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Marini Antonio - 29 maggio 1981
Berlinguer-Sciascia: richiesta di archiviazione da parte del Sostituto procuratore della repubblica di Roma (Antonio Marini) della querela per diffamazione sporta da Enrico Berlinguer nei confronti di Leonardo Sciascia e della denuncia per calunnia presentata da Sciascia nei confronti di Berlinguer.

SOMMARIO: Testo della requisitoria con la quale il Pubblico Ministero richiede l'archiviazione della querela sporta da E. Berlinguer nei confronti di Sciascia. Il Pubblico Ministero ricostruisce la vicenda, dal dibattito in Commissione Parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani all'incontro di Sciascia con Berlinguer alle Botteghe Oscure, ecc., fino alla querela di Berlinguer suffragata dalla testimonianza del pittore Guttuso. Si contesta che vi sia stata "diffamazione a mezzo stampa", atteso che quelle affermazioni furono pronunciate da Sciascia in sede di Commissione; si esclude anche l'ipotesi di un reato di calunnia, "per difetto dell'elemento psicologico del reato" ecc.

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Al Signor

Giudice Istruttore

SEDE

IL P.M.

letti gli atti del procedimento;

OSSERVA

Il 28 maggio 1980 Enrico Berlinguer presentava denuncia querela nei confronti di Leonardo Sciascia per diffamazione aggravata a mezzo stampa e per il reato di calunnia, esponendo che nei resoconti dei quotidiani del 24/5/1980, relativi alla seduta della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla strage di via Fani, il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro, tenutasi il giorno precedente, era apparsa con notevole rilievo la notizia relativa ad affermazioni che sarebbero state rese in Commissione dall'Onorevole Leonardo Sciascia che, ove effettivamente pronunziate, erano da ritenersi gravemente diffamatorie e calunniose.

Secondo tali resoconti, l'On. Sciascia avrebbe raccontato in Commissione di un incontro con Enrico Berlinguer e Renato Guttuso, avvenuto nel 1977 nella sede del Partito comunista, durante il quale Berlinguer avrebbe parlato di collegamenti esistenti tra la Cecoslovacchia e il terrorismo italiano e di una imminente espulsione dal nostro Paese di alcuni cittadini cecoslovacchi.

A seguito di immediata e pubblica smentita da parte di esso Berlinguer circa qualsiasi accenno o allusione, nel corso del suddetto incontro, ai collegamenti internazionali del terrorismo, Leonardo Sciascia aveva rilasciato una dichiarazione, riportata anch'essa nei resoconti dei quotidiani, nei seguenti termini: "l'On. Berlinguer ha smentito.

Ha fatto bene. Smentisco anch'io e così la partita è pareggiata".

Tale dichiarazione, pur nel gioco delle parole, costituiva, secondo l'esponente, una sostanziale conferma delle affermazioni fatte da Sciascia durante i lavori della Commissione Moro, affermazioni che erano comunque false e dirette a colpire la sua onorabilità di cittadino e di uomo politico, nonché calunniose, potendosi ravvisare in esse una sorta di denunzia per il reato di cui all'art. 364 C.P.

Il 5.7.1980 Leonardo Sciascia presentava a sua volta un denunzia nei confronti di Enrico Berlinguer per il reato di calunnia, chiedendone la "esemplare punizione", per averlo incolpato dei suddetti reati sapendolo innocente.

Specificava, in sede di denunzia, che la sera del 5/5/1977 si trovava in casa di amici davanti il televisore allorché comparve sullo schermo l'On. Berlinguer che, uscito da un incontro avuto con una delegazione della Democrazia Cristiana, alla domanda di un giornalista se durante i colloqui si fosse parlato di una potenza straniera che aveva mano nel terrorismo italiano, rispondeva affermativamente.

Il giorno successivo, 6/5/1977, aveva avuto l'occasione di recarsi insieme a Renato Guttuso nella sede del Partito Comunista italiano in via delle Botteghe Oscure dove si era incontrato con Berlinguer. Dopo aver parlato di problemi riguardanti la Sicilia, il discorso era caduto sulla intervista del giorno precedente e Berlinguer gli aveva comunicato, in presenza di Guttuso, che il Paese straniero che si sospettava avesse mano nel terrorismo italiano era la Cecoslovacchia, aggiungendo che il Governo Italiano si preparava a chiedere l'espulsione di due diplomatici Cecoslovacchi.

Ricordando il tenore di tale colloquio, nel corso di una seduta di una Commissione Moro e precisamente il 23/5/1980, avendo Giulio Andreotti, ex Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito come teste, escluso in modo assoluto una partecipazione straniera al terrorismo italiano, gli aveva ricordato che perfino l'On. Berlinguer aveva ammesso che una potenza straniera poteva avere mano nel terrorismo italiano.

Il 12/12/1980 Enrico Berlinguer si presentava spontaneamente per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 250 C.P.P.

In questa sede negava di aver ammesso che una potenza straniera era coinvolta nell'attività terroristica in Italia all'uscita dell'incontro avuto con la delegazione democristiana, facendo presente che tutte le dichiarazioni fatte in quella occasione e riportate nei resoconti della stampa, smentivano l'affermazione di Sciascia.

Negava, altresì, di aver mai parlato con Sciascia di presunti collegamenti tra la Cecoslovacchia e il terrorismo italiano durante l'incontro avvenuto nella sede del Partito Comunista. Negava, infine, di aver affermato in quell'occasione che il Governo Italiano si preparava a chiedere l'espulsione di due diplomatici cechi.

Faceva presente che la sua versione dei fatti aveva trovato conferma in un'articolo di Renato Guttuso, apparso sull'Unità del 18 settembre 1980, che aveva smentito Sciascia.

Il 30/1/1981 Renato Guttuso, sentito a conferma di quanto aveva scritto nell'articolo su citato, confermava sostanzialmente la versione di Berlinguer, affermando che durante il noto incontro in Via delle Botteghe Oscure non si era affatto parlato di presunti collegamenti tra la Cecoslovacchia e il terrorismo italiano, né tanto meno della imminente espulsione dal nostro Paese dei due diplomatici cechi.

Per quanto concerne il reato di diffamazione aggravata lamentato da Berlinguer va subito rilevato che esso non può considerarsi commesso col mezzo della stampa, atteso che le affermazioni incriminate furono pronunciate da Sciascia durante i lavori della Commissione Moro (precisamente durante l'interrogatorio dell'ex Presidente del Consiglio Giulio Andreotti) e come tali furono riportate nei resoconti della Stampa il giorno successivo.

Intervistato in proposito, Sciascia si limitò a rilasciare una dichiarazione polemica a fronte della smentita di Berlinguer che, nonostante la sua ambiguità, non può certo considerarsi integrativa della fattispecie normativa in esame.

Ciò detto, è fuori discussione la non perseguibilità di Sciascia, ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, essendo evidente che quelle affermazioni furono fatte da Sciascia nell'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento, designato a far parte della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e più specificamente nell'esercizio delle sue funzioni di inquirente.

Lo stesso deve dirsi per l'ipotizzata calunnia.

A parte ogni considerazione sulla configurabilità o meno di tale reato nella fattispecie concreta, appare anche qui preminente l'esistenza della causa di non punibilità sopra richiamata.

Per quanto riguarda la denunzia per calunnia presentata nei confronti di Berlinguer, va anzitutto richiamato il costante insegnamento della Suprema Corte, secondo cui non costituisce calunnia la incolpazione che abbia per oggetto un fatto non punibile, sia perché la non punibilità è manifestazione dell'assenza di antigiuridicità nel fatto, sia perché una simile denunzia non determina in alcun modo la possibilità di apertura di un procedimento penale (cfr. Cass. III, 30 maggio 1955, in Giust. Pen. 1955, II, 163; Cass. III, 31 maggio 1960 in Giust. Pen. 1961 II, 39).

La dottrina, pur divisa su questo punto per quanto concerne i non imputabili e non punibili per qualità personali, è tuttavia concorde nel ritenere inammissibile la configurazione del delitto di calunnia qualora si attribuiscano fatti costituenti reati ai cosiddetti immuni che in virtù delle eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale e richiamate dall'art. 3 C.P., sono sottratti alla obbligatorietà della legge penale, con i limiti che ovviamente operano nell'ambito delle immunità.

Ed invero, se l'interesse oggetto della tutela penale è quello di evitare il pericolo di fuorviamento della giustizia, nel caso cui venga incolpato un membro del Parlamento per fatti costituenti reato, commessi nell'esercizio delle sue funzioni, non esiste possibilità di fuorviare la giustizia, giacché trattasi di fatti non perseguibili ai sensi dell'Art. 68 della Costituzione e come tali non suscettibili di procedimento penale.

In applicazione di tali principi, richiamando quanto si è già detto sulla non perseguibilità di Sciascia per le affermazioni fatte in sede di Commissione Moro, è agevole concludere per l'esclusione del delitto di calunnia nella fattispecie concreta.

Del resto tale delitto è punibile a titolo di dolo, per la cui esistenza è necessario che l'accusatore abbia la consapevolezza e la certezza dell'innocenza dell'incolpato. Anche l'erronea convinzione della colpevolezza della persona incolpata esclude, secondo la giurisprudenza, la configurabilità del reato (cfr. Cass. III, 26/2/1961 in Giust. Pen. 1961 II, 725, 899).

Nella specie, è incontestabile che Berlinguer nel proporre la sua denunzia-querela contro Sciascia abbia agito nella consapevolezza e certezza della falsità e tendenziosità delle affermazioni di Sciascia e come tali ritenute diffamatorie e calunniose.

La stessa consapevolezza e certezza ha manifestato allorché presentatosi spontaneamente, ha contestato, nel corso del suo interrogatorio, la fondatezza delle affermazioni di Sciascia.

Le quali, in effetti, non sembrano trovare conforto nella realtà dei fatti.

Innanzitutto, non è esatta l'affermazione di Sciascia, secondo cui Berlinguer, uscendo da un incontro avuto con l'allora Segretario della Democrazia Cristiana, Zaccagnini, rispondendo alla domanda di un giornalista, avrebbe ammesso che una potenza straniera poteva avere mano nel terrorismo italiano.

Invero, in quella circostanza, Berlinguer, come risulta dal resoconto stampa allegato in atti, si limitò a rispondere che una ipotesi del genera era stata avanzata diverse volte non solo dai Comunisti, ma anche da taluni esponenti della D.C. e dello stesso Governo, aggiungendo che però il Governo non aveva ancora saputo dire niente di concreto in proposito.

Quanto ai presunti collegamenti tra la Cecoslovacchia e il terrorismo italiano e alla presunta imminente espulsione dei due diplomatici cechi, abbiamo già visto come Berlinguer abbia decisamente escluso di averne mai parlato con Sciascia durante il loro colloquio, avvenuto in presenza di Guttuso, nella sede del Partito Comunista.

Ora non può seriamente contestarsi che tale versione dei fatti appare più attendibile di quella avanzata da Sciascia.

Essa trova, infatti, conforto nella testimonianza di Renato Guttuso, della cui credibilità non v'è ragione di dubitare.

Guttuso, già in un articolo apparso sull'Unità del 18 settembre 1980 aveva smentito Sciascia, riconoscendogli, peraltro, di aver agito in buona fede e cioè nella convinzione di ricordare una frase che Berlinguer non aveva mai pronunziato.

Nel corso della sua deposizione, nel confermare il contenuto di quell'articolo, ha sostanzialmente ribadito la versione dei fatti fornita da Berlinguer, escludendo che nel corso di quel colloquio costui abbia detto a Sciascia che la potenza straniera sospettata di essere coinvolta con il terrorismo italiano fosse la Cecoslovacchia e che il Governo Italiano si apprestava ad espellere dal nostro Paese due diplomatici cechi per tali ragioni.

Un riscontro obiettivo a quest'ultima circostanza trovasi nel resoconto stenografico del discorso pronunciato dall'On. Forlani alla Camera dei Deputati in data 3/2/1981, allegato in atti, dal quale si evince che in effetti nessun cecoslovacco è mai stato espulso dall'Italia per ragioni di terrorismo.

V'è, infine, una considerazione logica da fare.

Se è vero che le affermazioni di Sciascia consistevano nel far pensare a fonti di informazione particolari in mano a Berlinguer, appare impensabile che il Segretario del Partito Comunista italiano - come ha giustamente osservato Guttuso nel suddetto articolo - le andasse a comunicare proprio a Sciascia, già da qualche tempo apertamente ostile non solo verso i dirigenti della Federazione PCI di Palermo ma anche nei confronti della linea politica nazionale del Partito.

In conclusione, anche a voler ritenere che la successiva dichiarazione di Sciascia alla stampa, nonostante l'ambiguità della forma, possa concretizzare un fatto costituente reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa ovvero fuori dello esercizio delle funzioni di membro del Parlamento, è indiscutibile che la relativa querela presentata da Berlinguer non integra ugualmente gli estremi della calunnia per difetto dell'elemento psicologico del reato.

P.Q.M.

Chiede che il Giudice Istruttore in sede voglia dichiarare non doversi procedere contro Leonardo Sciascia perché, ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, non perseguibile.

Voglia dichiarare non doversi procedere nei confronti di Enrico Berlinguer perché il fatto sussiste ovvero non costituisce reato.

Il Sost. Proc. della Repubblica

(Dott. Antonio Marini)

 
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