Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
sab 23 nov. 2024
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Archivio Partito radicale
Camera dei Deputati - 14 maggio 1981
INDENNITA' DI CONTINGENZA: Referendum per l'abrogazione degli artt. 1 e 1-bis del D.L. 1· febbraio 1977, n. 12, convertito nella L. 31 maggio 1977, n. 91 - Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza

SOMMARIO: Scheda sul refererendum relativo all'indennità di contingenza, promosso da Democrazia Proletaria.

(CAMERA DEI DEPUTATI - QUADERNI DI DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO STUDI - IL REFERENDUM ABROGATIVO IN ITALIA: LE NORME, LE SENTENZE, LE PROPOSTE DI MODIFICA, Roma 1981 - Aggiornamenti successivi)

14/15 maggio 1981: presentazione della richiesta

11 dicembre 1981: Ordinanza Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione che dichiara legittima la richiesta

8 febbraio 1982: Sentenza n. 26 della Corte costituzionale che dichiara l'ammissibilità della richiesta

9 aprile 1982: D.P.R. n. 150 di indizione del referendum

30 maggio 1982: emanazione della legge n. 297/82 ``Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica''. L'art. 4, co. 9, di tale legge ha abrogato gli artt. 1 e 1-bis del D.L. 12/77, sottoposti a referendum

3 giugno 1982: Ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione che dichiara che non debbono avere più corso le operazioni referendarie

28 gennaio 1983: Ordinanza della corte costituzionale n. 42 con cui si dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal comitato promotore del referendum nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum in relazione all'ordinanza del 3 giugno 1982

28 gennaio 1983: Ordinanza n. 43 della Corte costituzionale che dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal comitato nei confronti del Presidente della Repubblica in relazione all'atto di promulgazione della legge 297/82

28 gennaio 1983: Ordinanza n. 44 della Corte costituzionale che dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal comitato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'atto con cui il Governo della Repubblica ha posto la questione di fiducia nell'approvazione del ddl S. 1830 (``Disciplina del trattamento di fine rapporto'')

28 gennaio 1983: Ordinanza n. 45 della Corte costituzionale con cui si dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal comitato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Parlamento in relazione al disegno di legge.

----------

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 8 FEBBRAIO 1982 - N. 26

(...)

"Considerato in diritto":

1. - La richiesta di "referendum" sulla cui ammissibilità la Corte deve pronunciarsi riguarda gli artt. 1 e 1 bis del decreto legge 1º febbraio 1977 n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 31 marzo 1977 n. 91.

Il primo di detti articoli, sostituendo espressamente l'articolo 2121 codice civile e modificando gli artt. 361 e 923 del codice della navigazione, dispone l'esclusione dal computo della indennità di anzianità di quanto dovuto come aumenti della indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura "scattati" posteriormente al 31 gennaio 1977.

Il secondo, dopo avere precisato che la detta esclusione riguarda tutte le forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominante e da qualsiasi fonte disciplinate, dispone che, dal 1º febbraio 1977, i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore ed in applicazione dei criteri di calcolo nonché con la periodicità stabilita dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria, escludendo inoltre sia il conglobamento dei detti miglioramenti nella retribuzione, sia la computabilità degli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione in difformità della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi.

La legge di conversione n. 91 del 1977 con l'art. 2 ha delegato poi il governo a determinare con decreto del Presidente della Repubblica l'utilizzazione delle somme derivanti "nell'anno 1977" dalla differenza fra i trattamenti discendenti dalle regolamentazioni come sopra modificate con decreto legge n. 12 del 1977, nonché a regolare le modalità di riscossione e i relativi controlli e sanzioni, precisando altresì che, nel determinare la destinazione delle predette somme "sarà osservato il criterio, secondo indicazioni di priorità indicate dal CIPE, di conseguire, attraverso l'attenuazione di oneri gestionali, il contenimento dei costi di servizi di interesse collettivo".

2. - La Corte deve ora verificare se esistono cause ostative alla ammissibilità del detto quesito in relazione a quanto disposto dall'art. 75 Costituzione.

Al riguardo si rileva, in primo luogo, essere di tutta evidenza che la normativa oggetto del quesito referendario non può rientrare nelle ipotesi escluse riguardanti le leggi di bilancio, di amnistia e indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali di cui al citato art. 75, secondo comma, Cost. Inoltre, per quanto si dirà, la normativa stessa non rientra neppure fra quelle "leggi tributarie" che sono anche esse escluse dal "referendum" ai sensi della detta norma costituzionale.

Deve rilevarsi in proposito che, in forza del D.P. delegato 6 giugno 1977 n. 384, l'unico emesso in materia, essendo la delega disposta con la legge di conversione, espressamente limitata, come si è visto, al solo anno 1977, le somme non corrisposte ai lavoratori dipendenti per il detto periodo, in quanto derivanti dalla differenza fra i trattamenti discendenti dalla regolamentazione modificata con il decreto legge 1º febbraio 1977 n. 12 convertito nella legge 31 marzo 1977 n. 91, sono state destinate alle finalità di pubblico interesse indicate nello stesso provvedimento.

Ma dal 1º gennaio 1978 in poi per le somme non corrisposte allo stesso titolo non risulta imposto alcun obbligo di destinazione, talché "la permanenza delle somme nel patrimonio dei datori di lavori rappresenta il traguardo della disciplina normativa in materia" (sent. 141/80).

Mancano nelle specie gli elementi basilari indispensabili alla qualificazione di una legge come tributaria, difettando sia l'elemento della ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico, sia la loro destinazione allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore, ed essendo invece caratterizzante, come si è detto, il fine di regolare rapporti intersoggettivi fra i privati in materia di retribuzione del lavoro subordinato.

E' ben vero che questa Corte, con la sentenza n. 16/78, ha affermato che l'interpretazione letterale dell'art. 75, secondo comma, Cost., deve essere integrata con criterio logico sistematico, per cui vanno sottratte a "referendum" quelle disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all'ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall'art. 75 Cost. da far risultare "sottintesa" la preclusione.

Ma la Corte in tal modo ha accolto esclusivamente un criterio di interpretazione estensiva della norma costituzionale. Giungere a ricomprendere nel divieto di "referendum" per le leggi tributarie anche la legge in esame, in vista di una "ratio" ispiratrice del divieto stesso, identificata nell'intento di sottrarre al "referendum" tutte le norme implicanti un sacrificio economico da parte degli elettori, comporterebbe una interpretazione di carattere analogico, ovviamente inammissibile nella specie per la sua evidente esorbitanza dai limiti interpretativi posti da questa Corte con la citata sentenza n. 16/78.

3. - Non è poi il caso di soffermarsi sulla valutazione delle altre ipotesi di estensione del divieto di "referendum" alla fattispecie, che nella memoria dei promotori vengono prospettate per escluderne la fondatezza, essendo ancor più evidente, in relazione ad esse, il procedimento di interpretazione analogica cui dovrebbe far seguito l'estensione prospettata.

4. - Né sussistono infine dubbi sulla univocità, semplicità e chiarezza del quesito - requisiti pure ritenuti essenziali da questa Corte - in quanto le norme investite sono istitutive di un meccanismo unitario, riduttivo del costo del lavoro subordinato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

"Dichiara" ammissibile la richiesta di "referendum" popolare per l'abrogazione degli artt. 1 e 1 "bis" del decreto legge 1º febbraio 1977 n. 12 recante "Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza" convertito in legge, con modificazioni, con la legge 31 marzo 1977 n. 91, dichiarata legittima con ordinanza dell'11 dicembre 1981 dell'Ufficio centrale per il "referendum" costituito presso la Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - "Cancelliere"

 
Argomenti correlati:
pensioni
contingenza
sentenza
stampa questo documento invia questa pagina per mail