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Camera dei deputati - 26 giugno 1980
ERGASTOLO: Referendum per l'abrogazione degli articoli 17, comma 1· n. 2 e 22 del codice penale - Ergastolo

SOMMARIO: Scheda sul referendum abrogativo della pena dell'ergastolo, promosso dal Partito radicale. Ordinanza della Corte di cassazione e sentenza della Corte costituzionale.

(IL REFERENDUM ABROGATIVO IN ITALIA: LE NORME, LE SENTENZE, LE PROPOSTE DI MODIFICA - CAMERA DEI DEPUTATI - QUADERNI DI DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO STUDI, Roma 1981)

"26 giugno 1980": presentazione della richiesta

"2 dicembre 1980": ordinanza Ufficio centrale Cassazione che dichiara legittima la richiesta

"9 febbraio 1981": sentenza n. 23 Corte costituzionale che dichiara ammissibile la richiesta

"24 marzo 1981": D.P.R. di indizione del "referendum"

"17-18 maggio 1981": svolgimento del "referendum"

voti attribuiti alla risposta affermativa (sì): 7.114.719

voti attribuiti alla risposta negativa (no): 24.330.954

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Corte di cassazione - Ufficio centrale per il referendum

Ordinanza del 2 dicembre 1980

Sulla richiesta di "referendum" abrogativo degli articoli: 17 comma primo n. 2 (l'ergastolo) e 22 del codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni.

Ritenuto in fatto e in diritto

.....

"Si omette la prima parte di questa ordinanza e delle altre emanate nella stessa data che - con le ovvie modifiche derivanti dalla diversità dei dati di fatto citati - è del tutto simile alla prima parte dell'ordinanza sulla richiesta di" referendum "abrogativo del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625 convertito nella legge 6 febbraio 1980 n. 15, pubblicata sopra per intero".

Considerato che il compito dell'Ufficio centrale consiste nella verifica della legittimità formale della proposta di "referendum", implicante il riscontro del rispetto dei limiti modali e temporali di questa;

- che relativamente all'oggetto del "referendum", nel caso in cui non vi sia questione di concentrazione con altri "referendum", spetta a questo Ufficio constatare esclusivamente se l'atto considerato è una legge o un atto normativo avente forza di legge e se al riguardo e intervenuta abrogazione legislativa o sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale;

- che nella specie è indubbio il carattere legislativo dell'atto normativo sottoposto a "referendum"; che al riguardo non sono intervenuti atti di abrogazione, né pronunce di illegittimità costituzionale.

Per questi motivi, letti gli articoli 75 della Costituzione, 8, 9, 27 e 32 della legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni, l'Ufficio Centrale per il "referendum" dichiara legittima la richiesta di "referendum" popolare sul seguente quesito: »Volete voi che siano abrogati gli articoli 17, comma primo n. 2 (l'ergastolo) e 22 del codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 e successive modificazioni? .

Dichiara cessate le operazioni di sua competenza relative a questa fase del "referendum".

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Corte costituzionale

Sentenza 9 febbraio 1981, n. 23

La Corte costituzionale ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, legge cost. 11 marzo 1953 n. 1, della richiesta di "referendum" popolare per l'abrogazione degli articoli 17, comma primo n. 2 (l'ergastolo) e 22 del codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 e successive modificazioni (n. 15 reg. ref.).

Vista l'ordinanza 2 dicembre 1980 con la quale l'Ufficio centrale per il "referendum" presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la suddetta richiesta;

udito, nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981, il Giudice relatore Antonino De Stefano;

udito l'avv. Mauro Mellini per il Comitato promotore del "referendum".

"Ritenuto in fatto":

L'Ufficio centrale per il "referendum", costituito presso la Corte di cassazione, ha esaminato, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, la richiesta di "referendum" popolare, presentata il 26 giugno 1980 da Rippa Giuseppe, Cherubini Laura, Passeri Maria Grazia, Pergameno Silvio e Vigevano Paolo, sul seguente quesito: »Volete voi che siano abrogati gli articoli 17, comma primo n. 2 (l'ergastolo) e 22 del codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni? .

Con ordinanza del 2 dicembre 1980, depositata in pari data, l'Ufficio centrale ha dato atto che la richiesta è stata preceduta dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge, che è stata presentata da soggetti che vi erano legittimati, che il deposito è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei fogli, che la richiesta di abrogazione delle su indicate norme è stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata contenente le firme di ciascun foglio, che il numero definitivo delle sottoscrizioni regolari supera quello di 500.000 voluto dalla Costituzione; e considerato che è indubbio il carattere legislativo dell'atto normativo sottoposto a "referendum", e che al riguardo non sono intervenuti atti di abrogazione, né pronunce di illegittimità costituzionale, ha dichiarato legittima la richiesta anzidetta.

Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato per la conseguente deliberazione il giorno 14 gennaio 1981, dandone a sua volta comunicazione ai presentatori della richiesta ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 33, comma secondo, della legge n. 352 del 1970.

In data 10 gennaio 1981, il Comitato promotore del "referendum" in esame ha presentato una memoria. In essa, ribadite le riserve riguardo al criterio della »omogeneità dei quesiti, affermato da questa Corte con la sentenza n. 16 del 1978, si osserva non potersi comunque dubitare che la richiesta di abolizione delle due norme del codice penale che prevedono, rispettivamente, la pena dell'ergastolo e ne stabiliscono le modalità, dia luogo ad un quesito »omogeneo . Rilevato che nessuno degli altri principi limitativi della ammissibilità del "referendum", enunciati nella citata sentenza di questa Corte viene nel caso in discussione, nella memoria si aggiunge che la soppressione delle norme sull'ergastolo, di cui attraverso il "referendum" si propone l'abrogazione, verrebbe a dare attuazione al principio, proclamato dall'articolo 27 della Costituzione, che le pene debbono tendere alla rieducazione del reo: ad un fine cioè che, proiettandosi oltre la loro durata, presuppone che la esecuzione delle pene sia limita

ta nel tempo.

Nessuna memoria è stata presentata da parte dell'Avvocatura dello Stato.

"Considerato in diritto":

Oggetto della richiesta di "referendum" abrogativo, dichiarata legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980, in applicazione dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dall'Ufficio centrale per il "referendum" costituito presso la Corte di cassazione, sono gli articoli 17, comma primo, n. 2, e 22 del codice penale, approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni. L'articolo 17, nell'elencare le pene principali, indica, al n. 2 del primo comma, l'ergastolo. Il successivo articolo 22, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1962, n. 1634, sancisce che »La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto .

La Corte, in sede di cognizione dell'ammissibilità del "referendum" - compito che le è attribuito dall'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e dagli articoli 32, comma secondo, e 33 della citata legge n 352 del 1970 - non riscontra nella richiesta in esame alcuna ragione d'inammissibilità, e pertanto la dichiara ammissibile.

Per questi motivi la Corte costituzionale

dichiara ammissibile la richiesta di "referendum" popolare per l'abrogazione degli articoli 17, comma primo, n. 2 (l'ergastolo), e 22 del codice penale approvato con r.d. 19 ottobre 1930 n. 1398, e successive modificazioni, dichiarata legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980 dall'Ufficio centrale per il "referendum", costituito presso la Corte di cassazione.

 
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