PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI:
DE CATALDO, AGLIETTA, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, FACCIO, MELEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO
Presentata il 23 marzo 1981
SOMMARIO: L'abolizione della pena dell'ergastolo e la sua sostituzione con quella di trent'anni di reclusione.
(CAMERA DEI DEPUTATI - VIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - N. 2463)
COLLEGHI DEPUTATI ! -- La raccolta delle firme per la abrogazione della pena dell'ergastolo da parte del partito radicale e la prossima indizione del relativo referendum rendono urgente la modifica della legislazione penale su questo punto, rispondendo così alla esigenza da sempre sentita ed attuale, ma tuttavia non realizzata, della eliminazione dal nostro codice penale di una sanzione certamente almeno di dubbia costituzionalità e contraria alla civiltà giuridica del nostro paese.
Già nel corso dei lavori della Assemblea costituente si elevarono molte autorevoli voci contro la pena dell'ergastolo, definita dall'onorevole Togliatti altrettanto inumana quanto la pena di morte. Successivamente, strati sempre più vasti di opinione e la stragrande maggioranza dei giuristi si sono espressi contro la permanenza nella nostra legislazione della pena perpetua. Anche la giurisprudenza è stata oscillante sulla aderenza alla Costituzione del n. 2) dell'articolo 17 del codice penale. La II Commissione del Senato della Repubblica, durante la V legislatura allorché si discuteva della riforma del codice penale, si espresse in modo pressoché unanime sulla soppressione dell'ergastolo. Senatori di quasi tutte le parti politiche (Tropeano, Follieri, Zuccalà, Terracini, Corrao) conclusero in tal senso. Lo stesso Governo, per bocca del sottosegretario Pennacchini affermò testualmente che »...la forza preventiva insita nella pena dell'ergastolo, che dovrebbe secondo alcuni sconsigliarne l'abrogazione, ineris
ca anche alla pena sostitutiva da 30 a 40 anni... .
Approvato dal Senato, il progetto di riforma decadde per la fine della V legislatura.
Anche nella VI legislatura la riforma ebbe uguale sorte. Approvata dal Senato non riuscì a diventare legge dello Stato per lo scioglimento anticipato delle Camere.
Sembra a noi quindi, pur senza alcuna intenzione di vanificare l'articolo 75 della Costituzione, che in una situazione come quella rappresentata, resa ancora più urgente dalla esistenza di centinaia di migliaia di firme, il Parlamento abbia il dovere di intervenire senza indugio per adeguare la legislazione alla volontà popolare.
E' questo il senso della presente proposta, che ci permettiamo di sottoporre al vaglio ed all'approvazione della Camera dei deputati.
Colleghi Deputati ! Dall'ergastolo di Santo Stefano Luigi Settembrini scriveva: »Con l'ergastolo voi togliete all'uomo la speranza consolatrice; uccidetelo piuttosto, ma non lasciategli la vita senza speranza, perché lo irritereste di più, lo rendereste più feroce di una belva, più malvagio .
Qualche giorno fa, negli Stati Uniti, un condannato a morte si è opposto alla sostituzione della pena capitale con quella dell'ergastolo. E' stato giustiziato, come aveva chiesto, piuttosto che trascorrere in un carcere la propria vita !
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:
a Art. 17. (Pene principali. Specie). -- Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1) la reclusione;
2) la multa.
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
a) l'arresto;
b) l'ammenda .
ART.2.
L'articolo 18 del codice penale è sostituito dal seguente:
»Art. 18. (Denominazione e classificazione delle pene principali). -- Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: la reclusione e l'arresto.
Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende la multa e l'ammenda .
ART 3
L'articolo 22 del codice penale è abrogato.
ART.4.
Per i delitti contemplati negli articoli 241, 242, 243, 244, 247, 253, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 263, 265, 276, 280, 284, 285, 286, 287, 289 bis, 295, 422, 438, 439, 576, 577, 630 del codice penale, alla pena dell'ergastolo è sostituita quella di trent'anni di reclusione.