Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
sab 23 nov. 2024
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Archivio Partito radicale
Bettinelli Ernesto - 15 marzo 1978
DAI REFERENDUM AL PLEBISCITO
di Ernesto Bettinelli

SOMMARIO: Il PR ha sempre avuto fiducia nello strumento del referendum, promuovendo due progetti referendari. La nuova sentenza della Corte costituzionale ha sancito l'episodicità dell'uso del referendum, limitando il metodo democratico. C'è ormai una convenzione tacita contro i referendum, anche da parte del PCI. La Corte costituzionale, quale organo di chiusura, indicando la necessità di modificare lo strumento referendario, ha preceduto il Parlamento. L'adesione della Corte al regime porta alla manipolazione del consenso.

(ARGOMENTI RADICALI, BIMESTRALE POLITICO PER L'ALTERNATIVA, Febbraio-Marzo 1978, n. 6)

"Chi - non noi - è sempre stato favorevole a "giurisdizionalizzare" i momenti di più ampio scontro politico e sociale, può censurare certo la sentenza del giudice costituzionale, non disconoscerne il magistero. Chi ha mostrato di voler ricorrere al referendum abrogativo, non in via di eccezione, ma come a strumento normale di azione politica, dovrebbe essere più cauto nel valutare una decisione che restituisce una serietà compromessa al referendum stesso, costruendo con ciò un riparo contro tentazioni demolitrici".

Così Gulliver, su "Rinascita" (27 gennaio 1978) predica e commenta, con la soddisfatta ma immutata severità del gigante che, non senza fatica e apprensioni, è infine riuscito a prevalere su un nano assai molesto, la tanto discussa ma inappellabile sentenza della Corte costituzionale che ha pronunciato l'inammissibilità delle quattro più significative richieste di referendum abrogativi presentate dai radicali. E che, quindi, ha irrimediabilmente affossato uno dei progetti politici più ambiziosi che mai partito, dal 1948 ad oggi, abbia avuto l'"ardire" di proporre: eliminare in sol colpo, e per di più per voto popolare, dall'ordinamento repubblicano la pesante eredità della legislazione e della codificazione fascista, allo scopo di creare le indispensabili premesse per una piena espansione dei "nuovi" contenuti di civiltà, di libertà, di democrazia accolti dalla Carta di cui quest'anno ricorre (e degnamente si festeggia) il XXX anniversario dell'entrata in vigore.

Ho aperto queste note con la citazione dell'anonimo (ma sicuramente autorevole) corsivista di "Rinascita", non solo per rendere - in deroga a un costume militaresco che esigerebbe il contrario - l'omaggio del perdente ai compagni comunisti che tanto hanno fatto per pervenire alla caduta dei referendum e che nella sentenza della Corte hanno trovato conferma alle loro tesi; ma anche perché, in fin dei conti, il redazionale del settimanale del PCI coglie bene le dimensioni della disfatta delle ipotesi radicali.

E' infatti del tutto vero che i promotori dei referendum erano illuministicamente convinti non tanto e non solo dell'imparzialità del supremo organo di garanzia costituzionale, ma anche della sua istituzionale insensibilità e estraneità alle suggestioni delle vicende politiche contingenti ed ai problemi relativi all'equilibrio tra i dominanti gruppi politici. Ed è del pari vero che il partito radicale, fin dal momento della sua rifondazione, ha considerato il ricorso al referendum abrogativo e, più in generale, anche agli altri mezzi di democrazia diretta, come strumenti privilegiati e "normali" di intervento politico, essendo, se mai, da ritenersi se non eccezionale almeno episodica la partecipazione alle competizioni elettorali e, conseguentemente, l'attività politica svolta negli organi rappresentativi, all'interno delle istituzioni. Proprio perché la funzione storica e i compiti che i radicali si sono (o si erano) prefissi sono quelli di rivelare le contraddizioni della realtà sociale sottostante al Pala

zzo, assumendo come parametro soprattutto (ma non esclusivamente) i temi dei diritti civili, ed attorno ad esse suscitare spontanee aggregazioni e mobilitazioni di cittadini, idonee a influire sul comportamento dei partiti della sinistra storica ed a ribaltare, o comunque mettere in discussione, la graduatoria delle loro preferenze programmatiche e dei loro obiettivi immediati.

La strategia referendaria del P.R.

La centralità della strategia referendaria fu ben delineata fin dall'XI (ma in verità il 1· della nuova stagione radicale) congresso nazionale di Torino (novembre 1972). Nella mozione conclusiva assai chiaramente si spiega la volontà di un impiego massiccio del referendum abrogativo in questi termini: "Per ogni fondamentale diritto civile disatteso, per ogni ritardo di un quarto di secolo nell'attuazione del patto costituzionale, per ogni legge reazionaria imposta contro la democrazia, contro i diritti dell'uomo, i diritti dei lavoratori e dei cittadini, il ricorso alla volontà popolare ed alla forza liberatrice (e costituzionale) delle masse democratiche è la sola misura che possa essere vincente, unificante, alternativa". Il mezzo della democrazia diretta per il perseguimento delle grandi mete del rinnovamento istituzionale deve costituire il naturale contrappeso alla corporativizzazione del Parlamento, incapace di impostare le grandi riforme per la defascistizzazione (sostanziale) del Paese: "Il legislati

vo, da vent'anni, ha approvato decine di migliaia di leggi corporative, con l'esplicito consenso dell'opposizione parlamentare democratica, qualificandosi così come vera ed "efficiente" camera delle corporazioni, incapace di abrogare in pari tempo le poche decine di leggi più smaccatamente incostituzionali e fasciste, di produrre grandi leggi democratiche, di attuare in un quarto di secolo la Costituzione, di votare e di far attuare riforme".

Nelle successive assisi congressuali (Roma, luglio 1973; Verona, novembre 1973), il primo progetto referendario si precisa e nella verifica dei gruppi e dei movimenti che ad esso aderiscono (extraparlamentari, corrente di sinistra del PRI, oltre a una "positiva attenzione" di importanti componenti socialiste) e nei contenuti (si propone l'abrogazione delle leggi concordatarie anche in materia matrimoniale, dei più significativi articoli del codice penale Rocco, dei codici e della giurisdizione militare, delle norme sull'ordine dei giornalisti, delle norme limitative della "libertà d'antenna").

Da questo momento l'organizzazione e la crescita del P.R. diventano un tutt'uno inscindibile con l'iniziativa referendaria che viene a costituire la giustificazione storica della "nuova" presenza radicale sullo scenario politico italiano.

Il fallimento del primo progetto, in seguito al venir meno, nel corso della campagna di raccolta delle firme, delle adesioni e dell'impegno pratico innanzi promessi da parte dei movimenti extraparlamentari non ha causato cadute nella strategia referendaria radicale, né ha provocato sbandamenti o smagliature nella capillare - per se ancora non sufficiente - organizzazione di comitati locali che si era venuta formando. In effetti il mancato conseguimento delle sottoscrizioni necessarie per le otto richieste di referendum è stato ampiamente bilanciato nello stesso periodo dal largo successo dei "no" nella prima consultazione referendaria della Repubblica, quella sulla legge Fortuna: con quell'insieme di reazioni a catena che un simile esito determinerà a breve scadenza nel tradizionalmente statico panorama politico italiano. Dunque, si era dimostrata vera e verificata per la prima volta l'ipotesi radicale delle potenzialità destabilizzanti insite nelle consultazioni referendarie sui grandi temi. Logico, quindi,

che anche al Congresso di Milano (novembre 1974) la problematica del referendum e dei referendum fosse ancora confermata come il "leit-motiv" dell'azione radicale: "... il primo diritto civile da conquistare e da attuare è il diritto al referendum, come diritto di partecipazione dei cittadini e del popolo al processo legislativo... L'iniziativa popolare di massa per la raccolta delle firme per referendum abrogativi è uno strumento essenziale anche per sostenere l'azione riformatrice delle forze democratiche in Parlamento, per spezzare le resistenze clerico- fasciste, per interrompere la paralisi legislativa delle Camere che si manifesta puntualmente ogni volta che sono in gioco questioni di libertà".

La riuscita del progetto radicale

Se pure anche il secondo progetto referendario promosso dal PR non andò completamente in porto (per quanto concerne le richieste abrogative della legge Reale, delle leggi concordatarie, dell'ordinamento penale militare), egualmente la primavera del 1975 si chiuse positivamente, nel momento in cui si erano raccolte 800 mila firme per l'abrogazione del reato d'aborto e nel momento in cui una tale campagna aveva una volta di più dimostrato la capacità aggregante della democrazia diretta (in favore del referendum sull'aborto si era espresso "quasi" ufficialmente il PSI, le cui articolazioni periferiche diffusamente aderirono e lavorarono nei comitati locali).

E' stata sicuramente l'esperienza di una tale campagna che ha permesso ai radicali di superare a livello politico e a livello organizzativo la soglia che consente a una formazione politica di poter non solo impostare e proporre, ma anche gestire direttamente il proprio progetto politico: nel caso del PR, il pieno successo nella richiesta di referendum contro le leggi fasciste, autoritarie, corporative. E nella mozione approvata al congresso di Firenze (novembre 1975) la percezione di questo dato è evidente: il voto del 15 giugno alle elezioni amministrative è una conseguenza del referendum del 12 maggio 1974; il prossimo referendum sull'aborto sarà il presupposto per un'affermazione delle sinistre forse decisiva e unificante. Ecco allora che in questa prospettiva occorre, in via principale, difendere una simile votazione popolare contro tutte le tentazioni di compromessi parlamentari. Il congresso di Firenze comunque non dimentica affatto l'iniziale programma di "raffica" di referendum contro le leggi portan

ti del regime, ma deve tener conto, oltre che delle particolari condizioni politiche, anche di limiti istituzionali (non possono essere depositate richieste di referendum nell'anno precedente alla scadenza delle Camere). In ogni caso la fedeltà al metodo della democrazia diretta è assicurata dalla decisione di raccogliere un milione di firme con una iniziativa legislativa popolare su un progetto articolato, la "Carta delle libertà", che intende essere l'enunciazione di quei valori democratici, libertari e socialisti clamorosamente negati dal blocco delle leggi autoritarie, delle quali appunto si era cercato innanzi di richiedere l'abrogazione per referendum.

Come è noto, il sopravvenuto scioglimento anticipato delle Camere impedirà una mobilitazione popolare puntuale attorno al progetto radicale. Ma è egualmente significativo che la "Carta delle libertà" viene a costituire nella mutata evoluzione politica il programma elettorale del partito che riesce "su queste basi" ad entrare in Parlamento. E il buon successo elettorale (tenendo conto delle condizioni di partenza) è la definitiva conferma della sua maturità politica e organizzativa di portare autonomamente a termine il pacchetto dei referendum.

Dunque, nonostante l'"episodio" del conseguimento di 4 seggi alla Camera dei deputati, il congresso di Napoli (novembre 1976) si pone in coerente continuità con quanto già deciso negli anni precedenti: "... compito prioritario del P.R. deve essere quello di portare a compimento le lotte intraprese da anni contro le strutture e le leggi fasciste per la piena attuazione della Costituzione"; e per realizzare tale scopo il ricorso al referendum è considerato come "l'unico strumento".

Il resto è cronaca recentissima. Nella primavera del 1977 vengono raccolte circa 700 mila firme per ognuna delle 8 richieste abrogative (sul Concordato, su 97 disposizioni del codice penale, sul codice penale e sui Tribunali militari, sulla legge Reale, sulla legge manicomiale, sul finanziamento pubblico dei partiti, sulla commissione "inquirente").

Una sentenza contro un partito

Ho ripercorso gli itinerari dell'elaborazione strategica del P.R., e quindi della formazione della sua identità, non certo per inconcludente uggia rievocativa, ma perché ritengo che solo muovendo da queste premesse "storiche" è possibile comprendere il "senso" e la portata di alcune decisive argomentazioni della Corte costituzionale che mi permettono di concludere - e non ritengo affatto di esagerare - come essa, in ultima analisi, si sia pronunciata non solo sui singoli referendum ma, sull'ammissibilità (forse meglio dire: compatibilità) nel sistema politico italiano di un partito politico quale quello radicale.

Non pare, innanzitutto, un dato di rilevanza solo formale il fatto che la Corte abbia adottato una sola sentenza (invece di 8 provvedimenti distinti) per definire l'ammissibilità delle 8 richieste di referendum, esprimendosi in sostanza sull'iniziativa radicale nella sua intierezza. Le ragioni si possono desumere da preliminari precisazioni del supremo organo di garanzia costituzionale: "le varie questioni che la Corte è tenuta a proporsi... sono tanto interferenti che le relative soluzioni si connettono e si condizionano a vicenda, venendo tutte a dipendere da comuni premesse concernenti la definizione dell'istituto del referendum abrogativo"; e altre ancora.

E' il preannuncio di un cambio di atteggiamento, rispetto alla precedente giurisprudenza: la volontà di voler considerare i limiti istituzionali dell'"uso" del referendum al di là dei limiti puntuali (non più "tassativi", ma da ora "indicativi") previsti dall'art. 75 della Costituzione, quando nel secondo comma vieta di richiedere consultazioni popolari su determinate materie (leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali).

E' evidente come il nuovo corso interpretativo inaugurato dalla Corte debba essere valutato - soprattutto in questa sede - nelle sue implicazioni più generali, in relazione allo sviluppo del sistema dei partiti in Italia.

Se ne trova conferma in quest'altra proposizione del giudice costituzionale, la quale a mio avviso costituisce la chiave politica dell'intera sentenza: "Uno strumento essenziale di democrazia diretta, quale il referendum abrogativo, non può essere trasformato - insindacabilmente - in un distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si vengono in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia, nei confronti di inscindibili scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto e sostenuto le iniziative referendarie". Ecco, è proprio questa affermazione a indicarci quale concezione (e quale prassi) di democrazia è stata recepita dalla Corte e, quindi, razionalizzata.

Non si risolve definitivamente solo la poco interessante questione accademica dell'"eccezionalità" del referendum abrogativo, cioè della sua (prima presunta, ora necessaria) marginalità od episodicità rispetto ai normali canali di decisione politica, e legislativa in particolare; ma, con la pretesa di esercitare un controllo anche sulle motivazioni che hanno indotto alla promozione dei referendum, si esclude esplicitamente che questi possano venire a costituire il progetto politico (nel linguaggio della Corte: "le complessive indiscindibili scelte politiche") di una formazione politica, tanto più se questa è rappresentata in Parlamento. In altri termini, esistono nel sistema delle forme e dei luoghi tipici entro cui i partiti devono e possono misurarsi. Il "metodo democratico" di confronto tra le forze politiche subisce una non lieve limitazione. Come dire che al di fuori della vicenda parlamentare non è consentito ricercare sul proprio progetto conferme o riscontri oggettivi istituzionalmente rilevanti (nel

senso che modifichino in qualche modo una preesistente situazione politica imputabile, nel nostro caso, alla vigenza di certe leggi); i consensi alla propria elaborazione e alla propria linea politica possono essere provati solo nelle occasioni elettorali e solo in questo frangente i partiti possono essere "puniti" (o premiati) attraverso la diminuzione (o l'aumento) della loro consistenza numerica alle Camere.

Una interpretazione così riduttiva dei modi per la dialettica tra le forze politiche e sociali e, quello che più importa, tra le stesse e il corpo elettorale non trova riscontro nel "disegno" tracciato dalla Costituzione, che quando prevede il concorso dei cittadini associati in partiti alla determinazione della politica nazionale non formula una graduatoria di canali privilegiati e, quindi, non preclude affatto la possibilità che il consenso possa essere ricercato (e ciò evidentemente influirà sulla "forza" delle singole formazioni) anche attraverso i referendum. Anzi, se mai, nella Costituzione esistono indicatori di segno opposto, laddove l'esigenza di partecipazione e di decentramento decisionale assume il valore di principio fondamentale dell'organizzazione politica di un sistema che formalmente si pone come "aperto e pluralista".

Si diceva - prima della sentenza della Corte costituzionale - che gli istituti di democrazia diretta dovevano servire a correggere il meccanismo della rappresentanza politica, quando sia pur su temi puntuali si dovesse verificare la corrispondenza (o la frattura) tra rappresentanti e rappresentati. Oggi non si può non convenire che il sistema parlamentare come si è formato materialmente in Italia "assorbe" la democrazia diretta, che viene a perdere le sue caratteristiche implicite di esternità (non dico estraneità) rispetto alle istituzioni-apparato e di automatismo. In attesa o in preparazione di una democrazia consociativa (per la quale non è stato ancora trovato il "minimum" programmatico tra le forze sociali e politiche egemoni) si instaura per lo meno un sistema a conflittualità politica controllata.

La convenzione antirefendaria.

Che dopo l'esperienza della raccolta delle firme per l'abrogazione della legge istitutiva del divorzio i partiti politici dell'"arco costituzionale" si siano particolarmente adoperati per stabilire quasi una "convenzione tacita" al fine di escludere a qualsiasi costo il referendum dal novero degli strumenti "corretti" di confronto politico, è storia recente. Lo provano in primo luogo - ed è ormai notazione ricorrente - i due consecutivi scioglimenti delle Camere un anno prima della loro scadenza naturale, in pendenza di referendum (di cui in questo modo si è potuto provocare lo slittamento) considerati probabilmente un male addirittura peggiore delle elezioni anticipate. E lo dimostrano i mai interrotti tentativi perpetrati ora dalle forze di governo, ora da quelle di opposizione di manipolare e di "correggere" una disciplina già sufficientemente restrittiva e diffidente nei confronti delle iniziative referendarie.

Si esordisce nel 1973, con una tendenziosa interpretazione delle norme sul decorso dei termini utili per l'indizione del referendum, rinviato a causa delle elezioni politiche; interpretazione avvallata da un parere del Consiglio di stato (sollecitato dal governo allora in carica) e che consente alle forze politiche di guadagnare un anno per la ricerca di un compromesso che potesse evitare la votazione sulla legge Fortuna. In coincidenza con la prima iniziativa abrogativa popolare promossa dal P.R., l'on. Berlinguer (giugno 1974) si premura di invocare la revisione della legge attuativa dei referendum approvata solo quattro anni prima, di modo che diventi più difficile "abusare" di questi strumenti. Nel momento in cui è in corso la campagna per la raccolta delle firme contro il reato d'aborto (primavera 1975) il Ministro degli interni invia ai segretari comunali una pretestuosa circolare sulla "responsabilità e sui rischi" della conservazione nei loro uffici dei moduli contenenti le sottoscrizioni autenticate

, quasi per dissuadere questi funzionari dallo prestare un'attività dovuta per legge. Nel settembre dello stesso anno i comunisti ufficializzano le tesi di ostilità verso l'istituto referendario espresse l'anno prima dal loro "leader", presentando una proposta di legge di cui è primo firmatario l'on. Malagugini (che successivamente verrà eletto giudice della Corte costituzionale). Tale proposta oltre a essere fortemente riduttiva dei diritti politici dei cittadini, contemplati dall'art. 75 della Costituzione, contiene molte disposizioni passibili di applicazione retroattiva. Un progetto di identico contenuto viene emblematicamente depositato alla Camera nella nuova legislatura e sempre dal PCI, il 30 giugno 1977: il giorno stesso della chiusura positiva della raccolta delle firme per l'indizione degli 8 referendum promossi dal P.R. (sul tema vedi editoriale nel n. 3/4 di questa rivista). Contro la riproposizione del testo comunista, oltre ai militanti radicali che si mobilitano per la presentazione alle Came

re di una petizione popolare di denuncia, si pronuncia una notevole schiera di giuristi intervenuti al I· convegno scientifico organizzato dal gruppo parlamentare radicale su "referendum e ordine pubblico". Le critiche sono tali che di fatto il PCI rinuncia a portare avanti l'iniziativa. A questo punto (e sembra veramente di assistere a una partita di briscola chiamata) il compito di tentare di bloccare i referendum ritorna al governo: si pensa di introdurre (su idea del ministro Cossiga), magari con decreto legge, delle disposizioni che stabiliscano l'impossibilità di indire i referendum nello stesso anno in cui si svolgono i turni raggruppati (guarda caso, il 1978!) delle elezioni amministrative o le elezioni per l'assemblea parlamentare europea. Ma anche questa operazione, denunciata tempestivamente, non va in porto: tali sono le proteste non solo degli "esperti", ma, più in generale, dell'opinione pubblica finalmente allarmata da un uso troppo congiunturale delle istituzioni. Quando pare ormai impossibil

e vanificare i referendum per via legislativa si gioca un'ultima carta: intervenire "ufficialmente" nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum (costituito presso la Corte di cassazione) per ottenere da esso una pronuncia di illegittimità di 7 su 8 richieste di referendum. Esecutore di questa nuova manovra di cui si assume la responsabilità politica Andreotti, è l'Avvocatura dello stato che, secondo le norme vigenti, non avrebbe alcun titolo per partecipare a questa fase del procedimento referendario (sulla vicenda vedi editoriale nel n. 5 di questa rivista). La risposta della Cassazione è ambigua: è vero che dichiara la legittimità di tutte le richieste di referendum, ma, al tempo stesso, nelle relative ordinanze riporta ampiamente le argomentazioni dell'avvocato dello stato (che quindi implicitamente e irritualmente viene ammesso a un contradditorio non previsto!), le quali ripropone come "fondate" alla Corte costituzionale, in quanto essa è la sede competente per una loro valutazione ed eventual

e accoglimento.

D'altra parte, occorre ancora una volta sottolineare che il comitato promotore dei referendum (e nel mucchio mi metto tranquillamente anch'io) confidava con illuministica sicurezza in una sentenza favorevole da parte del giudice costituzionale (il pronostico era un "7 a 1", considerando la probabilità di un accertamento di inammissibilità sul Concordato). Nel 2· convegno giuridico organizzato dal gruppo parlamentare radicale e svoltosi a Roma nel gennaio di quest'anno, pochi giorni prima della decisione della Corte, le illusioni radicali - anche questo bisogna riconoscere - erano state confortate dalle valutazioni espresse dagli "addetti ai lavori" (pur orientati su posizioni politiche non coincidenti con il P.R.) e le critiche avanzate concernevano più l'opportunità politica dell'iniziativa radicale nel suo complesso che non la sua legittimità costituzionale. Si sostenne in quella sede, da parte di giuristi di fede democristiana e comunista, che solo "dopo" lo svolgimento dei referendum il Parlamento avrebb

e dovuto provvedere a una revisione della legge di attuazione dell'art. 75 della Carta.

La razionalizzazione del regime

Ma, come forse pochi si aspettavano, la Corte costituzionale ha voluto precedere il Parlamento. Ha espressamente "constatato" che "l'attuale ordinamento del referendum abrogativo è contraddistinto da gravi insufficienze e da profonde antinomie" ed ha suggerito al legislatore alcuni utili rimedi; nel contempo, tuttavia, ha risolto in sede giurisdizionale tali insufficienze e antinomie, restringendo fortemente i poteri dei richiedenti (limitando in sostanza il loro diritto politico al referendum).

Come si spiega questo adeguamento del giudice costituzionale alle esigenze di stabilizzazione chiaramente manifestate dalle forze politiche egemoni, quando, fino a pochi giorni prima della pronuncia della Corte, in ambienti "vicini" a Palazzo della Consulta si sussurrava con dignitosa fermezza che "mai la Corte avrebbe tolto le castagne dal fuoco ai politici"?

La verità è che quasi nessuno ha avvertito che nell'istante stesso in cui sembrava che la voluttà antireferendaria dei partiti dell'arco costituzionale risentisse di colpi decisivi, veniva viceversa a consolidarsi potentemente la solidarietà istituzionale di regime tra gli stessi partiti.

La Corte costituzionale di fronte alla scelta (sicuramente drammatica) di precisare il suo ruolo o come organo di chiusura, garante del modello costituzionale (e quindi dei diritti di quelle minoranze ancorate al "massimalismo democratico" e di quei soggetti che nel richiamo alle premesse di tale modello trovano la loro maggior forza e legittimazione) o come garante del sistema quale effettivamente si è formato in questi trent'anni di esperienza repubblicana (la cosiddetta "costituzione materiale") ha optato per questo secondo approdo.

In effetti i rapporti tra maggioranza politica e Corte erano arrivati a un punto critico: in alcune sentenze che hanno suscitato un certo scalpore (si ricordi quella sull'agganciamento degli stipendi dei professori universitari e quella che ha legittimato la Corte dei conti ad agire al giudice costituzionale anche in sede di controllo sui bilanci) il suo orientamento si è rivelato troppo confliggente con le pretese della classe politica egemone. La quale ha temuto un'invasione nella sfera di autonomia politica del Parlamento, tanto che l'elezione degli ultimi tre giudici a cui questo ha provveduto ha avuto il preciso significato di frenare l'emancipazione della Corte.

Con la decisione sui referendum essa sembra essere tornata a Canossa: ha riconosciuto la supremazia dei partiti o, più esattamente, la supremazia del regime dei partiti oggi egemoni e della loro funzione storica di rappresentare e di mediare il consenso e il dissenso popolare nelle forme tipiche, consolidatesi in questi trent'anni. E, appunto in questo quadro, il ricorso al referendum deve essere marginale: al più uno "stimolo", mai in ogni caso un mezzo per inserire nel circuito politico decisionale forze escluse (o autoesclusesi) dal "club".

Quanto vengo asserendo è confortato dall'esito della vicenda dei referendum conclusasi con la sentenza della Corte. Sono state ritenute inammissibili quelle richieste abrogative di leggi, per una sostanziale revisione delle quali sarebbe stato praticamente impossibile un accordo tra i partiti della maggioranza parlamentare: con la conseguente necessità di rendere esplicite le diverse posizioni e arrivare quindi a uno scontro sui temi del Concordato, dell'ordinamento e del codice militare e degli articoli più rappresentativi dell'ideologia fascista e autoritaria del codice penale. Mentre sulle leggi relative alle richieste di referendum dichiarati ammissibili le possibilità di intesa sono assai elevate per la legge manicomiale, per le norme sull'"inquirente" e, con un po' di buona volontà da parte di tutti, si potrebbe evitare anche la votazione popolare sulla legge Reale.

L'unico referendum previsto e accettato è quello sul testo che dispone il finanziamento pubblico e diretto dei partiti per il particolare significato istituzionale che dovrebbe assumere, come subito si vedrà.

La manipolazione del consenso

La piena adesione del giudice costituzionale al sistema di regime trova ulteriore riscontro in quei complessi ragionamenti con cui la Corte, per dimostrare l'inammissibilità del referendum sui 97 articoli del codice penale, si erge a supremo tutore della "libertà di voto" degli elettori che, posti di fronte a un quesito non "razionalmente unitario", non potrebbero esprimersi in piena coscienza ("Se è vero che il referendum non è fine a se stesso, ma tramite della sovranità popolare, occorre che i quesiti posti gli elettori siano tali da esaltare e non da coartare le loro possibilità di scelta; mentre è manifesto che un voto bloccato su molteplici complessi di questioni, insuscettibili di essere ridotte ad unità, contraddice il principio democratico, incidendo di fatto sulla libertà del voto stesso").

Dunque ancora una volta si viene a negare l'immediatezza del rapporto tra i promotori di un referendum (che attraverso una certa formulazione del quesito manifestano la "loro" razionalità sulla quale chiedono indirettamente un giudizio politico) e il corpo elettorale (che se non approva i termini del quesito del referendum - la razionalità dei promotori - ha il potere, formalmente riconosciuto dalla Costituzione, di rifiutare e quindi vanificare il referendum stesso disertando in maggioranza le urne).

In sostanza con la predisposizione di filtri che vagliano l'idoneità ad essere recepiti dei quesiti oggetto della consultazione popolare, si inibisce ai soggetti politici che si raccolgono dietro una richiesta di referendum di rivelare la loro identità, quale si palesa nella libertà e nell'autonomia di aprire e, inizialmente, impostare il dibattito sulla legge, o su parti di essa, di cui si invoca l'abrogazione. Nello stesso tempo scade anche la funzione, non certo secondaria, dei mezzi di democrazia diretta di costituire un canale estremamente efficiente di (contro) informazione-formazione (al limite è stato scritto: "educazione") dei cittadini, attivato e gestito in una prima fase dal basso (da minoranze attive o "intense") e capace comunque di sollevare delle precise risposte da parte di tutte le forze coinvolte nella consultazione popolare. Certo, per prevenire a simili effetti di partecipazione effettiva di massa, occorreva salvaguardare l'automatismo del referendum, non condizionarlo al gradimento o ag

li interessi esclusivi del sistema dei partiti di maggioranza.

E' sintomatico - ad esempio - che la diffusa convinzione di questi di riuscire alla fine a ripristinare le "regole di confronto politico tipiche e consolidate" (il confronto si deve cioè svolgere solo nelle sedi rappresentative) abbia determinato tra l'altro una conseguente e fisiologica insensibilità dei "mass-media" pubblici di riferire con la dovuta compiutezza sulle questioni concernenti le richieste di referendum. A Marco Pannella che, nella Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, proponeva (dicembre 1977 - gennaio 1978) la programmazione di almeno due trasmissioni di "tribuna politica" aventi per tema l'illustrazione dell'"iter" istituzionale dei referendum e la diffusione di informazioni circa il rilievo giuridico e politico degli stessi, la maggioranza ha opposto un netto rifiuto, non considerando attuali i temi della discussione.

Questa volontà di disinformazione non è casuale; appare, soprattutto in seguito alla sentenza della Corte costituzionale, funzionale all'esigenza di rafforzare quella che ho definito la "solidarietà istituzionale" (di regime) dei partiti egemoni. I quali accettando espressamente solo il referendum sulla legge istitutiva del finanziamento pubblico dei partiti mirano, in realtà, a un'alterazione dei connotati e degli scopi originari della prossima consultazione popolare. Infatti se l'obiettivo "specifico" "dichiaratamente" perseguito dai promotori è quello di giungere a una caducazione della normativa vigente, in modo che essa possa essere sostituita da una disciplina che disponga un finanziamento indiretto (attraverso la predisposizione di servizi decentrati accessibili a tutte le strutture di base dei partiti: una bozza alternativa di progetto è apparsa su il n. 2 di questa rivista), le forze dell'egemonia tenderanno a ignorare la complessità della posizione del P R. Non è difficile prevedere che chiederanno

al popolo un voto generico che, respingendo la "provocazione radicale", assuma il valore di una incondizionata chiamata a raccolta degli elettori per difendere il principio della "democrazia dei partiti" che nessuno ha mai inteso contestare. Insomma: dai referendum al plebiscito. Un plebiscito il cui esito (ma stiamo attenti alle sorprese!), nella probabilità di un massiccio prevalere dei NO, possa essere esibito come la solenne e "definitiva" adesione popolare al "sistema di questi partiti", al sistema della strutturale disinformazione e della manipolazione delle istituzioni.

 
Argomenti correlati:
referendum
pci
stampa questo documento invia questa pagina per mail