condannato abbia precedentemente commesso un delitto della stessa indole ed in ogni caso è escluso per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Art. 8.

Il quarto e il sesto comma dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

.

.

NORMA MODIFICATA

Art. 69.

"Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza"

Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministero le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.

Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Sovraintende all'esecuzione della misure di sicurezza personali non detentive.

Approva, con ordine di servizio, un programma di ordinamento di cui al terzo comma dell'articolo 13 e, nel corso del suo svolgimento, impartisce le disposizioni che ritiene opportune in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi dei condannati e degli internati, nonché al fine della loro rieducazione.

Decide, con ordine di servizio, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:

a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, le questioni concernenti la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;

b) l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.

Provvede, con ordinanza, sull'affidamento al servizio sociale dei sottoposti alla libertà vigilata, sulla remissione del debito di cui all'articolo 56, sui permessi e sulle licenze, nonché in ordine ai trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 11 ed ai ricoveri di cui allo articolo 148 del codice penale.

Esprime motivato parere sulle proposte di grazia formulate dai consigli di disciplina.

Svolge, inoltre, le funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi, adottando i relativi provvedimenti con il procedimento e le forme ivi previste.

(Osservazioni del Gruppo Parlamentare Radicale)

Art. 4.

La norma si pone in contrasto con gli articoli 3, 27, comma III e 25, comma II della Costituzione.

Col richiamo al principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, giacché di determina una disparità di trattamento tra condannati di più gravi reati (quali, ad es., quelli puniti con l'ergastolo) e i condannati per rapina, estorsione e sequestro di persona.

Col richiamo ai principi di rieducazione e di reinserimento sociale del condannato, sanciti dall'art. 27, comma III della Costituzione, giacché le esclusioni dell'art. 47 creano, sulla base di una presunzione , una categoria di condannati esclusi tassativamente dalle forme di esecuzione della pena, alternative alla detenzione.

Col richiamo al principio in base al quale , sancito dall'art. 25, comma II della Costituzione, dal momento che, instaurandosi un nuovo regime di espiazione della pena (affidamento in prova o semilibertà), si escludono da tale regime una categoria di condannati: quelli cioè che alla epoca del commesso reato, non essendo in vigore la norma, ne ignoravano, evidentemente, la portata e la limitazione.

Delle questioni sopra indicate è già stata investita la corte Costituzionale, con ordinanza emessa il 18 aprile 1977, dal Tribunale per i minorenni di Roma.

Art. 8.

La modifica (che, peraltro non trova spiegazione alcuna nella relazione al Disegno di legge e che non è stata presa nemmeno in considerazione nella discussione in Commissione) elimina il potere-dovere del Magistrato di sorveglianza di , disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni degli dei condannati e degli internati, limitando la sfera di applicazione dei .

Col richiamo all'art. 27 comma III, della Costituzione e 24 comma I, in base al quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, non prevedere o, peggio, eliminare la competenza di un qualunque Magistrato che sovraintende, in modo esclusivo o comunque pertinente e immediato sui modi di espiazione della pena, e che non abbia a tutelare gli del condannato e dell'internato, significa, da una parte vanificare ogni discorso sul trattamento, sul reinserimento sociale, ecc. (che si nutre proprio dell'attuazione dei diritti costituzionali del condannato), dall'altra significa accentuare l'aspetto meramente punitivo della detenzione, affidata all'arbitrio incontrollato e incontrollabile della P.A.

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CUSTODIA PREVENTIVA

(legge)

DECRETO-LEGGE 30 aprile 1977, n. 151.

Cause di sospensione della durata della custodia preventiva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare le cause di sospensione della durata della custodia preventiva;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia:

DECRETA:

Art. 1.

Il sesto comma dell'art. 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

.

Art. 2.

Dopo l'art. 432 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente articolo:

.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1977.

LEONE

ANDREOTTI - BONIFACIO

Visto il "Guardasigilli": Bonifacio

(Osservazioni del Gruppo Parlamentare Radicale)

Consta di due articoli, il primo dei quali determina i casi di sospensione dei termini massimi, stabiliti dall'art. 272 c.p.p., di carcerazione preventiva in corso di causa, scaduti i quali l'imputato deve essere liberato. Il secondo articolo stabilisce che il giudizio nei confronti dell'imputato, per il quale i termini suddetti vengono sospesi, sia separato da quello degli altri coimputati, consentendo che contro di essi si proceda immediatamente mentre quello contro il primo viene rinviato.

Il primo articolo è un autentico guazzabuglio giuridico, mettendo insieme, per considerarle come cause di sospensione del termine di carcerazione preventiva e quindi in danno dell'imputato, fatti come l'osservazione psichiatrica (che o rappresentano una esigenza istruttoria o, se non rispondono a tale esigenza, dipendono da errore, insipienza, o addirittura da arbitrio dell'inquirente) o il rinvio per legittimo impedimento dell'imputato (che se è legittimo non gli può essere addebitato come causa del venir meno di una garanzia della sua libertà personale), o il rinvio a richiesta sua o del difensore (richiesta che per essere accolta deve pur essere giustificata, perché altrimenti sarebbe addebitabile al giudice che ha concesso il rinvio). Ma il caso più grave di sospensione previsto da questo articolo è quello consistente nel . Esso fu introdotto sotto l'impressione delle vicende delle e traduce in

norma generale con estrema grossolanità e con conseguenze che vanno ben oltre quelle vicende, espedienti escogitati come rimedio per il tentativo di impedire la celebrazione di quei processi. Sta di fatto che l'impossibilità di formare i collegi è frequentissima e non dipende certo da violenze e minacce, ma dalla cattiva organizzazione degli uffici, dalla scarsezza dei giudici, e talvolta dalla loro poltroneria, situazioni che danno tutti luogo, una volta che il giudice non è presente, a .

Inoltre l'articolo, disponendo una deroga alla sospensione del termine ci carcerazione per il caso che il rinvio, ecc. sia disposto per dal giudice, introducendo un elemento di discrezionalità fondato su di un'assurda distinzione tra esigenze istruttorie indispensabili ed esigenze effettive ma non indispensabili, da individuare come tali prema che l'attività istruttoria abbia avuto esito, in quanto il giudice deve dichiararlo tale al momento del rinvio richiesto per tale incombenza.

Tale rilievo, unito a quello che la norma introduce l'assurdo e contraddittorio concetto di provvedimento ottenuto (perché evidentemente dovuto) dall'imputato ma a lui per il fatto di averne avuto diritto e di essersene avvalso, comporta una violazione delle due norme costituzionali relative al diritto alla difesa (art. 24, comma 2·) ed alla determinazione dei limiti massimi di custodia preventiva (art. 13, ultimo comma) che debbono essere determinati dalla legge e non da provvedimento del giudice. In sostanza l'imputato viene messo in condizione di dover rinunziare a far valere il suo legittimo impedimento a presenziare al dibattimento, a chiedere rinvio per esigenze istruttorie (sia pure non manifestamente ), cioè a valersi di facoltà relative alla sua difesa, o altrimenti a rinunziare alla garanzia del termine massimo della sua carcerazione preventiva. L'aver messo in tale correlazione l'applicazione di due norme costituzionali, comporta la violazione di entrambe.

L'articolo 2 del decreto stabilisce l'obbligo della separazione dei giudizi, salvo eccezionali esigenze di , nel caso di rinvio o la sospensione riguarda solo alcuni di più coimputati. La norma, a parte le considerazioni generali sull'abuso della separazione, comporta una inammissibile incidenza della condotta difensiva di alcuno degli imputati sulle sorti del processo di altri, giacché la separazione incide su tutta la condotta processuale con conseguenze anche assai gravi sul regime delle prove.

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ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

(legge)

LEGGE 8 agosto 1977, n. 532.

Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 56 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 58 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 67 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

.

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 380 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

.

Art. 5.

L'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

.

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

.

Art. 7.

Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano anche in materia penale.

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1· gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Art. 9.

Salva la disposizione dell'articolo precedente, la composizione del collegio resta invariata nei procedimenti penali per i quali, alla data del 1· gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, è già stato dichiarato aperto il dibattimento, a meno che non sia intervenuto provvedimento di rinvio a tempo indeterminato a norma dell'articolo 432 del codice di procedura penale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti si osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI - BONIFACIO

Visto il "Guardasigilli": Bonifacio

(Osservazioni del Gruppo Parlamentare Radicale)

La legge in questione dispone la riduzione del numero dei membri dei collegi giudicanti delle Corti d'Appello e della Corte di Cassazione, l'abolizione dell'obbligo della firma delle sentenze da parte di tutti i magistrati componenti del collegio (riducendolo a quello della firma da parte del presidente e dell'estensore) e l'abolizione della presenza del P.M. in camera di consiglio nelle deliberazioni della Cassazione Civile.

Si tratta di provvedimenti suggeriti dall'intento di reperire un maggior numero di magistrati per costituire più collegi giudicanti e di semplificare ed accelerare l'iter formale della redazione delle sentenze.

In realtà il primo intento è del tutto illusorio. Non è riducendo il numero dei componenti del collegio che si possono costituire più collegi e trattare più cause, poiché altre sono le strozzature del meccanismo giudiziario. Inoltre diminuendosi il numero dei magistrati del collegio si riduce la possibilità di ottenere atteggiamenti più aperti ed indipendenti, favorendo invece atteggiamenti conformisti e giuochi di potere dei dei collegi e degli uffici.

L'abolizione della firma da parte di tutti i giudici non è un rimedio ad un inconveniente, ma il rimedio ad una delle conseguenze appariscenti di un inconveniente che resta ed è di per sé gravissimo: l'assenteismo di molti giudici, che si fanno vedere rarissimamente nei loro uffici (soprattutto in Cassazione), oppure la mera occasionalità dell'aggregazione dell'aggregazione di giudici ad un collegio giudicante. Eliminando tale conseguenza si aggravano le condizioni che consentono l'imperversare di questi inconvenienti, facendo della collegialità una mera finzione. E' il caso di ricordare che nei Tribunali e nelle Corti che funzionano bene ed in cui i magistrati sono assidui ed affiatati la firma delle sentenze non ha mai rappresentato un problema, né ha determinato ritardi.

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ORDINE PUBBLICO

(legge)

LEGGE 8 agosto 1977, n. 533.

Disposizioni in materia di ordine pubblico

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, dopo le parole: , sono aggiunte le seguenti:

.

La disposizione del primo comma dell'articolo 1 della citata legge 22 maggio 1975, n. 152, si applica altresì ai reati di furto e rapina aggravati, previsti dall'articolo 4 della presente legge.

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

Il contravventore è punito con l'arresto da sei a dodici mesi e con l'ammenda da lire centocinquantamila a lire quattrocentomila.

Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza>.

Art. 3.

Nel corso del procedimento per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, nonché per quelli previsti dagli articoli 241, 285, 286, e 306 del codice penale e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, l'autorità giudiziaria dispone sempre, con decreto motivato, il sequestro dell'immobile, che sia sede di enti, associazioni o gruppi, quando in tale sede siano rinvenuti armi da sparo, esplosivi o ordigni esplosivi o incendiari, ovvero quando l'immobile sia pertinente al reato. Non può essere nominato custode dell'immobile sequestrato l'indiziato o l'imputato dei reati per cui si procede né persona aderente agli enti, associazioni o gruppi suddetti.

Nella flagranza del reato, gli ufficiali di pubblica sicurezza precedono allo stesso modo trasmettendo, nelle quarantotto ore, il processo verbale all'autorità giudiziaria, indicata nel primo capoverso dell'articolo 238 del codice di procedura penale.

Quando il provvedimento è definito con sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dell'immobile di cui al primo comma, se appartenente al condannato.

Nel corso del procedimento il giudice deve disporre la restituzione dell'immobile sequestrato non appartenente all'imputato a chi provi di averne diritto, sempre che il mantenimento del sequestro non sia necessario per il procedimento.

Art. 4.

Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice penale è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire centomila a lire quattrocentomila. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, o dall'articolo 625, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7, del codice penale la pena è della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire duecentomila a lire seicentomila.

La pena stabilita nella prima parte dell'articolo 628 del codice penale è aumentata della metà se l'agente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto nelle armerie, ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi. In tal caso, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dello stesso articolo 628, la pena è della reclusione da dieci a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni.

Art. 5.

Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugni 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le rispettive successive modificazioni, e della legge 18 aprile 1975, n. 110, relative alla detenzione e al porto delle armi, non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione il cui impiego è previsto, per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare, da disposizioni legislative o regolamenti, previo riconoscimento ed omologazione dei materiali stessi nelle sedi competenti.

Restano ferme le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Nell'ambito dei porti la fornitura dei materiali di cui al primo comma è assicurata, senza le autorizzazioni di pubblica sicurezza prescritte per il commercio delle armi e degli esplosivi, dai provveditori e fornitori navali all'uopo designati dal capo del compartimento marittimo, previo parere favorevole del prefetto competente per territorio.

Il Ministro della marina mercantile determina i criteri da seguire per le designazioni di cui al comma precedente e redige la lista nazionale dei provveditori e fornitori abilitati al commercio nei porti degli strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione, curandone l'aggiornamento e informando di ogni variazione il Ministro per l'interno.

I soggetti indicati nel terzo comma, oltre ad adottare le cautele prescritte, per il commercio delle armi e la minuta vendita di prodotti esplodenti, delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti, sono obbligati a tenere costantemente aggiornati i registri di cui agli articoli 35, primo e secondo comma, e 55, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Per gli effetti del presente articolo possono essere tenuti in deposito, senza licenza, quantitativi di materiali esplodenti non eccedenti i limiti indicati nell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

La vendita di materiali di cui ai precedenti commi deve essere effettuata su esibizione dei documenti relativi alle navi e alle imbarcazioni e la stesura, limitatamente agli strumenti lanciarazzi, dei prescritti moduli di rilevazione ai fini del censimento delle armi per i servizi del competente schedario nazionale delle armi comuni da sparo.

Ferme restando le altre prescrizioni in cui al comma precedente, l'esibizione del documento relativo ai natanti non è richiesta per l'acquisto, nei quantitativi minimi prescritti, degli artifizi da segnalazione regolamentari quando l'acquirente dichiari, sotto sua responsabilità e per iscritto, di essere in possesso di natante il quale non è previsto titolo d'identificazione.

Chiunque, al fine di ottenere fraudolentemente il materiale di cui al comma precedente, effettua false dichiarazioni è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.

Dai documenti relativi alle navi e alle imbarcazioni o da separate dichiarazioni, da esibirsi in sede di controlli, devono risultare gli elementi identificativi degli strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione nonché le date dei singoli acquisti, secondo specifiche attestazioni dei soggetti abilitati al commercio degli stessi materiali.

Per il rifornimento di strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione nei limiti prescritti per le dotazioni delle navi non sono richieste autorizzazioni di polizia ai fini della esportazione.

In caso di denuncia all'autorità giudiziaria, per accertate infrazioni, a richiesta delle competenti autorità di pubblica sicurezza, il Ministero delle marina mercantile dispone la sospensione temporanea dell'iscrizione nella lista di cui al quarto comma del soggetto abilitato alla vendita dei materiali di specie e, in caso di condanna definitiva, la cancellazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977.

LEONE

ANDREOTTI - BONIFACIO - COSSIGA

Visto il "Guardasigilli": Bonifacio

(Osservazioni del Gruppo Parlamentare Radicale)

Questa legge rappresenta un aggravamento della legge Reale.

L'art. 2 modifica, dilatandone la portata, l'art. 5 di tale legge, che considerava reato l'uso di caschi protettivi e della copertura da parte di chi partecipa a pubbliche manifestazioni.

E' punito ora anche l'uso di mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento diverso dalla copertura del volto con la istituzione di un sindacato di pertinenza dell'abbigliamento. L'uso di caschi e travestimenti è punito anche indipendentemente dalle manifestazioni purché avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico e senza giustificato motivo. Quando vi siano manifestazioni pubbliche è punito tale uso non solo da parte di chi vi partecipi ma anche da parte di chi vi assista, transiti, ecc., anche indipendentemente dalla sussistenza o meno di un giustificato motivo. E' da notare che trattandosi di contravvenzione si prescinde dal dolo o dalla colpa, sono violati gli artt. 2 (diritti inviolabili dell'uomo), 16 (libertà di circolazione), 17 (libertà di riunioni senz'armi), 27 (responsabilità penale personale). Con l'articolo 3 il sequestro delle sedi di associazioni, enti e gruppi è obbligatorio ogni volta che siano rinvenute armi, indipendentemente da chi ve li abbia lasciate (ad esempio: armi lasciate

dagli assalitori di una sede) ed indipendentemente dalle necessità istruttorie o di assicurare il risarcimento del danno, ecc., così come disposto in linea generale dall'art. 377 c.p.p. Obbligatorio è anche il sequestro di sede di gruppi, associazioni, ecc., a reati di sovversione, saccheggio, strage, banda armata, ecc. (quindi anche se taluni immobili siano oggetto di tali attività delittuose, es.: la sede della Banca dell'Agricoltura per l'attentato eversivo del 12 dicembre 1969).

L'obbligo della motivazione, data l'obbligatorietà del provvedimento, diviene una pura formalità. E' istituita una discriminazione tra le associazioni, i gruppi, gli enti e gli altri soggetti (S.p.A., singoli privati, ecc.). E' conferito tale potere anche alla Polizia, travolgendo implicitamente ogni garanzia in ordine delle perquisizioni, ecc.

E' fatto incentivo alla provocazione, alle simulazioni, ecc.

Sono violati gli artt. 3 (parità dei cittadini come singoli e nelle formazioni sociali), 14 (inviolabilità del domicilio), 18 (diritto di associazione in partiti), 111 (motivazione dei provvedimenti giudiziari), 27 (carattere personale della responsabilità penale).

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PROCEDURA PENALE

(legge)

LEGGE 8 agosto 1977, n. 534.

Modificazioni al codice di procedura penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

"Titolo I"

Modificazioni al codice di procedura civile

Art. 1.

Il capoverso dell'articolo 39 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

Se si tratta di reato permanente la competente appartiene al giudice del luogo in cui ebbe inizio la consumazione.

Se si tratta di reato continuato è competente il giudice del luogo in cui fu commesso il reato più grave o in caso di pari gravità il primo reato>.

Art. 2.

Dopo l'articolo 48 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

.

Art. 3.

Dopo l'articolo 144 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

.

Art. 4.

L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

- Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indiziato o dell'imputato, che no sia detenuto né internato in uno stabilimento per misure di sicurezza, lo invita a dichiarare uno dei luoghi indicato nella prima parte dell'articolo 169, o ad eleggere domicilio per le notificazioni. Della dichiarazione o dell'elezione, ovvero del rifiuto di compierle, è fatta menzione nel processo verbale.

Fuori della suddetta ipotesi, l'invito a fare la dichiarazione o l'elezione prevedute dalle disposizioni precedenti, è formulato mediante il primo atto che, attribuendo all'imputato tale qualità, gli venga notificato nelle forme di cui agli articoli 166 e seguenti. L'imputato è altresì avvertito che, in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o dell'elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato. Il luogo dichiarato o eletto deve essere comunicato alla cancelleria o alla segreteria dell'autorità che precede, con dichiarazione raccolta a processo verbale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata in entrambi i casi da un notaio o da persona autorizzata. La comunicazione può essere fatta anche alla cancelleria del pretore del luogo ove si trovi l'imputato; in tale caso il cancelliere trasmette immediatamente la comunicazione alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio precedente.

L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo o l'imputato che deve essere dimesso da uno stabilimento dove era stato internato per misura di sicurezza, al momento della scarcerazione o della dimessione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto dal direttore dell'istituto o dello stabilimento. Il direttore iscrive le dichiarazioni ricevute nel registro indicato nell'articolo 80 e ne dà immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria che ha disposto la scarcerazione o la dimessione.

Ogni mutazione del luogo dichiarato o del domicilio eletto deve essere comunicata dallo indiziato o dall'imputato all'autorità che procede con le forme prevedute dal primo capoverso. Finché l'ufficio procedente non abbia ricevuto al comunicazione sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedente dichiarato o eletto.

Salvo quanto disposto dal primo capoverso, se mancano o sono insufficienti o inidonee la dichiarazione o l'elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede e con immediato avviso al difensore.

Si provvede nello stesso modo quando le notificazioni sono divenute impossibili nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma del primo capoverso.

Art. 5.

L'articolo 172 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

.

Art. 6.

Il capoverso dell'articolo 185 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

Tutte le altre nullità prevedute dal presente articolo sono rilevabili anche d'ufficio, ma non possono essere più rilevate, né dedotte, quando si sono verificate nell'istruzione, dopo che siano state compiute le formalità d'apertura del dibattimento o, se si sono verificate nel giudizio di primo o di secondo grado o in quello di rinvio, dopo che sia stato definito il grado successivo del giudizio>.

Art. 7.

Dopo il primo capoverso dell'articolo 303 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

Se il pubblico ministero non presenta le sue richieste entro cinque giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito, il giudice istruttore assume ugualmente i provvedimenti che ritiene necessari.

Il termine di cui al capoverso precedente può essere prorogato per giustificati motivi, per non più di una volta>.

Art. 8.

L'articolo 304-"quater" del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Negli altri casi ai difensori è immediatamente comunicato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della comunicazione.

Il giudice può, a domanda dei difensori e per giusta causa, prorogare il termine per una sola volta e per il tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile.

Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal giudice, a norma delle disposizioni precedenti, i difensori hanno facoltà di presentare istanze concernenti gli atti suddetti, nei modi stabiliti dall'articolo 145.

Il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti e dei processi verbali menzionati nella prima parte sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore, e può provvedere sulle cose sequestrate ai sensi della prima parte dell'articolo 372.

Il difensore dell'imputato ha pure diritto di avere copia del mandato notificato od eseguito>.

Art. 9.

Dopo l'articolo 348 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

.

Art. 10.

L'articolo 414 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

.

Art. 11.

Dopo l'articolo 450 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

.

"Titolo II"

Disposizione transitorie

Art. 12.

Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano ai processi in corso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Nei procedimenti in corso di istruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora si riscontri l'esistenza di una delle situazioni previste dall'articolo 2, l'autorità giudiziaria competente ordina l'immediata separazione dei procedimenti riuniti.

Art. 14.

Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore, della presente legge, si applicheranno per le notificazioni le disposizioni degli articoli 4 e 5, se l'ufficio che procede avrà invitato l'imputato, con apposita comunicazione, notificata nelle forme di cui agli articoli 166 e seguenti, a fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, avvertendolo che, in mancanza o in caso di insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione, il luogo in cui la comunicazione gli è stata notificata sarà quello in cui saranno eseguite le successive notificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977.

LEONE

ANDREOTTI - BONIFACIO

Visti il "Guardasigilli": Bonifacio

(Osservazioni del Gruppo Parlamentare Radicale)

Queste legge consta di 14 articolo e comporta un grave sconvolgimento all'attuale sistema processuale penale, senza tener conto adeguato degli indirizzi della riforma di esso in corso con la elaborazione del nuovo codice, anche perché talune innovazione che esso comporterà, avulse dal loro contesto generale ed inserite in questa ennesima novella, finiscono col conseguire significati ed effetti diversi.

Si consideri l'art. 1 che, tenendo presente, al solito, particolari inconvenienti relativi a casi più sensazionali (sequestri di persona, rapine seguite da omicidi, ecc.), stabilisce che la competenza per i reati permanenti e continuati appartiene al giudice del luogo dove il reato permanente ha avuto inizio (e non dove esso è cessato) e dove è stato commesso il primo reato (e non l'ultimo). La norma applicata alla generalità dei casi comporterà per la maggioranza di essi inconvenienti più gravi di quelli limitati a singoli episodi, cui intende porre rimedio. Tra l'altro essa è destinata a sconvolgere l'equilibrio della distribuzione del lavoro tra i Tribunali Militari Territoriali per la massa dei reati permanenti di loro competenza (diserzione, mancanza alla chiamata) e per la particolare collocazione dei reparti e dei Tribunali.

L'art. 2, generalizzando una tendenza che già si era fatta strada in altre leggi per così dire speciali (armi, ecc.), stabilisce che non si tiene conto della connessione tra i procedimenti, anche se si tratta di coimputati dello stesso reato, quando si tratti di reati commessi da arrestati, detenuti, da persone sorprese in flagranza o nei confronti delle quali la prova è evidente.

La norma è di eccezionale portata. Essa privilegia la rispetto alla . Ad esempio: per colpire un po' più rapidamente gli esecutori materiali presto individuati, rende più difficile colpire i mandanti. E' evidente infatti che la separazione dei procedimenti reca intralci, difficoltà, disparità e contraddittorietà di provvedimenti ed addirittura di giudicati, perdite di tempo, duplicazione di attività processuali, di spese, ecc.

Essa inoltre affida la determinazione della competenza ad una valutazione soggettiva ed estrinseca non del fatto ma della situazione processuale, anzi, dell'apparenza, allo stato di essa, violando il principio della certezza della competenza, ossia del sancito dall'art. 25, comma 1·, della Costituzione.

Ma ne discendono per gli imputati altre gravissime conseguenze. Anzitutto tale norma mal si concilia con la nuova formulazione dell'art. 81 c.p. che prevede che possano essere puniti come reato continuato anche più fatti di per sé costituenti reati diversi. Procedendosi separatamente per ciascuno di essi presso giudici diversi, indipendentemente dalla connessione ed in funzione della , dipenderà dal fatto che l'accusa contesti o meno la continuazione sin dall'inizio, se possa o meno applicarsi tale norma in caso di condanna a tutto beneficio dell'imputato. Ciò comporta una evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione (disparità di trattamento) dell'art. 24, n. 2 (diritto alla difesa) e 25, n. 2 (predeterminazione, con legge, della norma incriminatrice e determinatrice dell'entità della pena).

E' da notare che in Commissione Giustizia (cui in sede legislativa sbrigativamente fu rimesso il disegno di legge in questione) fu riconosciuta la violazione del principio della parità di trattamento, ma, , si rinunziò a porvi rimedio attribuendo almeno al giudice dell'esecuzione la facoltà di applicare la norma nella continuazione, raccomandando semplicemente un futuro esame della questione.

Altra gravissima derivazione dell'obbligo della separazione dei processi, malgrado la connessione, è la disposizione contenuta nell'art. 3 che stabilisce che nei casi in cui si procede separatamente nei confronti di imputati dello stesso reato e di reati connessi, è consentita l'acquisizione e la lettura degli atti di un processo, anche se non definito con sentenza irrevocabile, nell'altro processo. Il che da una parte comporta complicazioni, perdite di tempo, confusioni; dall'altra determina gravissime lesioni del diritto alla difesa (art. 24, comma 2·, Cost.), in quanto fa sì che un'attività rilevante ai fini della sorte di un imputato sia volta in un processo in cui egli non è presente non è parte né è rappresentato né ha difensore.

Ma ancora più grave è un'altra conseguenza, sancita dall'art. 9, che consente si sentire l'imputato nei confronti del quale si procede separatamente, nell'altro processo a carico di altre persone imputate dello stesso reato o di altri reati connessi. Egli sarà assistito da un difensore, ma da un difensore che non conoscerà assolutamente nulla del processo, delle parti, dei giudici in mezzo ai quali si troverà il suo assistito imputato-testimone, che peraltro potrà vedere la sua deposizione allegata agli atti del processo a suo carico. L'articolo II stabilisce che la citazione del coimputato in veste di testimone è ammessa, oltre che in istruttoria, anche in dibattimento.

La separazione dei giudizi nei confronti di più coimputati dello stesso reato o di reati connessi può, per disposizione contenuta nell'art. 9, essere disposta anche quando il procedimento sia giunto alla fase del dibattimento ed anzi in tale fase la separazione può essere disposta solo che . L'organicità e al completezza dell'accertamento della verità sono palesemente sacrificati ad una semplice apparenza della prospettiva di un risultato un po' più rapido, purchessia nella direzione più facile.

Una norma non meno grave, se riguardata nelle sue ultime conseguenze rispetto ad una serie di casi che possono verificarsi e quotidianamente si verificano, è quella contemplata nell'art. 4. Esso stabilisce che le notificazioni degli atti del procedimento, dopo che l'imputato o l'indiziato abbiano ricevuto la prima notificazione o siano intervenuti al primo atto processuale, avvengano nella residenza o nel domicilio che in quelle occasioni sono stati invitati a dichiarare o ad eleggere.

L'imputato e l'indiziato sono obbligati a comunicare, con dichiarazione presa a verbale dal Cancelliere dell'ufficio che procede o con lettera raccomandata con firma autenticata da notaio ad esso diretta, ogni variazione di residenza o di domicilio, altrimenti le notificazioni si considerano validamente effettuate nel luogo della prima dichiarazione, qualunque ne sia l'esito reale.

C'è da notare che un gran numero di procedimenti vengono archiviati senza che nulla più ne sappia l'indiziato. Per questi il cui fa riferimento tale norma, può essere stato, magari, una delle tante perquisizioni a tappeto, o una comunicazione giudiziaria compiuti o emessi nel corso di un procedimento dimenticato poi per lungo tempo, o lasciato vagare da un ufficio giudiziario all'altro della penisola!

Chi è stato una volta indiziato, dovrebbe ricordarsi, magari per anni di informare l'ufficio procedente, che sarà difficilissimo individuare o soltanto sapere se ancora esiste come tale. Emigranti, emarginati, pendolari, persone poco pratiche delle complicazioni e delle lungaggini della giustizia saranno d'ora in avanti esposte al rischio di processi in loro contumacia.

E' evidente che, se anche non formalmente violato, è certamente intaccato e vanificato nella pratica (e nella possibilità di efficace realizzazione) il diritto alla difesa garantito dall'art. 24, n. 2 della Costituzione. E tutto ciò quando forse basterebbe riordinare il servizio degli Ufficiali giudiziari per ridurre grandemente gli inconvenienti delle mancate notificazioni e garantire l'effettivo risultato di esse.

L'art. 6 limita drasticamente le nullità insanabili e pone limiti alla rilevabilità delle altre nullità. Ne consegue una restrizione del diritto alla difesa ed, in ultima analisi una prevedibile tendenza ad una maggiore disinvoltura nell'osservanza di certe norme processuali di cui la nullità insanabile è la più drastica sanzione, con danno gravissimo per quegli imputati che non possono permettersi una difesa accorta, diligente ed agguerrita.

Analoghe considerazioni potrebbero farsi circa le disposizioni contenute nell'art. 8, che modifica il regime del deposito degli atti a disposizione dei difensori.

 
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