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Camera dei deputati - 24 giugno 1980
TRIBUNALI MILITARI: Referendum per l'abrogazione di alcune disposizioni del R.D. 9 settembre 1941, n. 1022 - Tribunali militari

SOMMARIO: Scheda sul referendum abrogativo dei tribunali militari, promosso dal Partito radicale. Ordinanze della Corte di cassazione e sentenza della Corte costituzionale.

(IL REFERENDUM ABROGATIVO IN ITALIA: LE NORME, LE SENTENZE, LE PROPOSTE DI MODIFICA - CAMERA DEI DEPUTATI - QUADERNI DI DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO STUDI, Roma 1981)

"24 giugno 1980": presentazione della richiesta

"2 dicembre 1980": ordinanza Ufficio centrale Cassazione che dichiara legittima la richiesta

"9 febbraio 1981": sentenza n. 25 Corte costituzionale che dichiara ammissibile la richiesta

"24 marzo 1981": D.P.R. di indizione del "referendum"

Legge 7 maggio 1981 n. 180": Modifiche dell'ordinamento giudiziario militare di pace

"11 maggio 1981": ordinanza dell'Ufficio centrale Cassazione con cui si dichiara che non debbano avere più corso le operazioni referendarie.

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Corte di cassazione - Ufficio centrale per il referendum

Ordinanza del 2 dicembre 1980

Sulla richiesta di "referendum" abrogativo degli articoli 2, 3 comma secondo (per i tribunali militari indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, alla costituzione degli uffici anzidetti provvedono, nei modi stabiliti dalla legge, i comandanti delle forze, presso le quali i tribunali stessi sono costituiti); 7, 8 comma primo, numero 1) limitatamente alle parole: »avente grado di generale di brigata, o grado corrispondente delle altre forze armate dello Stato , n. 3) limitatamente alle parole; »di cui sedici ufficiali superiori e otto capitani , nonché alle parole: »nel quale ultimo caso i giudici in eccedenza devono essere anche essi scelti fra gli ufficiali superiori e capitani , comma secondo limitatamente alla parola: »militare , comma terzo limitatamente alla parola: »militari ; 9 comma secondo limitatamente alla parola: »militari ; 10, 11, 12 13, 14 comma primo n. 3) limitatamente alla parola: »militari e comma secondo (Almeno due dei tre giudici militari devono essere ufficiali superiori, sa

lvo che trattisi di giudizio a seguito di opposizione proposta contro un decreto penale di condanna); 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25 comma secondo (Nei procedimenti a carico di ufficiali generali, le funzioni del giudice istruttore sono affidate a un magistrato militare di grado non inferiore a quello di procuratore militare della Repubblica, designato dal procuratore generale della Repubblica. Fino a quando non sia avvenuta tale designazione, provvede il giudice istruttore del tribunale competente); 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 comma primo limitatamente alle parole; »ufficiale di grado non inferiore di corpo d'armata o equiparato , alle parole: »di cui dieci ufficiali generali, di grado non superiore a generale di divisione o equiparato , comma secondo (I giudici militari appartengono: tre all'esercito, due alla marina, due all'aeronautica e uno a ciascuna delle altre forze militari), comma terzo limitatamente alla parola: »militari , comma quinto (In caso di mancanza, asse

nza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, ne esercita le funzioni l'ufficiale più anziano fra i generali di divisione e equiparati) e comma sesto limitatamente alla parola: »militari ; 44 comma primo limitatamente alle parole: »dei quali due sono ufficiali e comma secondo (Nel numero dei giudicanti devono essere rappresentate, per quanto è possibile, le forze armate alle quali appartengono gli imputati; 45 comma primo limitatamente alle parole: »dei quali tre sono ufficiali e comma secondo (Nei casi preveduti dal comma precedente almeno uno dei giudici militari, compreso il presidente, deve appartenere alla forza armata dello Stato alla quale appartiene o apparteneva la persona cui si riferisce la deliberazione); 50 comma primo limitatamente alla parola; »militari ; 51 limitatamente, dopo la parola »giudici , alla parola: »militari , 54 e 55 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Approvazione dell'ordinamento giudiziario militare) e successive modificazioni.

Ritenuto in fatto e in diritto

.....

"Si omette la prima parte di questa ordinanza e delle altre emanate nella stessa data che - con le ovvie modifiche derivanti dalla diversità dei dati di fatto citati - è del tutto simile alla prima parte dell'ordinanza sulla richiesta di" referendum "abrogativo del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625 convertito nella legge 6 febbraio 1980 n. 15, pubblicata sopra per intero".

Considerato che il compito dell'Ufficio Centrale consiste nella verifica della legittimità formale della proposta di "referendum", implicante il riscontro del rispetto dei limiti modali e temporali di questa;

- che relativamente all'oggetto del "referendum", nel caso in cui non vi sia questione di concentrazione con altri "referendum", spetta a questo Ufficio constatare esclusivamente se l'atto considerato è una legge o un atto normativo avente forza di legge e se al riguardo è intervenuta abrogazione legislativa o sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale;

- che nella specie è indubbio il carattere legislativo dell'atto normativo sottoposto a "referendum";

- che al riguardo non sono intervenuti atti di abrogazione, né pronunce di illegittimità costituzionale.

Per questi motivi, letti gli articoli 75 della Costituzione, 8, 9, 27 e 32 della legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni, l'Ufficio Centrale per il "referendum" dichiara legittima la richiesta di "referendum" popolare sul quesito sopraindicato.

Dichiara cessate le operazioni di sua competenza relative a questa fase del "referendum".

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Corte costituzionale

Sentenza 9 febbraio 1981, n. 25

La Corte costituzionale ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di "referendum" popolare per l'abrogazione degli articoli 2, 3, comma secondo (Per i tribunali militari indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, alla costituzione degli uffici anzidetti provvedono, nei modi stabiliti dalla legge, i comandanti delle forze, presso le quali i tribunali stessi sono costituiti); 7, 8, comma primo, numero 1) limitatamente alle parole: »avente grado di generale di brigata, o grado corrispondente delle altre forze armate dello Stato , numero 3) limitatamente alle parole: »di cui sedici ufficiali superiori e otto capitani , nonché alle parole »nel quale ultimo caso i giudici in eccedenza devono essere anche essi scelti fra gli ufficiali superiori e capitani , comma secondo limitatamente alla parola: »militare , comma terzo limitatamente alla parola: »militari ; 9, comma secondo limitatamente al

la parola: »militari ; 10; 11; 12; 13; 14, comma primo, numero 3) limitatamente alla parola: »militari e comma secondo (Almeno due dei tre giudici militari devono essere ufficiali superiori, salvo che trattisi di giudizio a seguito di opposizione proposta contro un decreto penale di condanna); 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 25, comma secondo (Nei procedimenti a carico di ufficiali generali, le funzioni del giudice istruttore sono affidate a un magistrato militare di grado non inferiore a quello di procuratore militare della Repubblica, designato dal procuratore generale militare della Repubblica. Fino a quando non sia avvenuta tale designazione, provvede il giudice istruttore del tribunale competente); 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43, comma primo limitatamente alle parole: »ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equiparato , e alle parole: »di cui dieci ufficiali generali, di grado non superiore a generale di divisione o equiparato , comma secondo (I

giudici militari appartengono: tre all'esercito, due alla marina, due all'aeronautica e uno di ciascuna delle altre forze militari), comma terzo limitatamente alla parola: »militari , comma quinto (In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, ne esercita le funzioni l'ufficiale più anziano fra i generali di divisione o equiparati) o comma sesto limitatamente alla parola »militari ; 44, comma primo limitatamente alle parole: »dei quali due sono ufficiali e comma secondo (Nel numero dei giudicanti devono essere rappresentate, per quanto è possibile, le forze armate alle quali appartengono gli imputati); 45, comma primo, limitatamente alle parole: »dei quali tre sono ufficiali e comma secondo (Nei casi preveduti dal comma precedente, almeno uno dei giudici militari, compreso il presidente, deve appartenere alla forza armata dello Stato alla quale appartiene o apparteneva la persona cui si riferisce la deliberazione); 50, comma primo limitatamente alla parola: »militari ; 5

1 limitatamente, dopo la parola »giudici , alla parola: »militari ; 54 e 55 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Approvazione dell'Ordinamento giudiziario militare) e successive modificazioni (n. 18 reg. ref.).

Vista l'ordinanza 2 dicembre 1980 con la quale l'Ufficio centrale per il "referendum" presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la suddetta richiesta;

udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981, il Giudice relatore Antonino De Stefano;

udito l'avv. Mauro Mellini per il Comitato promotore del "referendum".

"Ritenuto in fatto":

L'Ufficio centrale per il "referendum", costituito presso la Corte di cassazione, ha esaminato, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n 352, e successive modificazioni, la richiesta di "referendum" popolare, presentata il 26 giugno 1980 da Rippa Giuseppe, Cherubini Laura, Passeri Maria Grazia, Pergameno Silvio e Vigevano Paolo, sul seguente quesito: »Volete voi che siano abrogati gli articoli 2; 3, comma secondo (Per i tribunali militari indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, alla costituzione degli uffici anzidetti provvedono, nei modi stabiliti dalla legge, i comandanti delle forze, presso le quali i tribunali stessi sono costituiti); 7; 8, comma primo, numero 1) limitatamente alle parole: »avente grado di generale di brigata, o grado corrispondente delle altre forze armate dello Stato , numero 3) limitatamente alle parole: »di cui sedici ufficiali superiori e otto capitani , nonché alle parole: »nel quale ultimo casi i giudici in eccedenza devono essere anche essi scelti fra gli uffici

ali superiori e capitani , comma secondo limitatamente alla parola: »militare , comma terzo limitatamente alla parola: »militari ; 9, comma secondo limitatamente alla parola: »militari ; 10; 11, 12; 13; 14, comma primo, numero 3) limitatamente alla parola: »militari e comma secondo

(Almeno due dei tre giudici militari devono essere ufficiali superiori, salvo che trattisi di giudizio a seguito di opposizione proposta contro un decreto penale di condanna); 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 25, comma secondo (Nei procedimenti a carico di ufficiali generali, le funzioni del giudice istruttore sono affidate a un magistrato militare di grado non inferiore a quello di procuratore militare della Repubblica, designato dal procuratore generale militare della Repubblica. Fino a quando non sia avvenuta tale designazione, provvede il giudice istruttore del tribunale competente); 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43, comma primo limitatamente alle parole »ufficiali di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equiparato , e alle parole: »di cui dieci ufficiali generali, di grado non superiore a generale di divisione o equiparato , comma secondo (I giudici militari appartengono: tre all'esercito, due alla marina, due all'aeronautica e uno a ciascuna delle altre forze

militari), comma terzo limitatamente alla parola: »militari , comma quinto (In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, ne esercita le funzioni l'ufficiale più anziano fra i generali di divisione o equiparati) e comma sesto limitatamente alla parola: »militari 44, comma primo limitatamente alle parole: »dei quali due sono ufficiali e comma secondo (Nel numero dei giudicanti devono essere rappresentate, per quanto è possibile, le forze armate alle quali appartengono gli imputati); 45, comma primo limitatamente alle parole: »dei quali tre sono ufficiali e comma secondo (Nei casi preveduti dal comma precedente, almeno uno dei giudici militari, compreso il presidente, deve appartenere alla forza armata dello Stato alla quale appartiene o apparteneva la persona cui si riferisce la deliberazione); 50, comma primo limitatamente alla parola: »militari ; 51 limitatamente, dopo la parola »giudici , alla parola »militari ; 54 e 55 del regio decreto 9 settembre 1911, n. 1022 (App

rovazione dell'Ordinamento giudiziario militare) e successive modificazioni? .

Con ordinanza del 2 dicembre 1980, depositata in pari data, l'Ufficio centrale ha dato atto che la richiesta è stata preceduta dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge, che è stata presentata da soggetti che vi erano legittimati, che il deposito è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei fogli, che la richiesta di abrogazione delle su indicate norme è stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata contenente le firme di ciascun foglio, che il numero definitivo delle sottoscrizioni regolari supera quello di 500.000 voluto dalla Costituzione; e considerato che è indubbio il carattere legislativo dell'atto normativo sottoposto a "referendum", e che al riguardo non sono intervenuti atti di abrogazione, né pronunce di illegittimità costituzionale, ha dichiarato legittima la richiesta anzidetta.

Ricevuta comunicazione dell'ordinanza il Presidente di questa Corte ha fissato per la conseguente deliberazione il giorno 14 gennaio 1981, dandosi a sua volta comunicazioni ai presentatori della richiesta ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 33, comma secondo, della legge n. 352 del 1970.

In data 10 gennaio 1981 il Comitato promotore del "referendum" in esame a presentato una memoria. In essa si osserva che le ragioni per cui con la sentenza di questa Corte n. 16 del 1978, la richiesta di "referendum", proposta allora per l'abrogazione integrale dell'ordinamento giudiziario militare approvato con r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, fu dichiarata inammissibile, non potrebbero addursi - dati i limiti in cui la richiesta è stata ora circoscritta - riguardo a quella attuale. La portata della proposta abrogativa riguarda, infatti parti ben individuate di quell'ordinamento, investendo essenzialmente la netta prevalenza che nei collegi giudicanti è data ad ufficiali appartenenti alle varie armi. Prevalenza, i cui aspetti più appariscenti consistono nell'attribuzione della presidenza ad un ufficiale generale o superiore, non necessariamente provvisto di preparazione giuridica; nella conservazione dei rapporti di dipendenza gerarchica all'interno degli stessi collegi giudicanti; nella formulazione di essi

, di volta in volta, in relazione all'arma di appartenenza dell'imputato; nella funzione di supremazia del Procuratore generale sugli stessi magistrati militari. Si tratta di norme che fanno della giustizia militare quella che è stata definita, con espressione di antica origine, »giustizia di capi : una giustizia, cioè, che più che un settore speciale della funzione giudiziaria, costituisce in definitiva un reparto e un corpo speciale in mezzo ad altri reparti e corpi militari, nell'ambito di quella »istituzione totale che è l'esercito. A giudizio del Comitato promotore, perciò, non potrebbero opporsi, come motivi di inammissibilità del "referendum", né il limite della »omogeneità del quesito , né quello delle »norme a contenuto costituzionalmente vincolato , quali quelle di cui si è proposta l'abrogazione, certo non sono, dato che, in realtà nel caso, costituzionalmente vincolata non sarebbe già la loro conservazione ma la loro abrogazione. Al qual proposito non potrebbe non riconoscersi che le norme dell'

ordinamento giudiziario militare, di cui si propone l'abrogazione, urtano in maniera più o meno accentuata contro lo spirito e contro la stessa lettera di precetti della Costituzione relativi alla precostituzione del giudice, all'indipendenza del giudice, all'indipendenza del giudice delle magistrature speciali, alla parità dei cittadini di fronte alla legge, alla giustizia, al diritto alla difesa. Caratteristiche, queste del complesso delle norme considerate, per cui davanti ai tribunali militari sono state ripetutamente sollevate, nei confronti di più d'una di esse, eccezioni di illegittimità costituzionale, e che altro in fondo non sono se non un ulteriore aspetto del carattere di »integralismo militare , proprio dell'ordinamento in questione.

Da parte dell'Avvocatura dello Stato non è stata presentata alcuna memoria.

"Considerato in diritto":

La richiesta di "referendum" abrogativo, sulla cui ammissibilità la Corte e chiamata a pronunciarsi, è stata dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il "referendum" costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 2 dicembre 1980, in applicazione dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n 352. Essa investe, come si rileva dal quesito, quarantuno articoli dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni: tutti compresi nei cinquantasei della Parte I (Ordinamento giudiziario militare di pace), che disciplina la composizione ed il funzionamento dei vari organi della giustizia penale militare (tribunali militari territoriali, tribunali militari di bordo, tribunali militari presso forze armate concentrate o presso corpi di spedizione all'estero, tribunale supremo militare). Di alcuni articoli (2, 7, 10 a 13, 15 a 19, 22, 23, 27 a 42, 54, 55) si propone al corpo elettorale, l'abrogazione dell'intero testo; di altri (3, 8, 9, 14, 2

5, 43, 44, 45, 50, 51) l'abrogazione limitata a commi o a parte di commi o anche alle sole parole »militare o »militari .

Dei menzionati organi della giustizia penale militare caratteristica comune è che sono composti, esclusivamente (tribunali militari di bordo), prevalentemente (tribunali militari territoriali ed equiparati) o largamente (tribunale supremo militare), da ufficiali in servizio appartenenti alle varie forze armate dello Stato. Ai quali è sempre riservata anche la presidenza del collegio giudicante; e la loro partecipazione a questo ultimo varia in relazione al grado militare dell'imputato ed alla sua appartenenza all'una o all'altra forza armata. Gli articoli e le parti di articoli dell'Ordinamento giudiziario militare, investiti dalla richiesta di "referendum" abrogativo, sono, direttamente o indirettamente, preordinati appunto all'attuazione di siffatti criteri. Si che »matrice razionalmente unitaria del quesito referendario, pur nella pluralità di norme che ne costituiscono l'oggetto, appare in modo univoco la proposta esclusione dalla struttura dei tribunali in questione di tali giudici-ufficiali (chiamati

»giudici militari in contrapposizione ai »magistrati militari , che appartengono al ruolo organico del personale civile della giustizia militare, e nella vigente normativa concorrono anch'essi, sia pure in misura minoritaria, alla composizione dei collegi giudicanti, svolgendo inoltre le funzioni di pubblico ministero e di giudice istruttore). Può, dunque, considerarsi soddisfatta quella imprescindibile esigenza di »omogeneità del quesito che la Corte ha affermato nella sentenza n. 16 del 1978, considerando »in primo luogo inammissibili le richieste così formulate, che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla logica dell'articolo 75 della Costituzione . Il che non ricorre nel caso in esame.

Né in caso si riscontra alcuna delle altre ragioni di inammissibilità enunciate dalla Corte in quella occasione. In proposito va ricordato che proprio con la citata sentenza n. 16 del 1978 fu dichiarata inammissibile, fra le altre, la richiesta di "referendum" per l'abrogazione dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con il r.d. n. 1022 del 1941, nel suo intero testo. La richiesta era stata presentata il 30 giugno 1977, contemporaneamente a quella per l'abrogazione del codice penale militare di pace, approvato con il r.d. 20 febbraio 1941, n. 303. Quest'ultima con la stessa sentenza venne dichiarata inammissibile per la netta »eterogeneità delle disposizioni contenute in quel codice (alcune delle quali, oltre tutto, »si saldano con le corrispondenti disposizioni costituzionali ) e per la conseguente »irriducibile pluralità delle questioni su cui l'elettore sarebbe stato costretto ad esprimere un unico voto. Per l'Ordinamento giudiziario militare la Corte osservò preliminarmente che la richiesta re

ferendaria determinava »problemi almeno in parte diversi da quelli concernenti il codice penale militare di pace , non riscontrando nel relativo quesito una »radicale disomogeneità , tale da imporre senz'altro un giudizio di inammissibilità. Rilevò, invece, la Corte, la essenziale unitarietà della materia dei giudizi penali militari, pur distribuita tra il codice penale militare di pace e l'ordinamento giudiziario propriamente inteso e la corrispondenza in via di principio della esistenza di siffatti complessi »alle comuni esigenze della difesa della Patria, dell'obbligatorietà del servizio militare e dell'indefettibile esistenza delle forze armate, quali sono attualmente affermate e garantite dall'articolo 52 della Costituzione . Per cui già da questo nesso era agevole per la Corte trarre argomenti atti a far concludere che i due "referendum" dovessero riconoscersi »congiuntamente preclusi . Ma alla medesima pronuncia la Corte perveniva considerando per sé solo il problema dell'ammissibilità di un voto popo

lare abrogativo della »intera giurisdizione militare , e con ciò anche di quelle »disposizioni a contenuto vincolato ad essa relative, »che non possono venir modificate o rese inefficaci, senza che ne risultino lese le corrispondenti disposizioni costituzionali . Tra le quali disposizioni a contenuto vincolato veniva innanzi tutto in rilievo l'articolo 1 del testo approvato con r.d. n. 1022 del 1941 (»La giustizia penale militare è amministrata: 1· dai tribunali militari; 2· dal tribunale supremo militare ), con esso infatti - osservava la Corte - si enuncia il principio base sul quale si fonda l'intero ordinamento giudiziario militare. La richiesta obiettivamente considerata mirava, pertanto, ad eliminare la totalità degli organi della giustizia militare, la cui esistenza è, invece, voluta e garantita dalla Costituzione (art. 103, comma terzo, e VI dispo. trans.).

Il confronto con la precedente richiesta referendaria dimostra che quella su cui la Corte deve ora pronunciarsi, non si espone alle censure allora formulate. La richiesta in esame, infatti, non investe l'intero ordinamento giudiziario militare, limitandosi solo agl'indicati articoli o parti di essi (tra i quali non figura il citato art. 1): come la Corte, del resto, aveva già allora in ipotesi prospettato, contrapponendo al »complesso normativo i suoi singoli »modificabili disposti , e configurando, in alternativa al precluso "referendum" soppressivo della intera giurisdizione militare, un "referendum" »richiesto per privare di efficacia norme riguardanti aspetti determinati, sia pure importantissimi , della giurisdizione stessa. Il comune principio che si ricava dalla serie delle singole disposizioni da abrogare è - come già innanzi detto - la partecipazione degli ufficiali delle forze armate ai collegi giudicanti, in veste di presidenti e di giudici. Non è, dunque, più in giuoco la stessa esistenza dei tr

ibunali militari, ma solo un aspetto, sia pure peculiare, della loro attuale struttura. Ben vero che esso affonda le sue radici nella tradizione della cosiddetta »giustizia di capi , storicamente affermatasi negli ordinamenti militari; il che spiega la figura dei militari-giudici (ai quali, peraltro, nella maggior parte dei Paesi, si vanno oggi sempre più affiancando o addirittura sostituendo giuristi di formazione e di professione, con qualifica di magistrati). Ma ciò non conferisce necessariamente alle relative norme il carattere di disposizioni a contenuto costituzionalmente vincolato. Non si può, in altri termini, sostenere che l'articolo 103, comma terzo, della Costituzione, riferendosi ai tribunali militari, ne abbia inteso costituzionalizzare quella particolare composizione che risulta dalle disposizioni di cui si chiede l'abrogazione. Conclusivamente, anche sotto questo profilo la richiesta dev'essere, pertanto, dichiarata ammissibile.

Per questi motivi la Corte costituzionale

dichiara ammissibile la richiesta di "referendum" popolare per l'abrogazione di 41 articoli dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il "referendum", costituito presso la Corte di cassazione.

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Corte di cassazione - Ufficio centrale per il referendum

Ordinanza dell'11 maggio 1981

Ordinanza sulla richiesta di "referendum" popolare per l'abrogazione di 41 articoli dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con r.d. 9 settembre 1941, n. 1022;

»Volete voi che siano abrogati gli articoli 2; 3 comma secondo (Per i tribunali militari indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, alla costituzione degli uffici anzidetti provvedono, nei modi stabiliti dalla legge, i comandanti delle forze, presso le quali i tribunali stessi sono costituiti); 7; 8 comma primo, numero 1) limitatamente alle parole: ``avente grado di generale di brigata, o grado corrispondente delle altre forze armate dello Stato'', numero 3) limitatamente alle parole: ``di cui sedici ufficiali superiori e otto capitani'', nonché alle parole: ``nel quale ultimo caso i giudici in eccedenza devono essere anche essi scelti fra gli ufficiali superiori e capitani'', comma secondo limitatamente alla parola: ``militare'', comma terzo limitatamente alla parola ``militari''; 9 comma secondo limitatamente alla parola: ``militari''; 10: 11; 12; 13; 14 comma primo numero 3) limitatamente alla parola: ``militari'' e comma secondo (Almeno due dei tre giudici militari devono essere ufficiali super

iori, salvo che trattisi di giudizio a seguito di opposizione proposta contro un decreto penale di condanna); 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 25 comma secondo (Nei procedimenti a carico di ufficiali generali, le funzioni del giudice istruttore sono affidate a un magistrato militare di grado non inferiore a quello di procuratore militare della Repubblica, designato dal procuratore generale militare della Repubblica. Fino a quando non sia avvenuta tale designazione, provvede il giudice istruttore del tribunale competente.); 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43 comma primo limitatamente alle parole: ``ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equiparato'', alle parole: ``di cui dieci ufficiali generali, di grado non superiore a generale di divisione o equiparato'', comma secondo (I giudici militari appartengono: tre all'esercito, due alla marina, due all'aeronautica e uno a ciascuna delle altre forze militari), comma terzo limitatamente alla parola: ``militari'',

comma quinto (In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, ne esercita le funzioni l'ufficiale più anziano fra i generali di divisione o equiparati) e comma sesto limitatamente alla parola: ``militari''; 44 comma primo limitatamente alle parole: ``dei quali due sono ufficiali'' e comma secondo (Nel numero dei giudicanti devono essere rappresentate, per quanto è possibile, le forze armate alle quali appartengono gli imputati); 45 comma primo limitatamente alle parole: ``dei quali tre sono ufficiali'' e comma secondo (Nei casi preveduti dal comma precedente, almeno uno dei giudici militari, compreso il presidente, deve appartenere alla forza armata dello Stato alla quale appartiene o apparteneva la persona cui si riferisce la deliberazione), 50 comma primo limitatamente alla parola: ``militari''; 51 limitatamente, dopo la parola ``giudici'', alla parola: ``militari''; 54 e 55 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Approvazione dell'Ordinamento giudiziario militare e s

uccessive modificazioni) ;

vista la precedente ordinanza di quest'Ufficio, in data 2 dicembre 1980, depositata lo stesso giorno, con la quale è stata riconosciuta la legittimità di tale richiesta, preceduta dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge e presentata da soggetti che vi erano legittimati, in quanto: il deposito era avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei fogli, la richiesta di abrogazione delle norme richiamate in premessa era stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata contenente le firme di ciascun foglio; il numero definitivo delle sottoscrizioni regolari superava quello di 500.000 voluto dalla Costituzione; e, rispetto all'atto normativo sottoposto a "referendum", non erano intervenuti atti di abrogazione, né pronunce di illegittimità costituzionale;

vista la sentenza della Corte Costituzionale 9-11 febbraio 1981 n. 25 che ha dichiarato ammissibile la medesima richiesta;

visto l'art. 39 legge 25 maggio 1970, n. 352, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Cost. 17 maggio 1978 n. 68, che lo ha dichiarato costituzionalmente illegittimo »limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il "referendum" venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il "referendum" si effettui sulle nuove disposizioni legislative ;

rilevato che i promotori non hanno presentato deduzioni;

ritenuto che, posteriormente alla emanazione della precedente ordinanza, è stata promulgata la legge 7 maggio 1981 n. 180 (»Modifiche all'ordinamento giudiziario di pace ) pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 125 dell'8 maggio 1981 (ed entrata in vigore il giorno successivo, secondo quanto specificamente disposto nell'art. 18);

che tale legge, nell'articolo 16, sotto la rubrica »abrogazione dispone con il primo comma l'abrogazione (espressa) degli articoli 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25 comma 2, 27, 39, 40, 41, 42 e 53 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con r.d. 9 settembre 1941 n. 1022, e con il secondo comma l'abrogazione di »ogni altra norma dell'ordinamento giudiziario militare, e di ogni altra disposizione incompatibile con quelle contenute nella nuova legge ;

che la richiesta referendaria riguarda (fra le altre anche) alcune delle disposizioni espressamente abrogate e specificamente gli articoli 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25 comma 2, 27, 39, 40, 41, 42;

che per effetto della sopravvenuta normativa, si è verificata l'ipotesi, contemplata dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 1978, di abrogazione sostituiva;

che di tale abrogazione occorre valutare gli effetti sulle operazioni referendarie;

considerato, che la Corte Costituzionale, nella suddetta sentenza n. 68 del 1978, dopo aver premesso che ogni vicenda abrogativa, comunque attuata, esclude che il "referendum" possa avere ad oggetto le disposizioni abrogate, ha precisato che, quando l'abrogazione sia accompagnata da altra disciplina della stessa materia, per stabilire i criteri di distinzione fra l'ipotesi in cui le operazioni referendarie non debbono avere più corso (in tutto o in parte) e quella in cui il "referendum" si trasferisce (o si estende) alle nuove disposizioni, occorre separare il caso della richiesta riguardante una legge (o atto equiparato) nella sua interezza o un organico insieme di disposizioni altrimenti individuate dal legislatore, da quello della proposta diretta soltanto alla abrogazione di disposizioni specifiche; che, alla stregua dei criteri ricavabili da detta sentenza, nel primo caso la cessazione totale delle operazioni referendarie consegue alla modificazione, comunque attuata, dei principi informatori della comp

lessiva disciplina legislativa preesistente e la cessazione parziale alla non riconducibilità a quei principi delle singole disposizioni modificative (altrimenti il "referendum" si trasferisce, o si estende, alle nuove disposizioni) e nel secondo caso il "referendum" non deve avere più corso quando siano stati modificati i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti;

considerato che, sulla base di tali criteri, la disciplina introdotta dalla legge n. 180 del 1981, comporta la totale cessazione delle operazioni referendarie riguardanti gli articoli sopra indicati della legge sottoposta a "referendum";

che ricorre, invero, il primo dei casi sopra enucleati in quanto, pur essendo formalmente oggetto della richiesta singole disposizioni o locuzioni estrapolate da esse, tuttavia queste, nel loro insieme, costituiscono un complesso normativo sostanzialmente unitario;

che tale carattere unitario è stato sottolineato dalla stessa Corte Costituzionale la quale, nella ricordata sentenza n. 25 del 1981, nel dichiarare ammissibile la richiesta, ha rilevato che gli articoli da questa investiti, e di cui si chiedeva l'abrogazione totale o parziale, sono tutti compresi nella parte dell'ordinamento giudiziario militare che disciplina la composizione ed il funzionamento dei vari organi della giustizia penale militare (tribunali militari territoriali, tribunali militari di bordo, tribunali militari presso forze armate concentrate, o presso corpi di spedizione all'estero; tribunale supremo militare), composti esclusivamente (tribunali militari di bordo) o prevalentemente (tribunali militari territoriali o equiparati) o largamente (tribunale supremo militare), da ufficiali d'arma ai quali è sempre riservata la presidenza del collegio giudicante cui partecipano in relazione al grado dell'imputato ed alla sua appartenenza ad una data forza armata;

che, di conseguenza, ha ritenuto la Corte Costituzionale che la proposta esclusione dalla struttura dei tribunali dei »giudici-ufficiali si presenta come »matrice razionalmente unitaria del quesito referendario, pur nella pluralità delle norme che ne costituiscono l'oggetto, venendo ad essere soddisfatta la imprescindibile esigenza di omogeneità postulata dalla sentenza n. 16 del 1978;

che, sempre nella suddetta sentenza, la Corte Costituzionale ha messo in evidenza la diversità di ambito della richiesta da quella dichiarata inammissibile con la precedente decisione n. 16 del 1978, riguardante congiuntamente l'abrogazione dell'intero ordinamento giudiziario militare e dell'intero codice penale militare di pace, in quanto veniva ad essere investita integralmente la giurisdizione militare e quindi erano travolte anche le disposizioni a contenuto vincolante ad essa relative (e specificamente l'art. 1 del r.d. n. 1022 sul quale si fonda l'ordinamento giudiziario militare), mirandosi allora ad eliminare la totalità degli organi della giustizia militare la cui esistenza è voluta e garantita dalla Costituzione, mentre la successiva richiesta tende, più limitatamente, ad escludere la partecipazione degli ufficiali delle forze armate ai collegi giudicanti in veste di presidenti e di giudici, restando salva la esistenza dei tribunali militari, la cui copertura costituzionale non si estende alle norm

e di struttura vigenti all'epoca di entrata in vigore della Costituzione;

che le considerazioni della Corte Costituzionale segnano ad un tempo sia il criterio dell'esame da condurre, prescindendo dal confronto fra le singole previsioni normative ed operando, invece, il raffronto fra i principi complessivamente ispiratori dell'una e dell'altra disciplina, sia l'orientamento di fondo per il giudizio da rendere nel senso di ritenere che complessivamente la nuova disciplina si ispira a principi sostanzialmente diversi da quelli che ispiravano la normazione precedente, collocandosi su una linea analoga a quella perseguita dai promotori del "referendum", i quali si erano proposti di escludere dalla struttura dei tribunali i giudici-ufficiali, (chiamati »giudici militari in contrapposizione ai »magistrati militari , appartenenti al ruolo organico della giustizia militare);

che la nuova disciplina ha in maniera evidente ribaltato i criteri informatori del r.d. n. 1022 del 1941, nella prospettiva dei rapporti fra »giudici militari e »magistrati militari , cui viene riconosciuta prevalenza numerica nella composizione dei collegi giudicanti che sono chiamati a presiedere sia in primo che in secondo grado, e costituendo radicale innovazione anche la introduzione del doppio grado di giurisdizione (cfr. artt. 1, 2, 3 legge cit.); sono stati inoltre soppressi i tribunali militari di bordo, composti da soli ufficiali (art. 8); e, scomparso il tribunale supremo militare, si è introdotto (art. 6) il ricorso per cassazione contro i provvedimenti dei giudici militari, secondo le norme del codice di procedura penale (provvedendo altresì alla istituzione di un ufficio - affidato a magistrati militari - del pubblico ministero anche presso la Corte di Cassazione, e, nel regolamentare l'ordinamento dei magistrati militari è stata assicurata l'indipendenza dei medesimi, equiparati, sotto questo

profilo, ai magistrati ordinari nella previsione di un organo di autogoverno (artt. 1 e 15);

che la sommaria ricognizione dei tratti salienti della normativa sopravvenuta rende manifesto che la legge n. 180 del 1981 non solo ha innovato profondamente la struttura dell'ordinamento giudiziario di pace, ma ha recepito talune delle fondamentali istanze dei promotori, sicché ricorre l'ipotesi di applicazione dell'art. 39 della legge n. 352 nella certezza che la modificazione normativa introdotta non è stata puramente formale, ma ha investito i basilari principi ispiratori della complessiva disciplina legislativa preesistente;

che conclusivamente, in applicazione dell'articolo 39 della legge 25 maggio 1970 n. 352 le operazioni referendarie relative al r.d. 9 settembre 1941 n. 1022 devono dichiararsi cessate.

Per questi motivi l'Ufficio centrale per il "referendum"

dichiara che le operazioni di cui alla richiesta di "referendum" popolare per l'abrogazione di 41 articoli dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con r.d. 9 settembre 1941 n. 1022, nei termini indicati in epigrafe (dichiarata legittima con ordinanza di quest'Ufficio in data 2 dicembre 1980, ed ammissibile con sentenza 9-11 febbraio 1981 n. 25 della Corte Cost.) non hanno più luogo.

 
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