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Cicciomessere Roberto, Fortuna Loris, Aglietta Adelaide, Ajello Aldo, Baldelli Pio, Boato Marco, Bonino Emma, Crivellini Marcello, De Cataldo Franco, Faccio Adele, Galli Maria Luisa, Melega Gianluigi, Mellini Mauro, Pannella Marco, Pinto Domenico, Roccella Franco, Sciascia Leonardo, Teodori Massimo, Tessari Alessandro - 15 febbraio 1980
Modifiche alla legge 15 dicembre 1972, n.772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CICCIOMESSERE, FORTUNA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO

Presentata il 15 febbraio 1980

SOMMARIO: Il progetto di revisione della legge vigente sull'obiezione di coscienza propone la eliminazione del sindacato sui motivi che spingono il giovane al rifiuto delle armi, l'equiparazione della durata del servizio civile rispetto a quello militare, l'affidamento alle Regioni della gestione del servizio civile sostitutivo e la smilitarizzazione dello stesso e, infine, la possibilità anche per i militari di dichiararsi obiettori di coscienza.

(CAMERA DEI DEPUTATI - VIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI N. 1412)

Colleghe deputate, colleghi deputati, dopo otto anni di applicazione, la legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, appare sempre meno adeguata a dare giusta soluzione sia al problema del pieno riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza, sia a quello dell'organizzazione del servizio civile.

Del resto il livello di maturazione del problema dell'obiezione ed in generale delle forme più adeguate ad assicurare la pace è molto cresciuto nel Paese e nella classe dirigente.

L'obiettore non è più visto come un »traditore o, peggio, un »imboscato e la sua testimonianza civile non crea più quei timori che nel 1972 impedirono soluzioni legislative più avanzate.

Appare quindi urgente provvedere ad una generale revisione del testo di legge innanzitutto sciogliendo l'assurdo giuridico contenuto negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, che pretendono di definire da una parte i motivi di coscienza che sono alla base del rifiuto della divisa militare e dall'altra istituendo una commissione che dovrebbe rovistare nella coscienza dei cittadini per verificare la profondità o la sincerità dei motivi di coscienza addotti.

Le conseguenze di una simile normativa, denunciate del resto anche in sede di discussione della legge nel 1972, sono a tutti note: la commissione ministeriale, praticamente paralizzata dalle continue dimissioni dei suoi membri (clamorosa fu la prima del professor Ponzo) che verificano l'impossibilità di entrare, senza procedure intollerabili, nella coscienza dei giovani che presentano domanda di ammissione al servizio civile, si è ridotta ad un organo di mera registrazione delle relazioni informative dei carabinieri. Questa commissione non può quindi che riconoscere la maggioranza delle domande pervenute (peraltro simili o uguali nella forma) respingendo (ovvero dando parere negativo al Ministro) le domande di coloro che si trovano in una condizione prevista dal terzo comma dell'articolo I della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (condanne per detenzione di armi, possesso di licenze di caccia, ecc.).

In alcuni casi quando le motivazioni del rigetto della domanda sono attinenti ai contenuti dell'obiezione di coscienza o alla condotta dell'obiettore, lunghi contenziosi si aprono davanti ai tribunali amministrativi che nel maggior numero dei casi giudicano pretestuose o indimostrabili le tesi del Ministro.

Sempre a questo proposito non dobbiamo dimenticare i numerosi ricorsi pendenti davanti alla Corte Costituzionale in relazione alla compatibilità di queste norme odiose con i principi della Carta fondamentale.

Il progetto di legge che presentiamo prevede l'abolizione della commissione ed il trasferimento del potere di ammissione al servizio civile direttamente al Ministro della difesa (sulla base di soli criteri oggettivi previsti dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, numero 772) non solo per i motivi di principio prima esposti ma anche in conseguenza del fatto che le difficoltà in cui opera la commissione provocano ritardi rilevanti nella definizione delle domande di obiezione di coscienza.

Circa i pericoli paventati di un indiretto contributo alla professionalizzazione dell'esercito che l'abolizione della commissione ministeriale provocherebbe, non possiamo che rispondere che altre sono le cause di questo fenomeno deprecabile e non certo i duemila obiettori. E anche fossero di più ricordiamo che in Germania vengono riconosciuti ogni anno 50.000 obiettori e sotto questo aspetto non è stata certo modificata la caratteristica dell'esercito germanico.

La proposta di equiparazione del servizio civile con quello militare rappresenta del resto il doveroso pieno riconoscimento della testimonianza di pace dell'obiettore di coscienza che non deve essere »punito con la determinazione di un servizio sostitutivo più lungo.

La presente proposta di legge affronta anche altre contraddizioni della legge 15 dicembre 1972, n. 772, che quando da una parte riconosce per il giovane che si dichiara »contrario in ogni circostanza alL'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza il diritto di optare per un servizio civile, dall'altra vanifica sostanzialmente questa scelta imponendo regolamenti, leggi, controllo militare sulla sua attività di servizio.

L'esperienza di quattro anni di applicazione della legge ha dimostrato l'incompatibilità fra un serio servizio civile e le restrizioni militari.

La legge 15 dicembre 1972, n. 772, si rivela poi estremamente carente per quanto riguarda l'organizzazione del servizio civile, demandando genericamente al Governo l'istituzione di un servizio civile nazionale. Con il progetto che presentiamo si colma tale lacuna regolando con una legge dello Stato criteri di organizzazione del servizio civile già praticamente in atto con il pieno consenso del Ministero della difesa. Da molti anni infatti la direzione generale della leva e in particolare l'ufficio per gli obiettori di coscienza e i volontari civili ha riconosciuto di fatto l'autodeterminazione e l'autogestione del servizio civile da parte degli obiettori e degli enti. Ciò perché questo viene ritenuto l'unico sistema per realizzare un rapporto soddisfacente tra le due parti interessate: favorendo da un lato la prestazione di un servizio perfettamente adeguato alle capacità, alle conoscenze, alle aspirazioni degli obiettori, dall'altro valutando in maniera adeguata le diverse caratteristiche degli enti.

Da molti anni, infatti, la lega degli obiettori di coscienza è praticamente delegata a presentare i progetti di servizio civile che prevedono corsi di formazione della durata di due mesi durante i quali obiettori ed enti hanno la possibilità di approfondire i successivi programmi di lavoro. Ma l'aumento del numero degli obiettori in quest'ultimo periodo e la riconosciuta necessità di inserire il servizio degli obiettori nell'ambito di una logica assistenziale nazionale ha fatto emergere la necessità che i corsi di formazione non siano più improvvisati e disorganici ma inseriti all'interno delle competenze regionali.

Il progetto di legge che presentiamo consentirebbe:

articolo 1: l'abolizione delle motivazioni di coscienza, addotte dall'obiettore, che al di fuori della dichiarazione generale di »contrarietà in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza non siano verificabili sulla base di prove obiettive;

articoli 2 e 3: l'abolizione della commissione giudicatrice degli obiettori, la delega al Ministro della difesa di questo compito sulla base di soli criteri oggettivi, l'eliminazione dei ritardi nell'esame delle domande di obiezione. L'indicazione perentoria del termine di 6 mesi per la definizione della domanda, previsto per legge, impedirebbe, così come accade oggi, la sua inosservanza da parte del Ministero della difesa;

articoli 4 e 5: I'equiparazione della durata del servizio civile con il servizio militare e la formalizzazione del servizio civile articolato in corso di formazione e servizio civile reale, affidando alle regioni, che per legge hanno competenza sui settori d'intervento degli obiettori, la gestione dello stesso.

Nel testo si propone anche di recepire il contenuto di una recente circolare ministeriale, indicando il termine massimo entro il quale il giovane deve essere posto in congedo anche se non ha svolto il servizio civile per cause a lui estranee;

articolo 6: l'affidamento alle commissioni civili e regionali, in linea con il principio della smilitarizzazione del servizio civile, della decisione su eventuali inadempienze dell'obiettore e controversie fra questo e l'ente, in modo che sia possibile una valutazione puntuale e precisa da parte dei diretti interessati liberati dal ricatto della giurisdizione militare;

articolo 7: l'eliminazione della dipendenza dell'obiettore che ha optato per il servizio civile sostitutivo, da controlli, leggi, regolamenti militari chiaramente contrastanti ad una condizione di servizio in istituzioni civili, di cui, del resto, è stata eccepita l'incostituzionalità in numerosi processi avanti al tribunale militare;

articolo 8: la copertura finanziaria della legge sulla base di capitoli di spesa già precedentemente previsti;

articolo 9: la possibilità di obiezione di coscienza anche per il militare che dà prova della sua sincerità accettando la preventiva incriminazione e incarcerazione e rischiando, in caso di risposta negativa, la condanna ai sensi dell'articolo 8;

articolo 10: l'abolizione del servizio militare non armato che appare incompatibile con lo spirito della legge e, del resto, non è richiesto da alcun obiettore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è abrogato.

ART. 2.

L'articolo 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

»Il Ministro della difesa, con proprio decreto, ammette i giovani di cui all'articolo 1 al servizio civile sostitutivo. Il Ministro della difesa può respingere, con proprio decreto motivato, la domanda delL'obiettore di coscienza solo in presenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 1 o per inosservanza dei termini previsti nell'articolo 2, tenendo conto altresì dell'eventuale evoluzione della personalità.

Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda. La inosservanza del termine comporta accoglimento della domanda.

La presentazione alle armi è sospesa sino a quando il Ministro della difesa non si sia pronunciato sulla domanda .

ART 3

L'articolo 4 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è abrogato.

ART 4

L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

»I giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio sostitutivo civile per un tempo identico alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti. Il Ministero della difesa invia il decreto di riconoscimento, entro 30 giorni dalla sua emissione, all'interessato e all'ente regione nella cui giurisdizione territoriale risiede il giovane ammesso al servizio civile sostitutivo.

Il Ministro della difesa, nell'attesa dell'organizzazione presso le regioni del servizio sostitutivo civile di cui all'articolo seguente, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela e incremento del patrimonio forestale e agricolo, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco .

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sono inseriti i seguenti articoli:

»ART. 5 bis. -- Sono istituiti presso l'ente regione i corsi di formazione e di orientamento della durata di un mese, presso i quali tutti gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sostitutivo e residenti nel territorio della regione dovranno iniziare il proprio servizio civile entro l'anno di partenza del contingente di leva a cui erano assegnati.

L'obiettore di coscienza potrà richiedere, per giustificati motivi, di essere assegnato ad un corso di formazione ed orientamento di regione diversa da quella di residenza.

Al termine del corso di formazione ed orientamento, gli obiettori, di concerto con la commissione regionale di cui all'articolo 5 ter decideranno un progetto di lavoro e destinazione presso gli enti locali, patronati, enti di formazione professionale c le altre organizzazioni della regione convenzionati con l'ente regione per il servizio civile sostitutivo .

»ART. 5 ter. -- Sono istituite le commissioni regionali per il servizio civile sostitutivo.

Dette commissioni decideranno:

a) sulle domande di convenzione presentate da enti pubblici e privati, da organizzazioni di servizi sociali e simili;

b) sulle domande di assegnazione ai corsi di formazione ed orientamento di regione diversa da quella di residenza dell'obiettore di coscienza;

c) sui trasferimenti dell'obiettore di coscienza da un ente locale o da una organizzazione ad un'altra;

d) sulle controversie tra obiettori di coscienza ed enti locali o organizzazioni presso cui l'obiettore di coscienza svolge il proprio servizio civile sostitutivo .

»ART. 5 quater. -- Le commissioni regionali per il servizio civile sostitutivo sono composte da nove membri di cui:

a) tre nominati, per la durata di tre anni, dal consiglio regionale;

b) tre nominati, per la durata di un anno, dagli obiettori di coscienza in servizio civile nella regione;

c) tre nominati, per la durata di tre anni, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative .

»ART. 5 quinquies. -- L'ente regione comunica tempestivamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio civile sostitutivo da parte dell'obiettore di coscienza.

I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato dandogliene tempestiva comunicazione.

In ogni caso il giovane ammesso al servizio civile è posto in congedo illimitato dopo 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di obiezione di coscienza.

Se alla scadenza di questo termine il giovane sta prestando servizio civile, il congedo è concesso solo su domanda dell'interessato.

Le norme dei due commi precedenti non si applicano al giovane che ha ottenuto rinvii del servizio civile .

ART. 6.

L'articolo 6 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

»Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile sostitutivo:

a) chi omette senza giusto motivo di presentarsi entro quindici giorni al corso di formazione ed orientamento presso cui è assegnato;

b) chi ha tenuto una condotta incompatibile con le finalità del servizio civile sostitutivo.

Il provvedimento è adottato dal presidente del consiglio regionale, sentita la commissione regionale per il servizio civile sostitutivo e viene comunicato a cura dell'ente regionale al Ministero della difesa. La commissione regionale, per esprimere il parere di cui sopra, deve ascoltare l'obiettore di coscienza interessato al provvedimento, che può farsi assistere da un difensore di propria fiducia .

ART. 7.

L'articolo 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

»I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge, sono equiparati ai cittadini che prestano servizio militare di leva ai soli fini del trattamento economico. Agli stessi giovani si applicano tutte le disposizioni di legge relative alla conservazione del posto di lavoro per i cittadini che prestano servizio militare .

ART. 8.

L'ente regione è autorizzato a emanare le norme regolamentari relative all'attuazione delle presenti disposizioni di legge.

All'ente regione compete, previa apposita convenzione con il Ministero della difesa, il rimborso delle spese necessarie all'attuazione della presente legge.

Agli oneri si fa fronte con gli appositi capitoli di spesa già previsti nel bilancio del Ministero della difesa.

ART. 9.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

»Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 1 .

ART. 1 O.

Il servizio militare non armato previsto dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, è abrogato.

 
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