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Camera dei deputati - 29 settembre 1980
ABORTO: Referendum per l'abrogazione di alcune disposizioni della Legge 22 maggio 1978, n. 194 - Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza - Richiesta massimale Movimento per la vita

SOMMARIO: Scheda sul referendum per l'abrogazione della legge sull'aborto (richiesta massimale), promosso dal Movimento per la vita. Ordinanze della Corte di cassazione.

(IL REFERENDUM ABROGATIVO IN ITALIA: LE NORME, LE SENTENZE, LE PROPOSTE DI MODIFICA - CAMERA DEI DEPUTATI - QUADERNI DI DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO STUDI, Roma 1981)

"29 settembre 1980": presentazione richiesta

"2 dicembre 1980": ordinanza Ufficio centrale Cassazione che fissa il termine di sette giorni per la eventuale presentazione di deduzioni scritte dei presentatori in relazione alla prospettabilità di una eventuale questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32 della legge sui "referendum" (pubblicata sopra a p. 399)

"15 dicembre 1980": ordinanza Ufficio centrale Cassazione che dichiara legittima la richiesta

"10 febbraio 1981": sentenza n. 26 Corte costituzionale che dichiara inammissibile la richiesta (pubblicata sopra a p. 434)

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Corte di cassazione - Ufficio centrale per il referendum

Ordinanza del 15 dicembre 1980

Sulla richiesta di "referendum" abrogativo degli articoli della legge 22 maggio 1978, n. 194 recante »Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza , come appresso specificati.

Ritenuto in fatto e in diritto.

.....

"Con le sole differenze derivanti dalla diversità dei dati di fatto riportati, l'ordinanza in questione è del tutto simile a quella emanata nella stessa data e pubblicata per intero sopra. Se ne riporta, pertanto, il solo dispositivo".

Per questi motivi letti gli articoli 75 della Costituzione, 8, 9, 27 e 32 della legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni;

l'Ufficio Centrale per il Referendum.

Dichiara legittima la richiesta di "referendum" popolare sul seguente quesito: »Volete che sia abrogata la legge 22 maggio 1978 n. 194 recante ``Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza'' limitatamente agli articoli: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 19, primo comma, limitatamente alle parole: ``senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8''; terzo comma: ``Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni. ; quarto comma: ``La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.''; quinto comma: ``Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con

le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.''; settimo comma: ``Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.''; articoli 20, 21? .

Dichiara cessate le operazioni di sua competenza relative a questa fase del "referendum".

 
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